Sentenza del Tribunale dell’8 dicembre 2021 – BZ / BCE
(Causa T-500/16)1
(«Funzione pubblica – Personale della BCE – Domanda di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia – Responsabilità extracontrattuale – Danno materiale – Danno morale»)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: BZ (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Carlini e F. Feyerbacher, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda ai sensi dell'articolo 270 TFUE e dell'articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea diretta, da un lato, all'annullamento delle decisioni della BCE del 29 agosto 2011, del 20 dicembre 2011 e del 25 aprile 2012 e, dall'altro, al risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subito dalla ricorrente a causa dell'operato della BCE.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
BZ è condannata alle spese.
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1 [
riservato] (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero [
riservato] e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1.9.2016).