Language of document : ECLI:EU:T:2002:167

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

25 giugno 2002 (1)

«Decisione 94/90/CECA, CE, Euratom - Accesso del pubblico ai documenti della Commissione - Esistenza dei documenti - Non luogo a statuire -

Spese defatigatorie»

Nella causa T-311/00,

British American Tobacco (Investments) Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dal sig. S. Crosby, solicitor,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. U. Wölker, X. Lewis e M. Shotter, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 settembre 2000, che nega l'accesso a taluni documenti concernenti i lavori preparatori della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(1999) 594 def., presentata dalla Commissione il 7 gennaio 2000, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di fabbricazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco (GU C 150 E, pag. 43),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alle trattazioni orali del 20 giugno 2001, del 25 ottobre 2001 e del 5 marzo 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti e procedimento

1.
    La ricorrente, British American Tobacco (Investments) Ltd, è una società stabilita nel Regno Unito e facente parte del gruppo British American Tobacco la cui principale attività consiste nella fabbricazione, nella distribuzione e nella vendita di prodotti del tabacco.

2.
    Il 7 gennaio 2000 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(1999) 594 def., relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di fabbricazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco (GU C 150 E, pag. 43; in prosieguo: la «proposta di direttiva»).

3.
    Con lettera 6 giugno 2000 inviata alla Commissione, la ricorrente ha chiesto, per conto del gruppo British American Tobacco, sulla base della decisione della Commissione 8 febbraio 1994, 94/90/CECA, CE, Euratom, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (GU L 46, pag. 58), la comunicazione, da un lato, del complesso dei lavori della ricerca scientifica internazionale presi in considerazione dalla Commissione nonché i resoconti analitici di tali lavori da essa effettuati e su cui ha fondato la proposta di direttiva e, dall'altro, i verbali relativi alle riunioni dei comitati degli esperti cancerologi (cioè il comitato di cancerologi di alto livello, l'Alto comitato di esperti cancerologi ed il comitato consultivo per la prevenzione del cancro; in prosieguo, presi nel loro insieme: il «comitato degli esperti cancerologi») in cui figura la valutazione dell'integralità dei suddetti lavori.

4.
    Con lettera 12 luglio 2000, il direttore generale della direzione generale «Salute e protezione dei consumatori» ha trasmesso alla ricorrente le raccomandazioni del comitato di esperti cancerologi in materia di tabacco, adottate ad Helsinki il 2 ottobre 1996 (in prosieguo: le «raccomandazioni del 1996»), allegate alla comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo 18 ottobre 1996, sul ruolo attuale ed in prospettiva della Comunità nella lotta contro il consumo di tabacco, nonché un elenco delle pubblicazioni scientifiche consultate dai servizi della Commissione in occasione dell'elaborazione della proposta di direttiva.

5.
    Il direttore generale ha peraltro sottolineato che le raccomandazioni del 1996 erano state oggetto di discussioni preparatorie approfondite sotto gli auspici dell'Alto comitato di esperti cancerologi, senza la presenza dei servizi della Commissione, ma che, eccetto tale testo, non era stato adottato alcun verbale ufficiale. Conseguentemente egli ha invitato la ricorrente, al fine di ottenere più ampie informazioni sui lavori scientifici che hanno servito di base a tali raccomandazioni, a rivolgersi all'esperto designato dal presidente dell'Alto comitato di esperti cancerologi per costituire tale fascicolo.

6.
    Con lettera 26 luglio 2000, registrata presso il segretariato generale della Commissione il 28 luglio successivo, la ricorrente ha presentato una richiesta di conferma, ai sensi della decisione 94/90, facendo valere che la risposta del direttore generale implicava il rifiuto di accordarle l'accesso ai documenti richiesti.

7.
    Con lettera 30 agosto 2000 la ricorrente ha indicato al segretario generale della Commissione che il termine di risposta alla richiesta di conferma era scaduto la vigilia e che, in assenza di decisione espressa il 7 settembre successivo, avrebbe presentato un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale.

8.
    Con lettera 7 settembre 2000 il segretario generale della Commissione ha risposto che, trattandosi anzitutto dei lavori della ricerca scientifica internazionale cui si riferiva la ricorrente, e dei resoconti della Commissione sulla loro valutazione, i lavori in questione erano stati esaminati dagli esperti scientifici che avevano preparato le raccomandazioni del 1996 in base a cui la Commissione aveva in seguito elaborato la proposta di direttiva. Si sottolineava tuttavia che l'integralità dei documenti relativi a tali lavori non era stata trasmessa né al comitato degli esperti cancerologi né ai servizi della Commissione, e che non era nemmeno stata esaminata dai medesimi. Peraltro, quanto alla domanda di accesso ai verbali delle riunioni del comitato degli esperti cancerologi sulla valutazione dei lavori della ricerca scientifica internazionale, il segretario generale ha indicato che nessun verbale aveva un oggetto siffatto. In conclusione, il segretario generale invitava di nuovo la ricorrente, qualora auspicasse ottenere maggiori dettagli sui lavori scientifici effettuati, a rivolgersi all'esperto che aveva costituito il fascicolo sulle raccomandazioni del 1996.

9.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2000, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

10.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.

11.
    All'udienza del 20 giugno 2001, le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale. Il Tribunale ha deciso all'udienza che sarebbe stata ordinata la citazione di numerosi testimoni allo scopo di accertare se, ai fini dell'elaborazione delle raccomandazioni del 1996, documenti relativi ai lavori della ricerca scientifica internazionale fossero stati preliminarmente trasmessi all'Alto comitato di esperti cancerologi e/o al gruppo di lavoro a tal fine istituito e se le riunioni di detto comitato relative all'elaborazione delle raccomandazioni del 1996 fossero state oggetto di verbali. Di conseguenza la fase orale è stata sospesa.

12.
    Con ordinanza 13 luglio 2001 il Tribunale ha ordinato d'ufficio, in conformità dell'art. 68 del suo regolamento di procedura, la citazione di quattro testimoni e un anticipo da parte della cassa del Tribunale dei fondi necessari all'audizione di questi ultimi.

13.
    La vigilia dell'udienza prevista per l'audizione dei testimoni, cioè il 24 ottobre 2001, il Tribunale ha ricevuto una lettera di uno dei testimoni citati, il prof. Veronesi. Quest'ultimo, nell'impossibilità di presentarsi dinanzi a detto giudice per ragioni professionali, ha risposto per iscritto ai quesiti del Tribunale figuranti nell'ordinanza 13 luglio 2001 ed ha, segnatamente, indicato che le riunioni dell'Alto comitato di esperti cancerologi erano oggetto di verbali.

14.
    Lo stesso giorno la Commissione ha comunicato alla ricorrente i verbali delle riunioni 22a e 23a del comitato degli esperti cancerologi, svoltesi, rispettivamente, il 23 novembre 1995 a Lussemburgo ed il 23 e 24 maggio 1996 a Milano, nonché il verbale della riunione di detto comitato svoltasi a Dublino il 7 e l'8 novembre 1996.

15.
    Nella lettera di accompagnamento ai documenti in parola, la Commissione ha comunicato alla ricorrente che le avrebbe trasmesso altri due documenti, una volta ottenuto l'accordo dei rispettivi autori.

16.
    Considerati tali elementi, il Tribunale ha ritenuto all'udienza del 25 ottobre 2001 che non occorreva procedere all'audizione dei testimoni ed ha fissato un termine di tre settimane al fine di permettere la comunicazione di nuovi documenti alla ricorrente, mentre le parti dovevano anche far conoscere, entro tale termine, la loro posizione sul seguito da dare alla presente causa. Pertanto la fase orale è stata nuovamente sospesa.

17.
    Il 14 novembre ed il 5 dicembre 2001 la Commissione ha trasmesso nuovi documenti alla ricorrente, cioè:

-    la relazione finale del Ministero degli Affari sociali e della Sanità finlandese concernente la conferenza di «consensus» sul tabagismo svoltasi, sotto gli auspici del comitato degli esperti cancerologi, a Helsinki, il 2 ottobre 1996 ed uno studio intitolato «Cancro, tabagismo e decesso prematuro in Europa», redatto dal professor Boyle per il comitato e la conferenza summenzionati (invio del 14 novembre 2001);

-    una ricerca bibliografica preparata nel luglio 1996 dallo «Health Promotion Wales» nell'ambito di un contratto concluso con la Commissione.

18.
    Con lettera 10 dicembre 2001, la ricorrente ha fatto pervenire al Tribunale le sue osservazioni in seguito alla comunicazione di tali documenti. Essa ha chiesto al Tribunale di pronunciare una sentenza per risolvere la controversia e condannare la Commissione a sopportare tutte le spese, ivi comprese quelle relative all'udienza del 25 ottobre 2001.

19.
    Le osservazioni della Commissione su tale lettera in data 21 gennaio 2002 sono pervenute nella cancelleria del Tribunale il giorno successivo.

20.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di proseguire la fase orale e, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato la Commissione a rispondere ad un quesito per iscritto. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta nel termine impartito.

21.
    Con lettera datata 5 febbraio 2002, la ricorrente ha formulato una domanda di misure di organizzazione del procedimento avente ad oggetto l'interrogazione della Commissione sul punto dell'esistenza di una valutazione scritta interna dei lavori della ricerca scientifica internazionale. La Commissione si è opposta a tale domanda con lettera 19 febbraio 2002.

22.
    Immediatamente prima dell'inizio dell'udienza svoltasi il 5 marzo 2002, la Commissione ha comunicato alla ricorrente ed al Tribunale un nuovo documento. Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti scritti del Tribunale nel corso di tale udienza.

23.
    Con telecopia in data 6 giugno 2002, la ricorrente ha formulato una domanda di misure di organizzazione del procedimento avente ad oggetto la presa in considerazione da parte del Tribunale di fatti nuovi.

Conclusioni delle parti

24.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione 7 settembre 2000;

-    condannare la Commissione alle spese.

25.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile;

-    in via subordinata, dichiarare il ricorso infondato;

-    condannare la ricorrente alle spese.

26.
    Tali conclusioni sono state parzialmente modificate nel corso del procedimento tenuto conto dell'evoluzione dei dati iniziali della controversia derivante dalla comunicazione di numerosi documenti da parte della Commissione alla ricorrente (v. punto 34 infra).

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

27.
    La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile per il motivo che la lettera del segretario generale 7 settembre 2000, contro cui esso è diretto, non incide sulla posizione giuridica della ricorrente e non costituisce quindi un atto impugnabile.

28.
    In proposito la Commissione fa valere che, con lettera 12 luglio 2000 del direttore generale della direzione generale «Sanità e protezione dei consumatori», essa aveva già consentito l'accesso ai documenti in suo possesso e rientranti nel campo di applicazione del codice di condotta. Pertanto la successiva lettera 7 settembre 2000 del segretario generale non implicherebbe alcun rifiuto di dare accesso a documenti rientranti nel campo di applicazione del codice di condotta, quale adottato dalla decisione 94/90.

29.
    La ricorrente replica che la Commissione, con lettera 7 settembre 2000, ha rifiutato di comunicare documenti in suo possesso o sotto il suo controllo e ne deduce che si tratta dunque di una decisione che incide sulla sua situazione giuridica avverso la quale è ricevibile un ricorso di annullamento.

Giudizio del Tribunale

30.
    Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 del Trattato i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi dei ricorrenti (v., in particolare, sentenza della Corte 22 giugno 2000, causa C-147/96, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-4723, punto 25 e la giurisprudenza citata).

31.
    Nel caso di specie la lettera del segretario generale della Commissione 7 settembre 2000 con cui è stato indicato, in sostanza, che i documenti richiesti non sono in possesso della Commissione o non esistono ha per effetto di negare l'accesso ai medesimi ed incide dunque sugli interessi della ricorrente.

32.
    L'argomento secondo cui la Commissione non avrebbe negato l'accesso ai «documenti rientranti nel campo di applicazione del codice di condotta», quale adottato dalla decisione 94/90, non è idoneo ad infirmare tale conclusione. A prescindere dalla questione se la Commissione avesse o meno l'obbligo di consentire l'accesso a detti documenti, ciò non toglie che si tratta di una decisione negativa impugnabile.

33.
    Pertanto il presente ricorso va considerato ricevibile.

Sul merito

34.
    Mentre si svolgeva il presente procedimento, la Commissione ha comunicato alla ricorrente, a più riprese, diversi documenti, il che ha implicato una modifica dei dati iniziali della controversia. Il Tribunale reputa necessario esaminare l'incidenza di siffatte comunicazioni con riguardo alle tre categorie di documenti di cui alla domanda di accesso 6 giugno 2000.

Verbali relativi alle riunioni del comitato degli esperti cancerologi sulla valutazione dei lavori della ricerca scientifica internazionale

35.
    Il Tribunale ricorda che la decisione 94/90 è un atto inteso a conferire ai cittadini un diritto di accesso ai documenti in possesso della Commissione. Tuttavia la possibilità per quest'ultima di accogliere una domanda di accesso presuppone, beninteso, che tali documenti esistano. Emerge in proposito dalla giurisprudenza che, conformemente alla presunzione di legalità inerente agli atti comunitari, l'inesistenza di un documento cui è stato richiesto l'accesso è presunta allorché un'affermazione in tal senso è fatta dall'istituzione interessata. Trattasi nondimeno di una presunzione semplice che il ricorrente può rovesciare con qualsiasi mezzo, sulla base di indizi pertinenti e concordanti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 ottobre 2000, causa T-123/99, JT's Corporation/Commissione, Racc. pag. II-3269, punto 58).

36.
    Nel caso di specie la Commissione ha comunicato alla ricorrente, il 24 ottobre 2001, i verbali delle 22a e 23a riunioni del comitato degli esperti cancerologi svoltesi, rispettivamente, il 23 novembre 1995 a Lussemburgo ed il 23 e 24 maggio 1996 a Milano nonché il verbale della riunione di detto comitato svoltasi a Dublino il 7 e l'8 novembre 1996.

37.
    Nell'ambito delle sue osservazioni in data 10 dicembre 2001, la ricorrente ha rilevato che i verbali relativi alle riunioni del comitato degli esperti cancerologi, trasmessi dalla Commissione il 24 ottobre 2001, non implicano affatto una valutazione dei lavori della ricerca scientifica internazionale. Essa ha anche indicato che ammette, a condizione di essere ormai in possesso di tutti i verbali di detto comitato, il che ha chiesto alla Commissione di confermarle, che il suo ricorso è infondato nella parte in cui ha ad oggetto tale categoria di documento.

38.
    La Commissione, nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2002, ha confermato che la ricorrente è in possesso di tutti i pertinenti verbali delle riunioni del comitato degli esperti cancerologi ed ha sostenuto che il ricorso è, in proposito, infondato.

39.
    Il Tribunale rileva che la ricorrente non ha avanzato indizi pertinenti o, a fortiori, concordanti, ai sensi della citata sentenza JT's Corporation/Commissione, che permettano di dubitare dell'asserzione della Commissione secondo cui né quest'ultima né il comitato degli esperti cancerologi sono in possesso dei verbali relativi alle riunioni di detto comitato e concernenti la valutazione dei lavori della ricerca scientifica internazionale, oggetto della domanda di accesso.

40.
    Alla luce delle precedenti considerazioni, il Tribunale constata che la ricorrente è in possesso di tutti i pertinenti verbali delle riunioni del comitato degli esperti cancerologi e che tali verbali non implicano affatto la valutazione dei lavori della ricerca scientifica internazionale di cui alla domanda di accesso. Occorre quindi dichiarare infondato il ricorso quanto alla categoria di documenti qui esaminata.

Documenti relativi alla ricerca scientifica internazionale presi in considerazione dalla Commissione

41.
    Il Tribunale constata che la Commissione ha comunicato alla ricorrente l'elenco delle pubblicazioni scientifiche consultate dai suoi servizi, uno studio intitolato «Cancro, tabagismo e decesso prematuro in Europa», redatto dal professor Boyle per il comitato degli esperti cancerologi in vista della conferenza di Helsinki, ed una ricerca bibliografica messa a punto nel luglio 1996 dall'«Health Promotion Wales» nell'ambito di un contratto concluso con la Commissione, mentre un esemplare di detta ricerca è stato direttamente trasmesso al sig. J. Ryan, capo unità in seno alla direzione generale «Salute e protezione dei consumatori» della Commissione.

42.
    Nelle sue osservazioni 10 dicembre 2001, la ricorrente ha indicato in sostanza che, con riserva di conferma da parte della Commissione della mancata disponibilità di altri documenti che possano rientrare nella summenzionata categoria, il suo ricorso era divenuto senza oggetto quanto a tale categoria di documenti.

43.
    In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la Commissione ha precisato che, a parte quelli già comunicati alla ricorrente, non esistono altri documenti, in suo possesso o in quello del comitato degli esperti cancerologi, rientranti nella categoria dei documenti relativi alla ricerca scientifica internazionale sul cui fondamento essa ha formulato la proposta di direttiva.

44.
    All'udienza del 5 marzo 2002, la ricorrente ha confermato che non sussistevano più difficoltà relative a tale categoria di documenti.

45.
    Conseguentemente il Tribunale sostiene che il ricorso è divenuto senza oggetto per quanto concerne la categoria di documenti qui esaminata e che non occorre più statuire su tale punto.

Resoconti della Commissione aventi ad oggetto la valutazione dei lavori della ricerca scientifica internazionale e su cui si basa la proposta di direttiva

46.
    All'udienza del 5 marzo 2002, la Commissione ha precisato che il documento comunicato alla ricorrente, immediatamente prima dell'inizio dell'udienza, è stato redatto e trasmesso ai suoi servizi, precedentemente all'elaborazione della proposta di direttiva, da un esperto agente per conto dell'istituzione e costituisce l'unico documento in grado di soddisfare la domanda della ricorrente. Essa ha del pari confermato che tale documento va considerato come suo.

47.
    La ricorrente fa valere, dal canto suo, che il documento controverso non costituisce o non contiene la valutazione ad opera della Commissione dei citati lavori, di cui alla domanda di accesso, pur ammettendo di non poter fornire ulteriori elementi di prova a sostegno della sua affermazione secondo cui sussiste una siffatta valutazione interna.

48.
    Il Tribunale constata che il documento controverso, redatto per conto della Commissione e costituente un documento in possesso di quest'ultima, implica un apprezzamento dei lavori della ricerca scientifica internazionale cui si fa riferimento in numerose note a piè di pagina. Tale apprezzamento attiene, segnatamente, alle questioni concernenti il tenore massimo di catrame e di nicotina per sigaretta nonché l'impiego dei termini «light» e «mild» per definire determinate sigarette e l'impatto di codesti termini sul consumo di tabacco.

49.
    Dato quanto precede ed in assenza di indizi pertinenti e concordanti che permettano di concludere per l'esistenza di un altro documento contenente una valutazione scritta da parte della Commissione dei lavori della ricerca scientifica internazionale (v., in tal senso, sentenza JT's Corporation/Commissione, cit., punto 58), il Tribunale sostiene che la ricorrente può considerare soddisfatta su tale punto la sua domanda di accesso. Il ricorso va quindi considerato senza oggetto nella parte in cui concerne quest'ultima categoria di documenti.

Sulle domande di misure di organizzazione del procedimento

50.
    Il Tribunale sostiene che non va accolta la domanda di misure di organizzazione del procedimento formulata dalla ricorrente con lettera 5 febbraio 2002, in quanto tale domanda è, allo stato, priva di interesse per la soluzione della controversia (v., per analogia, sentenza del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T-138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II-341, punto 72).

51.
    Quanto alla domanda 6 giugno 2002, va rilevato che, con quest'ultima, la ricorrente sollecita il Tribunale a prendere in considerazione fatti nuovi manifestatisi in seguito ad una domanda di accesso a documenti da essa rivolta alla Commissione il 22 aprile 2002 ed alla risposta data dall'istituzione con lettera 6 giugno 2002.

52.
    Alla luce di tali circostanze, la domanda della ricorrente va interpretata come diretta ad ottenere, in realtà, la riapertura della fase orale al fine di prendere in considerazione i fatti nuovi avanzati.

53.
    In proposito, secondo la giurisprudenza, il Tribunale è tenuto ad accogliere una tale domanda solo se la parte interessata si basa su fatti tali da esercitare un'influenza decisiva sulla soluzione della controversia che essa non era stata in grado di far valere prima della chiusura della fase orale (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-200/92 P, ICI/Commissione, Racc. pag. I-4399, punti 60 e 61).

54.
    I fatti nuovi avanzati dalla ricorrente vertono su due asserite contraddizioni tra le dichiarazioni del rappresentante della Commissione all'udienza del 5 marzo 2002 e le risposte fornite dall'istituzione alla sua domanda di accesso 22 aprile 2002 e riguardano, l'una, la data in cui è stato redatto il documento comunicato dalla Commissione immediatamente prima dell'inizio dell'udienza summenzionata, l'altra, la destinazione di detto documento.

55.
    Così, contrariamente alle dichiarazioni del rappresentante della Commissione, il documento in questione non sarebbe stato né redatto dopo il 1998, in quanto è stato consegnato dal suo autore alla Commissione nell'autunno 1998, né trasmesso al gabinetto del Commissario incaricato della salute e della protezione di consumatori, ma soltanto ai servizi della Commissione.

56.
    La ricorrente ne deduce che, sino all'udienza del 5 marzo 2002, il documento in parola era ignoto alla Commissione, che esso non rientra nella categoria di documenti di cui alla domanda di accesso iniziale 6 giugno 2000 sotto la definizione di resoconti interni di esame dei lavori della ricerca scientifica internazionale sul tabagismo sui cui si fonda la proposta di direttiva COM(1999) 594 def. e che non può essere riconosciuto come tale dalla sentenza del Tribunale.

57.
    Occorre constatare che nessuna di tali circostanze può esercitare di fatto un'influenza decisiva sulla soluzione della controversia ai sensi della citata giurisprudenza.

58.
    La contraddizione quanto alla data di redazione e di trasmissione alla Commissione del documento di cui trattasi è, in effetti, del tutto irrilevante dato che, qualunque sia la data di cui si tiene conto, autunno 1998 o dopo il 1998, il documento precede la proposta di direttiva 7 gennaio 2000, unico elemento temporale pertinente in rapporto alla problematica della definizione del documento di cui è causa ed all'oggetto della domanda della ricorrente di accesso ai documenti, come ricordato al punto 3 supra, sul quale soltanto il Tribunale è chiamato a pronunciarsi nell'ambito della presente controversia.

59.
    La contraddizione fatta valere quanto alla destinazione di quest'ultimo è del pari priva di qualsiasi interesse, in quanto rimane assodato che il documento di cui trattasi, redatto per conto della Commissione, è stato di certo trasmesso a quest'ultima e rappresenta un documento in possesso dell'istituzione medesima.

60.
    Circa le conclusioni della ricorrente menzionate al punto 56 supra, esse non contengono, a dire il vero, alcun fatto nuovo, e sono riconducibili alla valutazione propria della ricorrente, fermo restando che solo al Tribunale spetta dare del documento in parola l'esatta definizione.

61.
    Va conseguentemente respinta la domanda di riapertura della fase orale formulata dalla ricorrente il 6 giugno 2002.

Sulle spese

62.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo il n. 3 del medesimo articolo, la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie. Inoltre l'art. 87, n. 6, di detto regolamento prevede che, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decida sulle spese in via equitativa.

63.
    Come il Tribunale ha dichiarato supra, il ricorso, qualora sia divenuto senza oggetto nella parte concernente i documenti relativi ai lavori della ricerca scientifica internazionale presi in considerazione dalla Commissione ed alla valutazione scritta di detti lavori effettuata da quest'ultima, va dichiarato infondato per la parte riguardante la categoria di documenti costituita dai verbali relativi alle riunioni del comitato degli esperti cancerologi attinenti alla valutazione dei lavori della ricerca scientifica internazionale.

64.
    La Commissione indica espressamente, nelle sue osservazioni 21 gennaio 2002, che i verbali del comitato degli esperti cancerologi trasmessi alla ricorrente il 24 ottobre 2001 avrebbero dovuto essere comunicati a quest'ultima alla sua prima domanda e riconosce che la stessa ha dovuto sopportare, per proporre il suo ricorso, spese che di norma non erano necessarie. Così agendo, la Commissione ammette che la sua condotta ha favorito l'insorgenza della controversia e indotto la ricorrente ad esporre spese inutili.

65.
    Il Tribunale osserva anche che, soltanto in seguito all'ordinanza di citazione dei testimoni e dopo la testimonianza scritta di uno dei medesimi, la Commissione ha ritrovato e comunicato alla ricorrente, la vigilia dell'udienza prevista per l'audizione dei testimoni, i pertinenti verbali del comitato degli esperti cancerologi. Inoltre, circa 21 mesi dopo la domanda di accesso iniziale e dopo averne regolarmente negato l'esistenza, la Commissione ha ancora ritrovato un documento che ha comunicato alla ricorrente solamente qualche minuto prima dell'inizio dell'udienza del 5 marzo 2002.

66.
    Alla luce del comportamento particolarmente censurabile della Commissione nell'ambito di tale causa, quest'ultima dovrà sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente, ad eccezione delle spese connesse alla domanda di riapertura della fase orale, alla luce del carattere inopportuno della domanda stessa.

67.
    Date le precedenti considerazioni, la Commissione dovrà anche rimborsare al Tribunale le somme anticipate dalla cassa del medesimo a motivo della convocazione dei testimoni citati d'ufficio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto per la parte che concerne la categoria di documenti costituita dai verbali relativi alle riunioni del comitato degli esperti cancerologi attinenti alla valutazione dei lavori della ricerca scientifica internazionale.

2)    Non occorre più statuire sul resto.

3)    La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente, ad eccezione di quelle connesse alla domanda di riapertura della fase orale. La Commissione è ugualmente condannata a sopportare le spese relative alla convocazione dei testimoni.

Vesterdorf            Vilaras            Forwood

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 giugno 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: l'inglese.