Language of document : ECLI:EU:T:2019:795

Affaire T502/16

(pubblicazione per estratto)

Stefano Missir Mamachi di Lusignano,
in qualità di erede di Livio Missir Mamachi di Lusignano, e a.

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 20 novembre 2019

«Funzione pubblica – Funzionari – Assassinio di un funzionario e della sua coniuge – Obbligo di garantire la sicurezza del personale al servizio dell’Unione – Responsabilità di un’istituzione per il danno morale degli aventi causa di un funzionario deceduto – Madre, fratello e sorella del funzionario – Ricorso per risarcimento danni – Ricevibilità – Legittimazione attiva sulla base dell’articolo 270 TFUE – Persona indicata nello Statuto – Termine ragionevole»

1.      Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Domanda di annullamento della decisione precontenziosa recante rigetto della domanda di risarcimento danni – Domanda priva di carattere autonomo rispetto alla domanda di risarcimento danni

(Statuto dei funzionari, art. 91)

(v. punto 29)

2.      Ricorsi dei funzionari – Legittimazione ad agire – Persone cui si applica lo Statuto – Nozione – Ricorso per risarcimento proposto dai fratelli e dalle sorelle di un funzionario deceduto – Ricevibilità – Presupposti

(Art. 270 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 1; Statuto dei funzionari, artt. 40, 42 ter, 55 bis, 73, 90 e 91)

(v. punti 42, 50‑57)

3.      Ricorsi dei funzionari – Domanda di risarcimento danni rivolta a un’istituzione – Termine di prescrizione – Prescrizione non costituente un motivo di irricevibilità di ordine pubblico

(Art. 340, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46, § 1; Statuto dei funzionari, art. 90, § 1)

(v. punti 68, 69)

4.      Ricorsi dei funzionari – Termini – Domanda di risarcimento danni rivolta a un’istituzione – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 46; Statuto dei funzionari, art. 90)

(v. punti 77‑79)

5.      Responsabilità extracontrattuale – Danno – Danno risarcibile – Danno morale causato dalla morte di un familiare – Inclusione – Valutazione ex aequo e bono

(Art. 340, comma 2, TFUE)

(v. punti 146, 147, 167, 168, 171, 172)

Sintesi

I fratelli e le sorelle di un funzionario europeo assassinato hanno diritto al risarcimento del danno morale subito in qualità di «persone indicate nello Statuto»

Con la sentenza Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑502/16, EU:T:2019:795), pronunciata il 20 novembre 2019, il Tribunale ha accolto il ricorso per risarcimento proposto dalla madre, dal fratello e dalla sorella del sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano (in prosieguo : i «ricorrenti»), funzionario europeo assassinato a Rabat (Marocco).

Il sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano (in prosieguo : il «sig. Alessandro Missir» o il «funzionario defunto») è stato assassinato il 18 settembre 2006 con sua moglie a Rabat (Marocco), dove era chiamato a svolgere funzioni di consigliere politico e diplomatico presso la delegazione della Commissione europea. L’assassinio è stato commesso in una casa ammobiliata presa in locazione dalla suddetta delegazione per il sig. Alessandro Missir, sua moglie e i loro quattro figli. Il ricorso proposto dai ricorrenti nella presente causa fa seguito alla sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2017, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T‑401/11 P RENV RX, EU:T:2017:874), con il quale il Tribunale si è pronunciato sulla domanda di risarcimento presentata dal padre e dai figli del funzionario defunto. Nelle loro osservazioni, i ricorrenti hanno affermato che, se è vero che le decisioni già adottate avevano condotto al risarcimento di taluni danni, altri danni restavano da esaminare nell’ambito del presente ricorso, vale a dire i danni morali subiti dalla madre, dal fratello e dalla sorella del funzionario defunto. La Commissione ha obiettato, quanto al danno morale fatto valere dalla madre del funzionario defunto, che la domanda di risarcimento era irricevibile in quanto tardiva. Quanto ai danni morali fatti valere dal fratello e dalla sorella del sig. Alessandro Missir, la Commissione ha risposto che, oltre alla tardività della loro domanda, tali ricorrenti non potevano essere considerati persone cui si applica lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

A tal riguardo, il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, in primo luogo, sulla legittimazione dei fratelli e delle sorelle di un funzionario deceduto ad agire per risarcimento del danno avvalendosi dell’articolo 270 TFUE. Il Tribunale ha rilevato che il criterio che determinava il ricorso a tale strumento procedurale era quello della «persona indicata nello Statuto» (articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto). Orbene, l’articolo 73 dello Statuto prevede, in caso di decesso del funzionario assicurato, il versamento delle prestazioni garantite al coniuge e ai suoi figli se esistono, in mancanza agli altri discendenti del funzionario, in mancanza agli ascendenti del funzionario e, in mancanza, all’istituzione. Dal momento che l’articolo tace in merito ai collaterali, la Commissione ha sostenuto che essi non avevano diritto al risarcimento del danno subito. Essa ha aggiunto che, anche se i collaterali fossero stati indicati negli articoli 40, 42 ter e 55 bis dello Statuto, ciò sarebbe stato irrilevante nel caso di specie, in quanto i detti articoli non sarebbero stati applicabili al caso di un funzionario che perde la vita in seguito a un inadempimento da parte dell’istituzione nell’esercizio del suo dovere di protezione. Il Tribunale ha rilevato che il criterio della «persona indicata nello Statuto» non può essere considerato soddisfatto per il solo fatto che la parte ricorrente è indicata a qualsiasi titolo nello Statuto. Occorre che essa lo sia a un titolo che rifletta un nesso pertinente tra la lei e l’atto da essa impugnato, oppure a un titolo che rifletta un nesso del genere tra lei e il funzionario il cui pregiudizio agli interessi le arreca un danno proprio. Il Tribunale ha constatato che tale era il caso non solo degli ascendenti, dei discendenti e del coniuge del funzionario, ma anche dei suoi fratelli e sorelle. Infatti, tali persone «sono indicate nello Statuto», che sia all’articolo 73 o agli articoli 40, 42 ter e 55 bis di detto Statuto, proprio perché il legislatore ha voluto prendere atto, mediante concrete disposizioni statutarie, del loro rapporto di prossimità con il funzionario. Pertanto, i fratelli e le sorelle devono essere considerati «indicati nello Statuto» ai fini della determinazione del rimedio giuridico da utilizzare quando intendono chiedere il risarcimento del danno morale che essi hanno subito a causa del decesso del loro fratello funzionario o della loro sorella funzionaria di cui l’istituzione sarebbe, a loro avviso, responsabile.

In secondo luogo, il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla tardività, fatta valere dalla Commissione, delle domande di risarcimento presentate oltre un termine ragionevole, e sull’obiezione dei ricorrenti secondo la quale tale eccezione di irricevibilità sarebbe stata sollevata tardivamente dalla Commissione. Il Tribunale ha osservato che la giurisprudenza della Corte secondo la quale il rispetto del termine di prescrizione previsto dall’articolo 46, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea non era esaminato d’ufficio valeva altresì, mutatis mutandis, per la prescrizione intervenuta alla scadenza del termine ragionevole entro cui avrebbe dovuto essere presentata una domanda di risarcimento fondata sullo Statuto. Pertanto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione non era una questione di ordine pubblico che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare d’ufficio. Di conseguenza, il Tribunale ha considerato infondata l’obiezione dei ricorrenti vertente sulla tardività dell’eccezione di irricevibilità e l’ha respinta. Esaminando, poi, l’eccezione di irricevibilità vertente sulla tardività del ricorso, l’ha parimenti respinta precisando che, se è vero che il termine di prescrizione di cinque anni previsto in materia di azione per responsabilità extracontrattuale dall’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea non era applicabile nelle controversie tra l’Unione e i suoi agenti, tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, si deve tener conto del termine di raffronto offerto da tale termine per valutare se una domanda sia stata presentata entro un termine ragionevole.

In terzo luogo, quanto al merito della causa, secondo i principi applicati nella sentenza Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione (T-401/11 P RENV RX), il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento del danno morale presentata dalla madre del funzionario defunto. Per quanto riguarda la domanda di risarcimento proveniente dal fratello e dalla sorella del funzionario defunto e le condizioni di tale risarcimento, ossia l’illecito, il nesso di causalità e il danno morale, il Tribunale ha rilevato che la responsabilità della Commissione per l’assassinio del sig. Alessandro Missir, constatata in una decisione passata in giudicato, e il principio della responsabilità in solido della Commissione per i danni risultanti da tale assassinio erano pienamente trasponibili nel caso di specie. Per quanto riguarda il danno morale subito dal fratello e dalla sorella del funzionario defunto, il Tribunale ha rilevato che l’articolo 73 dello Statuto, come interpretato dalla giurisprudenza, non osta a che i fratelli e le sorelle di un funzionario deceduto per fatto illecito dell’Unione ottengano, eventualmente, il risarcimento del danno morale da essi subito a causa di tale decesso. Alla luce dell’indeterminatezza di tale questione nel diritto dell’Unione, i Tribunale ha rilevato che dagli ordinamenti degli Stati membri risulta un principio generale comune secondo cui, in circostanze analoghe a quelle del caso di specie, il giudice nazionale riconosce un diritto per i fratelli e le sorelle di un lavoratore deceduto di chiedere, se del caso, il risarcimento del danno morale da essi subito a causa di tale decesso.