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Ricorso proposto l'11 marzo 2011 - Guiai Bi Poin / Consiglio

(Causa T-137/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente : Georges Guiai Bi Poin (Abidjan, Costa d'Avorio) (rappresentante: G. Collard, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Constatare che, per quanto concerne il ricorrente, sig. Georges Guiai Bi Poin, il regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25 e la decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, pubblicati il 15 gennaio 2011 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, non sono fondati in fatto;

Di conseguenza,

Annullare il regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, e la decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC;

In subordine, disporre che il nome del sig. Georges Guiai Bi Poin sia cancellato dagli elenchi allegati a tale regolamento e a tale decisione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto i motivi d'iscrizione del ricorrente nell'elenco delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive sarebbero stereotipati, senza l'indicazione di alcun elemento fattuale preciso che consenta di valutare la pertinenza dell'iscrizione stessa.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto:

Si contesta al ricorrente il fatto di porsi sotto l'autorità del presidente democraticamente eletto, sig. A. Ouattara, mentre il ricorrente non potrebbe, essendo militare, sottrarsi all'obbedienza alle autorità costituzionali del proprio paese che hanno proclamato l'elezione a presidente del sig. L. Gbagbo, e

Si contesta al ricorrente di essere responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, mentre invece egli non sarebbe stato sottoposto a giudizio dalla Corte penale internazionale, la cui competenza é stata riconosciuta dalla Repubblica della Costa d'Avorio.

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