Language of document : ECLI:EU:C:2004:696

Arrêt de la Cour

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
9 novembre 2004 (1)

«Direttiva 96/9/CE – Tutela giuridica delle banche di dati – Diritto sui generis – Nozione d'investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto di una banca di dati – Calendari di campionati di calcio – Scommesse»

Nel procedimento C-338/02,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Högsta domstolen (Svezia) con decisione 10 settembre 2002, pervenuta in cancelleria il 23 settembre 2002, nella causa tra

Fixtures Marketing Ltd

e

Svenska Spel AB,



LA CORTE (Grande Sezione),



composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e K. Lenaerts (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancellieri: sig.re M. Múgica Arzamendi e M.-F. Contet, amministratori principali,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 30 marzo 2004,

viste le osservazioni presentate:

per la Fixtures Marketing Ltd, dal sig. J. Ågren, advokat;

per la Svenska Spel AB, dai sigg. M. Broomé e S. Widmark, advokater;

per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Vlaemminck, advocaat;

per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing, in qualità di agente;

per il governo olandese, dal sig. S. Terstal, in qualità di agente;

per il governo portoghese, dalla sig.ra A.P. Matos Barros e dal sig. L. Fernandes, in qualità di agenti;

per il governo finlandese, dalle sig.re E. Bygglin e T. Pynnä, in qualità di agenti;

per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re C. Tufvesson e K. Banks, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 giugno 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CEE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20; in prosieguo: la «direttiva»).

2
Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società Fixtures Marketing Ltd (in prosieguo: la «Fixtures») e la società Svenska Spel AB (in prosieguo: la «Svenka Spel»). Tale controversia è sorta dall’uso da parte della Svenska Spel, ai fini dell’organizzazione di scommesse, di dati relativi agli incontri di calcio dei campionati inglese e scozzese.


Ambito normativo

La normativa comunitaria

3
La direttiva ha per oggetto, in base al suo art. 1, n. 1, la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque ne sia la forma. La banca di dati è definita, all’art. 1, n. 2, della direttiva, come «una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo».

4
L’art. 3 della direttiva istituisce una tutela a norma del diritto di autore a favore delle «banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore».

5
L’art. 7 della direttiva istituisce un diritto sui generis nei termini seguenti:

«Oggetto della tutela

1.      Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

2.
Ai fini del presente capitolo:

a)
per “estrazione”: si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;

b)
per “reimpiego”: si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme. La prima vendita di una copia di una banca dati nella Comunità da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nella Comunità.

Il prestito pubblico non costituisce atto di estrazione o di reimpiego.

3.      Il diritto di cui al paragrafo 1 può essere trasferito, ceduto o essere oggetto di licenza contrattuale.

4.      Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a prescindere dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d’autore o di altri diritti. Esso si applica inoltre a prescindere della tutelabilità del contenuto della banca di dati in questione a norma del diritto d’autore o di altri diritti. La tutela delle banche di dati in base al diritto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti esistenti sul loro contenuto.

5.      Non sono consentiti l’estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati».

La normativa nazionale

6
La tutela della banche di dati è disciplinata, nel diritto svedese, dal lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (legge relativa al diritto della proprietà letteraria e artistica, in prosieguo: la «legge del 1960»).

7
In forza dell’art. 49, n. 1, della legge del 1960, come modificata dalla legge n. 790 del 1997, relativa al recepimento della direttiva nel diritto svedese (in prosieguo: la «legge del 1997»), colui che ha costituito una raccolta, una tabella o qualsiasi altra opera dello stesso tipo in cui sia riunito un gran numero di dati, o che è il risultato di un investimento rilevante, gode del diritto esclusivo di riprodurre questo lavoro e di renderlo pubblico.

8
La legge del 1960 non contiene alcuna disposizione analoga a quella dell’art. 7, n. 5, della direttiva. Risulta tuttavia dai lavori preparatori della legge del 1997 che la tutela derivante dall’art. 49 della legge del 1960 riguarda l’opera stessa o una parte sostanziale di essa e che, di conseguenza, il diritto esclusivo non si estende alla copiatura di dati particolari che figurano nell’opera, né a parti non sostanziali di questa. Tuttavia, in base a questi lavori preparatori, un impiego ripetuto di parti non sostanziali dell’opera può essere equiparato all’impiego di una parte sostanziale di essa.


La causa principale e le questioni pregiudiziali

9
L’organizzazione dei campionati di calcio professionistici spetta, in Inghilterra, alla Football Association Premier League Ltd nonché alla Football League Ltd, e, in Scozia, alla Scottish Football League. Essa comporta l’elaborazione di calendari degli incontri che si devono svolgere nel corso della stagione di cui trattasi, ossia circa 2000 incontri per stagione in Inghilterra e 700 incontri per stagione in Scozia. Queste informazioni sono memorizzate sotto forma elettronica e vengono pubblicate, in particolare in opuscoli, per ordine cronologico, da un lato, e per squadra interessata, dall’altro.

10
I lavori relativi all’elaborazione dei calendari degli incontri cominciano un anno prima dell’inizio della stagione di cui trattasi.

11
Gli organizzatori dei campionati di calcio inglese e scozzese hanno affidato alla società Football Fixtures Ltd la gestione, mediante contratti di licenza, dell’uso fatto dei calendari degli incontri di questi campionati. Alla Fixtures dal canto suo è stato concesso il diritto di rappresentare i titolari dei diritti intellettuali collegati a questi calendari.

12
La Svenska Spel organizza in Svezia scommesse relative in particolare agli incontri dei campionati di calcio inglese e scozzese. A tal fine, essa riproduce su schedine dati relativi a questi incontri.

13
Nel febbraio 1999, la Fixtures, dopo aver proposto senza successo alla Svenska Spel una licenza di sfruttamento contro pagamento di un canone, ha convenuto dinanzi al Gotlands tingsrätt (Svezia) la Svenska Spel al fine di ottenere il risarcimento del danno collegato all’uso da parte di quest’ultima, tra il 1° gennaio 1998 e il 16 maggio 1999, di dati relativi ai calendari dei campionati di calcio inglese e scozzese. A sostegno della sua azione in giudizio, essa ha fatto valere che le banche di dati che contengono le informazioni relative ai detti calendari sono tutelate dall’art. 49 della legge del 1960 e che l’uso da parte della Svenska Spel di informazioni tratte da questi calendari costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale delle leghe di calcio.

14
Con sentenza 11 aprile 2000, il tingsrätt ha respinto la domanda della Fixtures ritenendo che i calendari dei campionati di calcio beneficiassero, certo, della tutela dovuta alle raccolte in quanto esse costituiscono il risultato di investimenti rilevanti, ma che l’uso da parte della Svenska Spel di dati estratti da questi calendari non costituisse una violazione dei diritti della Fixtures.

15
In appello, la Svea hovrätt (Svezia) ha confermato, con sentenza 3 maggio 2001, la sentenza pronunciata in primo grado. Senza pronunciarsi esplicitamente sulla questione se i calendari dei campionati di calcio siano tutelati in forza dell’art. 49 della legge del 1960, tale giudice ha ritenuto che non fosse dimostrato che le informazioni che figurano sulle schedine della Svenska Spel fossero state estratte dalle banche di dati delle leghe di calcio.

16
Dinanzi allo Högsta domstolen, la Fixtures chiede l’annullamento della sentenza di appello.

17
Facendo presente che l’art. 49 della legge del 1960, come modificata dalla legge del 1997, deve, in quanto provvedimento di recepimento, essere interpretato alla luce della direttiva, lo Högsta domstolen rileva che quest’ultima non precisa se, e, eventualmente, in quale misura, occorra attribuire rilevanza all’obiettivo della banca di dati per valutare la sua tutelabilità da parte del diritto sui generis. Esso nutre poi dubbi sulla natura degli investimenti umani e finanziari che devono essere presi in considerazione per valutare l’esistenza di un investimento rilevante. Si chiede anche cosa si debba intendere per estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati, nonché per gestione normale e pregiudizio ingiustificato nell’ambito di estrazioni e/o reimpieghi di parti non sostanziali di una banca di dati.

18
In tale contesto, lo Högsta domstolen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)
Se per valutare se una banca di dati sia il risultato di un “investimento rilevante” ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva […] debba essere preso in considerazione un investimento, compiuto dal costitutore di una banca di dati, che mira principalmente alla costituzione di qualcosa che è autonomo rispetto alla banca di dati e che di conseguenza non riguarda esclusivamente “il conseguimento, la verifica e la presentazione” del sostenuto di una banca di dati. Se, in tal caso, abbia una qualche importanza il fatto che l’investimento o parti di esso costituiscano ciò nondimeno un presupposto della banca di dati».

2)
Se una banca di dati goda della tutela della direttiva sulle banche di dati esclusivamente per attività che rientrano nello scopo che il costitutore della banca di dati voleva conseguire con la costituzione della stessa.

3)
Che cosa si intenda con l’espressione “di una parte sostanziale del contenuto della [banca di dati], valutata in termini qualitativi o quantitativi”, di cui all’art. 7, n. 1.

4)
Se la tutela della direttiva ai sensi dell’art. 7, n. 1, e dell’art. 7, n. 5, contro l’“estrazione e/o il reimpiego” del contenuto di una banca dati sia limitata a quegli impieghi che implicano uno sfruttamento diretto della banca di dati oppure se la tutela riguardi anche l’impiego del contenuto, quando il medesimo si trova in un’altra fonte (fonte secondaria) oppure è generalmente accessibile al pubblico.

5)
Come debbano essere interpretate le nozioni di “normale gestione” e “pregiudizio ingiustificato” di cui all’art. 7, n. 5 della direttiva».


Sulle questioni pregiudiziali

19
In via preliminare, occorre ricordare che il regime di tutela istituito dall’art. 49, n. 1, della legge del 1960, come modificata dalla legge del 1997, presuppone l’esistenza di una raccolta, di una tabella o di un’opera dello stesso tipo «in cui sia riunito un gran numero di dati, o che è il risultato di un investimento rilevante».

20
Dall’ordinanza di rinvio risulta che lo Högsta domstolen non ritiene che i calendari dei campionati di calcio di cui trattasi costituiscano una raccolta di un «gran numero di dati» ai sensi della disposizione menzionata al punto precedente, il che spiega il fatto che esso con la prima questione chieda chiarimenti sulla nozione di investimento sostanziale così come essa deve essere intesa nel contesto dell’art. 7, n. 1, della direttiva.

21
Nell’ambito di tale questione, il giudice del rinvio chiede in particolare se gli investimenti destinati dal costitutore di una banca di dati alla creazione stessa dei dati debbano essere presi in considerazione al fine di valutare l’esistenza di un investimento rilevante relativo al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto della banca di dati. Esso si chiede poi se la direttiva miri a tutelare la banca di dati che deriva dall’esercizio di un’attività principale che comporta necessariamente la creazione di dati.

22
L’art. 7, n. 1, della direttiva riserva il beneficio della tutela, conferita dal diritto sui generis, alle banche di dati che rispondono ad un criterio preciso, ossia che il conseguimento, la verifica o la presentazione del loro contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

23
In base al nono, decimo e dodicesimo ‘considerando’ della direttiva, la finalità di quest’ultima è di incentivare e tutelare gli investimenti nei sistemi di «memorizzazione» e «gestione» dei dati che contribuiscono allo sviluppo del mercato delle informazioni in un contesto caratterizzato da una crescita esponenziale della massa di informazioni prodotte ed elaborate annualmente in tutti i settori di attività. Ne deriva che la nozione di investimento collegata al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto di una banca di dati dev’essere intesa, in generale, nel senso che riguarda l’investimento destinato alla costituzione della detta banca di dati in quanto tale.

24
In tale contesto, la nozione di investimento collegata al conseguimento del contenuto di una banca di dati, come sottolineano la Svenska Spel nonché il governo tedesco, il governo dei Paesi Bassi e il governo portoghese, deve essere intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi indipendenti esistenti e alla loro riunione nella detta banca di dati, ad esclusione dei mezzi impiegati per la creazione stessa di elementi indipendenti. Come rilevano la Svenska Spel ed il governo tedesco, il fine della tutela conferita dal diritto sui generis introdotta dalla direttiva è infatti di incentivare la creazione di sistemi di memorizzazione e di gestione di informazioni esistenti, e non la creazione di elementi che possano essere successivamente raccolti in una banca di dati.

25
Questa interpretazione è corroborata dal trentanovesimo ‘considerando’ della direttiva, secondo il quale l’obiettivo del diritto sui generis è di garantire una tutela contro l’appropriazione dei risultati ottenuti dall’investimento finanziario e professionale effettuato dal soggetto che ha «ottenuto e raccolto il contenuto» di una banca di dati. Come rileva l’avvocato generale ai paragrafi 51-56 delle sue conclusioni, nonostante leggere differenze terminologiche, tutte le versioni linguistiche di questo trentanovesimo ‘considerando’ si pongono a favore di un’interpretazione che esclude dalla nozione di conseguimento la creazione degli elementi contenuti nella banca di dati.

26
Il diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva, in base al quale la compilazione di varie registrazioni di esecuzioni musicali su CD non rappresenta un investimento sufficientemente rilevante per beneficiare del diritto sui generis, fornisce un argomento aggiuntivo a sostegno di questa interpretazione. Ne deriva infatti che i mezzi impiegati per la creazione stessa delle opere o degli elementi che figurano nella banca di dati, all’occorrenza su un CD, non sono equiparabili ad un investimento collegato al conseguimento del contenuto della detta banca di dati e non possono quindi essere presi in considerazione per valutare il carattere rilevante dell’investimento collegato alla costituzione di tale banca di dati.

27
La nozione d’investimento collegato alla verifica del contenuto della banca di dati deve essere intesa nel senso che riguarda i mezzi destinati, al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta nella detta banca di dati, al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca di dati così come durante il periodo di funzionamento della stessa. La nozione di investimento collegato alla presentazione del contenuto della banca di dati riguarda, dal canto suo, i mezzi intesi a conferire alla detta banca di dati la sua funzione di gestione dell’informazione, ossia quelli destinati alla disposizione sistematica o metodica degli elementi contenuti in questa banca di dati nonché all’organizzazione della loro accessibilità individuale.

28
L’investimento collegato alla costituzione della banca di dati può consistere nell’impiego di risorse o di mezzi umani, finanziari o tecnici, ma deve essere rilevante sotto il profilo quantitativo o qualitativo. La valutazione quantitativa fa riferimento a mezzi quantificabili numericamente e la valutazione qualitativa a sforzi non quantificabili, quali uno sforzo intellettuale o un dispendio di energie, come risulta dal settimo, trentanovesimo e quarantesimo ‘considerando’ della direttiva.

29
In tale contesto, il fatto che la costituzione di una banca di dati sia collegata all’esercizio di un’attività principale nell’ambito della quale il costitutore della banca di dati è anche colui che ha creato gli elementi contenuti in tale banca di dati non esclude, in quanto tale, che costui possa rivendicare il beneficio della tutela conferita dal diritto sui generis, a condizione che dimostri che il conseguimento dei detti elementi, la loro verifica o la loro presentazione, nel senso precisato ai punti 24-27 della presente sentenza, hanno dato luogo ad un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo, autonomo rispetto ai mezzi impiegati per la creazione di questi elementi.

30
A tal riguardo, anche se la ricerca di dati e la verifica della loro esattezza al momento della costituzione della banca di dati non richiedono, in via di principio, dal soggetto che costituisce questa banca di dati l’impiego di mezzi particolari poiché si tratta di dati che esso ha creato e che sono a sua disposizione, ciò non toglie che la raccolta di questi dati, la loro disposizione sistematica o metodica nell’ambito della banca di dati, l’organizzazione della loro accessibilità individuale e la verifica della loro esattezza per tutto il periodo di funzionamento della banca di dati possano richiedere un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva.

31
Nella causa principale, i mezzi destinati alla determinazione, nell’ambito dell’organizzazione di campionati di calcio, delle date, degli orari e delle squadre, quella ospitante e quella ospite, relativi agli incontri delle varie giornate di questi campionati corrispondono, come sostengono la Svenska Spel nonché i governi belga, tedesco e portoghese, ad un investimento collegato all’elaborazione del calendario di questi incontri. Un tale investimento, che si ricollega all’organizzazione stessa dei campionati, è connesso alla creazione dei dati contenuti nella banca di dati di cui trattasi, ossia quelli relativi a ciascun incontro dei vari campionati. Non può quindi essere preso in considerazione nell’ambito dell’art. 7, n. 1, della direttiva.

32
Stando così le cose, occorre verificare, prescindendo dall’investimento di cui al punto precedente, se il conseguimento, la verifica o la presentazione del contenuto di un calendario di incontri di calcio attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

33
La ricerca e la raccolta dei dati costitutivi del calendario degli incontri di calcio non richiedono uno sforzo particolare da parte delle leghe professionistiche. Come la Fixtures stessa sostiene nelle sue osservazioni, esse sono infatti indissociabilmente collegate alla creazione di questi dati, alla quale partecipano direttamente le dette leghe in quanto ad esse spetta l’organizzazione dei campionati di calcio. Per ottenere il contenuto di un calendario degli incontri di calcio non occorre quindi alcun investimento autonomo rispetto a quello che richiede la creazione dei dati contenuti in questo calendario.

34
Le leghe professionistiche non devono dedicare alcuno sforzo particolare al controllo dell’esattezza dei dati relativi agli incontri dei campionati all’atto dell’elaborazione del calendario, poiché le dette leghe partecipano direttamente alla creazione di questi dati. Per quanto riguarda la verifica dell’esattezza del contenuto dei calendari degli incontri nel corso della stagione, essa consiste, come risulta dalle osservazioni della Fixtures, nell’adattare taluni dati di questi calendari in funzione dell’eventuale rinvio di un incontro o di una giornata di campionato deciso dalle leghe o d’accordo con esse. Non si può ritenere che una tale verifica attesti un investimento rilevante.

35
La presentazione di un calendario di incontri di calcio è, anch’essa, strettamente collegata alla creazione stessa dei dati costitutivi di questo calendario, come è confermato dall’assenza di riferimento, nell’ordinanza di rinvio, a lavori o mezzi specificamente destinati ad una tale presentazione. Non si può quindi ritenere che quest’ultima richieda un investimento autonomo rispetto all’investimento collegato alla creazione dei dati costitutivi.

36
Ne deriva che né il conseguimento, né la verifica né la presentazione del contenuto di un calendario di incontri di calcio attestano un investimento rilevante tale da giustificare il beneficio della tutela conferita dal diritto sui generis istituito dall’art. 7 della direttiva.

37
Tenuto conto di quanto precede, occorre risolvere la prima questione posta nel senso che la nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva va intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta banca di dati. Essa non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di una banca di dati. Nel contesto dell’elaborazione di un calendario di incontri al fine dell’organizzazione di campionati di calcio, essa non riguarda quindi i mezzi destinati alla fissazione delle date, degli orari e degli accoppiamenti di squadre relativi ai vari incontri di questi campionati.

38
In considerazione di quanto precede, non occorre più risolvere le altre questioni poste.


Sulle spese

39
Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.




Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, va intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta banca di dati. Essa non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di una banca di dati. Nel contesto dell’elaborazione di un calendario di incontri al fine dell’organizzazione di campionati di calcio, essa non riguarda quindi i mezzi destinati alla fissazione delle date, degli orari e degli accoppiamenti di squadre relativi ai vari incontri di questi campionati.


Firme


1
Lingua processuale: lo svedese.