Language of document : ECLI:EU:T:2021:863


 


 



Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 dicembre 2021 –
BZ / BCE

(causa T500/16)

«Funzione pubblica – Personale della BCE – Domanda di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia – Responsabilità extracontrattuale – Danno materiale – Danno morale»

Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Sentenza che annulla le decisioni che chiudono un procedimento di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia e un’indagine relativa ad asserite molestie psicologiche – Domanda di risarcimento del ricorrente quanto al danno materiale subito – Carattere prematuro della domanda

(Art. 266 TFUE)

(v. punti 49, 50)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea diretta, da un lato, all’annullamento delle decisioni della BCE del 29 agosto 2011, del 20 dicembre 2011 e del 25 aprile 2012 e, dall’altro, al risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti dalla ricorrente a causa dell’operato della BCE.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

BZ è condannata alle spese.