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Impugnazione proposta il 20 agosto 2013 dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 26 giugno 2013, cause riunite F-135/11, F-51/12 e F-110/12, BU/EMA

(Causa T-444/13 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jabłoński e N. Rampal Olmedo, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)Controinteressato nel procedimento: BU (Londra, Regno Unito)ConclusioniLa ricorrente chiede che il Tribunale voglia:annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica nelle cause F-135/11, F-51/12 e F-110/12 nelle parti in cui essa annulla la dec

błoński e N. Rampal Olmedo, agenti, assistiti da D. Waelbroec

k e A. Duron

, avvocati)Controinteressato nel procedimento

grado, in particolare, respingere il ricorso presentato dalla controparte in primo grado in quanto del tutto infondato;condannare la controparte nell’impugnazione alle spese del presente grado di giudizio e di quello che si è svolto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.Motivi e principali argomentiA sostegno del suo ricorso, la ricorr

ente deduce quattro motivi.Primo motivo, vertente su una violazione da parte del TFP del divieto di statuire ultra vires, in quanto esso si è ritenuto competente a verificare se i motivi su cui l’amm

inistrazione fonda per rifiutare il rinnovo di un contratto non siano tali da rimettere in discussione i criteri e le condizioni di base stabiliti dal legislato

re nello statuto dei funzionar

i dell’Unione europea e volti a garantire agli agenti contrattual

i la possibilità di beneficiare, a termine, di una certa continuità di impiego (in relazione ai punti da 57 a 62 della sentenza impugnata). L’EMA sostiene che la competenza di cui il TFP si avvale è del tutto priva di fondamento giuridico.Secondo motivo, vertente su errori di diritto commessi dal TFP nell’interpretazione dell’articolo 8, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA), in quanto il TFP avrebbe considerato che l’autorità competente ha l’obbligo di verificare se non esista una posizione nella quale l’agente temporaneo il cui contratto viene a scadenza possa essere utilmente impiegato o ricollocato. Terzo motivo

, vertente su un errore di diritto in quanto il TFP avrebbe snaturato la nozione di interesse del servizio, là dove l’interpretazione datane dal TFP creerebbe una presunzione secondo cui l’impiego dell’interessato è mantenuto a meno che l’autorità competente possa dimostrare che non esiste alcuna posizione nella quale l’agente temporaneo il cui contratto viene a scadenza può essere utilmente impiegato o ricolloc

ato.Quarto motivo, vertente su un errore di diritto relativo alla condanna dell’EMA alle spese nella causa F-51/12, nella quale il ricorso è stato respinto in quanto irricevibile.