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Sentenza del Tribunale dell’8 dicembre 2021 – BZ / BCE

(Causa T-500/16)1

(«Funzione pubblica – Personale della BCE – Domanda di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia – Responsabilità extracontrattuale – Danno materiale – Danno morale»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BZ (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Carlini e F. Feyerbacher, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 270 TFUE e dell'articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea diretta, da un lato, all'annullamento delle decisioni della BCE del 29 agosto 2011, del 20 dicembre 2011 e del 25 aprile 2012 e, dall'altro, al risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subito dalla ricorrente a causa dell'operato della BCE.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

BZ è condannata alle spese.

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1     [riservato] (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero [riservato] e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1.9.2016).