Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 maggio 2012 —
Sviluppo Globale / Commissione
(causa T‑6/10)
«Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Supporto alle amministrazioni doganale e fiscale del Kosovo — Rigetto di un’offerta — Atto non impugnabile — Atto confermativo — Irricevibilità — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi alla gara d’appalto — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Motivazione insufficiente»
1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Legittimazione ad agire — Gara d’appalto — Decisione dell’amministrazione aggiudicatrice adottata nei confronti di un offerente costituito in consorzio privo di personalità giuridica — Ricorso di un’impresa facente parte del consorzio — Ricevibilità (Art. 263, c. 4, TFUE) (v. punto 19)
2. Ricorso di annullamento — Ricorso diretto contro una decisione confermativa di una decisione anteriore non impugnata nei termini — Irricevibilità — Nozione di decisione confermativa — Riesame di una decisione anteriore in risposta ad una domanda che adduce fatti nuovi e sostanziali — Esclusione (v. punti 22‑24)
3. Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Eccezioni obbligatorie — Considerazione di un interesse particolare del richiedente — Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 2, § 1, e 4, §§ 2 e 3) (v. punti 52‑55)
4. Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Scopi — Principio dell’accesso più ampio possibile — Interpretazione restrittiva delle eccezioni al principio dell’accesso — Rispetto del principio di proporzionalità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punto 65)
5. Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Interpretazione e applicazione restrittive — Tutela del processo decisionale — Portata — Documenti redatti da un comitato di valutazione nell’ambito di una procedura di aggiudicazione d’appalto — Inclusione — Obbligo di divulgazione in forza del principio di trasparenza — Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3) (v. punti 78‑81, 88)
6. Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti — Differenza rispetto al principio di trasparenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 2 e 3) (v. punto 86)
Oggetto
| Da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione del 10 novembre 2009, recante rigetto dell’offerta presentata dal consorzio di cui la ricorrente fa parte, nell’ambito della gara d’appalto EuropAid/127843/D/SER/KOS, relativa alla prestazione di servizi di supporto alle amministrazioni doganale e fiscale del Kosovo (GU 2009/S 4‑003683), nonché, dall’altro, una domanda di annullamento della decisione della Commissione del 26 novembre 2009, che nega al consorzio l’accesso a taluni documenti relativi alla suddetta gara d’appalto. |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione della Commissione europea del 10 novembre 2009, recante rigetto dell’offerta presentata dal consorzio di cui la ricorrente fa parte, nell’ambito della gara d’appalto EuropAid/127843/D/SER/KOS, relativa alla prestazione di servizi di supporto alle amministrazioni doganale e fiscale del Kosovo. |
2) | | La decisione della Commissione del 26 novembre 2009, riguardante l’accesso a taluni documenti relativi alla suddetta gara d’appalto, è annullata nella parte in cui ha rifiutato l’accesso, nella versione divulgata della relazione di valutazione, ai giudizi assegnati dal comitato di valutazione quali figuranti alle pagine 3‑5 di detta relazione. |
3) | | Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) | | La domanda della ricorrente intesa all’assunzione di mezzi istruttori è respinta. |
5) | | La Sviluppo Globale GEIE sopporterà le proprie spese relative al procedimento principale nonché tre quarti di quelle sostenute dalla Commissione in relazione a tale procedimento. La Commissione sopporterà un quarto delle proprie spese relative al procedimento principale. |
6) | | La Sviluppo Globale è condannata a tutte le spese relative al procedimento sommario nella causa T‑6/10 R. |