Language of document : ECLI:EU:C:2013:668

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

17 ottobre 2013 (*)

«Direttiva 2002/92/CE — Intermediazione assicurativa — Esclusione delle attività esercitate da un’impresa di assicurazioni o da un suo dipendente che agisce sotto la responsabilità della medesima — Possibilità per detto dipendente di esercitare occasionalmente le attività d’intermediazione assicurativa — Requisiti professionali»

Nella causa C‑555/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), con decisione del 29 agosto 2011, pervenuta in cancelleria il 3 novembre 2011, nel procedimento

Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados (EEAE),

Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis (SPATE),

Panellinios Syllogos Asfalistikon Symvoulon (PSAS),

Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon (SEMA),

Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symvoulon (PSSAS)

contro

Ypourgos Anaptyxis,

Omospondia Asfalistikon Syllogon Ellados,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 giugno 2013,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados (EEAE), il Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis (SPATE), il Panellinios Syllogos Asfalistikon Symvoulon (PSAS), il Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon (SEMA) e il Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symvoulon (PSSAS), da A.K. Sinis, dikigoros;

–        per l’Ypourgos Anaptyxis, da N. Amiralis, in qualità di agente;

–        per l’Omospondia Asfalistikon Syllogon Ellados, da C. Theodorou e C. Synodinos, dikigori;

–        per il governo greco, da M. Germani, F. Dedousi, G. Karipsiades e N. Amiralis, in qualità di agenti;

–        per il governo belga, da M. Jacobs e L. Van den Broeck, in qualità di agenti,

–        per il governo cipriota, da N. Kyriakou, in qualità di agente,

–        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente,

–        per la Commissione europea, da I. Zervas, K.-Ph. Wojcik e N. Yerrell, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 settembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 3, secondo comma, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU 2003, L 9, pag. 3).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposte una serie di associazioni di categoria operanti nel settore dell’intermediazione assicurativa, e cioè l’Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados (EEAE) (Unione degli assicuratori professionali greci), il Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis (SPATE) (Associazione degli agenti assicurativi del Nomos dell’Attica), il Panellinios Syllogos Asfalistikon Symvoulon (PSAS) (Associazione panellenica dei consulenti assicurativi), il Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon (SEMA) (Lega degli intermediari assicurativi ellenici) e il Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symvoulon (PSSAS) (Lega panellenica dei coordinatori dei consulenti assicurativi; in prosieguo, unitamente: l’«EEAE e a.») all’Ypourgos Anaptixis (Ministro dello Sviluppo) e all’Omospondia Asfalistikon Syllogon Ellados (Federazione delle Associazioni assicurative di Grecia), in merito al ricorso diretto all’annullamento parziale del decreto del Segretario di Stato allo Sviluppo n. K3-8010 dell’8 agosto 2007, recante i requisiti attestanti l’esperienza, le competenze e le cognizioni generali, commerciali e professionali degli intermediari assicurativi.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        I considerando da 6 a 9 della direttiva 2002/92 così recitano:

«(6)      Gli intermediari assicurativi e riassicurativi dovrebbero poter esercitare i diritti garantiti dal trattato relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.

(7)      Il fatto che gli intermediari assicurativi non possano operare liberamente nella Comunità ostacola il corretto funzionamento del mercato unico delle assicurazioni.

(8)      Il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti professionali ed alla registrazione dei soggetti che iniziano o svolgono l’attività di intermediazione assicurativa può quindi concorrere sia alla piena realizzazione del mercato unico dei servizi finanziari, sia ad una maggiore tutela dei consumatori in questo settore.

(9)      I prodotti assicurativi possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, quali agenti, mediatori ed operatori di “bancassicurazione”. La parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori esigono che la presente direttiva si applichi a ciascuna di queste categorie».

4        L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2002/92, così prevede:

«La presente direttiva detta disposizioni per l’assunzione e l’esercizio delle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi».

5        Ai sensi dell’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2002/92:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

3)      “intermediazione assicurativa”: le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.

Sono escluse le attività esercitate dalle imprese di assicurazione nonché dagli impiegati di un’impresa di assicurazione che agiscono sotto la responsabilità di tale impresa.

(…)

5)      “intermediario assicurativo”: qualsiasi persona fisica o giuridica che inizi o svolga a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa».

6        Il successivo articolo 4, paragrafo 1, stabilisce quanto segue:

«Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono possedere adeguate cognizioni e capacità, determinate dai rispettivi Stati membri d’origine.

Gli Stati membri di origine possono modulare le condizioni imposte in materia di cognizioni e capacità in base all’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa e ai prodotti offerti, più particolarmente se l’intermediario esercita un’attività professionale principale diversa dall’intermediazione assicurativa. In quest’ultimo caso, l’interessato può esercitare un’attività di intermediazione assicurativa solo se un intermediario assicurativo che soddisfa le condizioni di cui al presente articolo o un’impresa di assicurazione assumono l’intera responsabilità dei suoi atti.

(…)

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo a tutte le persone fisiche che lavorano per un’impresa che esercita l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. Gli Stati membri provvedono affinché la dirigenza di tali imprese comprenda una proporzione ragionevole di persone responsabili dell’intermediazione in materia di prodotti assicurativi e affinché ogni altra persona che partecipi direttamente all’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa abbia dato prova delle cognizioni e delle capacità necessarie per l’assolvimento dei propri compiti».

7        L’articolo 12 di detta direttiva elenca una serie di informazioni che un intermediario assicurativo fornisce al cliente previamente alla conclusione di qualsiasi primo contratto di assicurazione e, se necessario, in occasione della relativa modifica o rinnovo, quali la sua identità e il suo indirizzo, il registro in cui egli è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato, nonché la detenzione di qualsiasi partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazioni.

 La normativa greca

 Il decreto presidenziale n. 190/2006

8        Le disposizioni della direttiva 2002/92 sono state recepite nell’ordinamento greco per mezzo del decreto presidenziale n. 190/2006 che, al suo articolo 2, paragrafo 3, primo e secondo comma, stabilisce quanto segue:

«Per “intermediazione assicurativa” si intende qualsiasi attività di presentazione, proposta, compimento di atti preparatori in vista della conclusione di contratti di assicurazione o la collaborazione, segnatamente nel caso di sinistri, alla loro gestione e esecuzione.

Tali attività non sono considerate intermediazione assicurativa, qualora vengano esercitate da un’impresa di assicurazioni o da un dipendente di un’impresa di assicurazioni ad essa vincolato da un rapporto di lavoro e agente sotto la responsabilità dell’impresa medesima (...)».

9        L’articolo 4 del decreto presidenziale n. 190/2006 elenca i documenti che devono essere presentati da chiunque intenda registrarsi nell’albo professionale specifico come intermediario assicurativo o riassicurativo. Ai sensi del paragrafo 1, punto A, lettera e), di detto articolo, ai fini di tale registrazione devono presentarsi anche «documenti che provino che [l’interessato] è in possesso di cognizioni generali commerciali o professionali».

 La legge n. 3557/2007

10      Il decreto presidenziale n. 190/2006 è stato modificato dalla legge n. 3557/2007.

11      L’articolo 15, paragrafo 2, della legge n. 3557/2007 ha aggiunto all’articolo 2, paragrafo 3, di detto decreto un nuovo comma avente il seguente tenore:

«In via derogatoria, qualsiasi dipendente di un’impresa di assicurazioni, ai sensi del comma precedente, può compiere attività di intermediazione assicurativa, senza essere soggetto alle disposizioni del presente decreto, qualora i suoi redditi lordi annuali derivanti da tali attività non superino, complessivamente, l’importo di EUR 5 000 (cinquemila)».

12      In relazione ai documenti citati all’articolo 4 del decreto presidenziale n. 190/2006, l’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), della legge n. 3557/2007, prevede quanto segue:

«Con decreto del Ministro dello Sviluppo, adottato entro 30 giorni dalla pubblicazione della suddetta legge, sono precisati i documenti attestanti le cognizioni generali commerciali o professionali degli aspiranti intermediari assicurativi o riassicurativi, degli intermediari assicurativi e riassicurativi collegati, dei dipendenti delle imprese di assicurazioni e dei dipendenti di imprese di intermediazione assicurativa e riassicurativa, nonché i casi in cui a carico di tali soggetti sussistono obblighi di formazione ulteriore».

 Il decreto n. K3-8010 dell’8 agosto 2007

13      Il decreto n. K3-8010 dell’8 agosto 2007 è stato adottato sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), della legge n. 3557/2007.

14      Il paragrafo XI di detto decreto prevede quanto segue:

«Il dipendente di un’impresa di assicurazioni può svolgere attività di intermediazione assicurativa senza essere assoggettato all’obbligo di registrazione alla Camera professionale competente, qualora i suoi redditi lordi annuali, provenienti da tali attività e riscossi a titolo di provvigioni, non superino la somma complessiva di EUR 5 000 (cinquemila).

Nel caso in cui i suoi redditi lordi annuali provenienti da tali attività superino l’importo indicato, il dipendente deve iscriversi presso la Camera professionale competente secondo le condizioni vigenti per la categoria di intermediazione assicurativa prescelta per la sua registrazione.

Lo status di dipendente nel settore assicurativo è incompatibile con quello di consulente assicurativo».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

15      L’EEAE e a. costituiscono associazioni professionali che si prefiggono la tutela degli interessi professionali e finanziari dei loro iscritti che operano nel settore dell’intermediazione assicurativa come liberi professionisti e non come lavoratori dipendenti d’impresa. Il 29 ottobre 2007 l’EEAE e a. presentavano dinanzi al giudice del rinvio un ricorso diretto all’annullamento parziale del decreto n. K3‑8010 dell’8 agosto 2007. Con detto ricorso contestavano la conformità del paragrafo XI di tale decreto con la direttiva 2002/92, in quanto consente, a determinate condizioni, ai dipendenti di un’impresa di assicurazioni di compiere atti d’intermediazione assicurativa senza disporre delle qualifiche richieste dall’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva.

16      Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla fondatezza del ricorso volto all’annullamento del paragrafo XI del decreto n. K3‑8010 dell’8 agosto 2007. Secondo detto giudice, infatti, dato che il contesto normativo greco, interpretato in modo conforme alla direttiva 2002/92, consente di garantire che il dipendente di un’impresa di assicurazioni che svolga occasionalmente attività di intermediazione assicurativa agisca sempre, ai fini di detta attività, sotto la responsabilità e il controllo dell’impresa che gli fornisce anche la necessaria formazione, i requisiti indicati nella suddetta direttiva dovrebbero ritenersi soddisfatti, restando irrilevante il legame esistente tra il dipendente in questione e la sua impresa all’atto dello svolgimento di tale attività.

17      Tuttavia, considerato che un’altra Sezione di detta giurisdizione sembra non condividere tale posizione, il Symvoulio tis Epikrateias ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo [2], [punto] 3, secondo comma, della direttiva 2002/92, (…) debba essere interpretato nel senso che consenta ad un dipendente di un’impresa di assicurazioni che non sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva di svolgere, occasionalmente e non a titolo di professione principale, attività di intermediazione assicurativa, anche qualora tale dipendente non agisca in rapporto di lavoro subordinato con l’impresa, la quale comunque vigili sui suoi atti, ovvero se tale direttiva consenta detta attività solo qualora venga esercitata nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato».

 Sulla questione pregiudiziale

18      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il combinato disposto degli articoli 2, punto 3, secondo comma, e 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/92 debba essere interpretato nel senso che osti a che un dipendente di un’impresa di assicurazioni che non sia in possesso dei requisiti previsti da quest’ultima disposizione, svolga, occasionalmente e non a titolo di professione principale, attività di intermediazione assicurativa, qualora il dipendente stesso non agisca in rapporto di lavoro subordinato con l’impresa, la quale comunque vigili sui suoi atti.

19      L’EEAE e a, nonché il governo belga e austriaco ritengono che l’articolo 2, punto 3, secondo comma, della direttiva 2002/92 debba essere interpretato nel senso che un dipendente di un’impresa di assicurazioni che non disponga delle qualificazioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva non possa esercitare occasionalmente attività di intermediazione assicurativa. L’Omospondia Asfalistikon Syllogon Ellados, nonché il governo greco e cipriota sostengono, al contrario, che detto dipendente può svolgere tali attività. La Commissione europea, da parte sua, fa valere che il summenzionato articolo 2, punto 3, secondo comma, riguarda attività svolte da un dipendente di un’impresa di assicurazioni agente sotto la responsabilità di quest’ultima, indipendentemente dal tipo di contratto che lo vincola all’impresa.

20      A titolo preliminare, occorre rammentare che dall’articolo 2, punto 3, secondo comma, della direttiva 2002/92 risulta che le attività che sarebbero qualificate come intermediazione assicurativa ai sensi del primo comma di tale disposizione non sono considerate tali allorché siano esercitate da un’impresa di assicurazioni ovvero da un suo dipendente che agisca sotto la responsabilità della medesima.

21      Per valutare la portata dell’esclusione prevista da tale disposizione, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 19 luglio 2012, A, C‑33/11, punto 27, e giurisprudenza ivi citata).

22      Per quanto riguarda il tenore dell’articolo 2, punto 3, secondo comma, si deve rilevare che le attività dei dipendenti di un’impresa di assicurazioni sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2002/92 solo quando «agiscono sotto la responsabilità» di tale impresa.

23      La formulazione «agiscono sotto la responsabilità» di un’impresa di assicurazioni, utilizzata in tale disposizione, presuppone non solo che tale impresa possa essere vincolata da atti dei suoi dipendenti che agiscano, come precisato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, in nome e per conto di essa, ma comporta altresì che quest’ultima può essere considerata responsabile delle loro attività.

24      Orbene, se il dipendente di un’impresa di assicurazioni svolge attività di intermediazione assicurativa al di fuori del vincolo di subordinazione che lo lega all’impresa stessa, si deve ritenere, in linea di principio, che non agisca sotto la responsabilità di tale impresa e, di conseguenza, che agisca in prima persona in veste di intermediario assicurativo nel senso dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/92, e che, conseguentemente, debba soddisfare i requisiti menzionati all’articolo 4 di tale direttiva. Il fatto che l’impresa di assicurazioni eserciti una certa sorveglianza sulle sue attività non è sufficiente per esentare l’intermediario dall’obbligo di soddisfare i requisiti professionali previsti dalla summenzionata direttiva.

25      Tale interpretazione emerge non solo dal tenore della direttiva 2002/92, ma risulta altresì conforme tanto all’obiettivo dell’articolo 2, punto 3, secondo comma, di essa, quanto agli obiettivi della summenzionata direttiva considerata nel suo complesso.

26      Per quanto attiene all’obiettivo di detto articolo 2, punto 3, secondo comma, occorre rilevare che esso è diretto ad escludere dall’ambito di applicazione di tale direttiva solo le attività di assicurazione in cui i servizi siano offerti e venduti ai clienti direttamente dall’impresa di assicurazioni o dai suoi dipendenti e non quelle in cui tali servizi siano offerti tramite intermediazione.

27      Quanto alla finalità della direttiva 2002/92 considerata nel suo complesso, è d’obbligo rilevare che quest’ultimo persegue, come enunciano i suoi considerando da 6 a 8, un duplice obiettivo, vale a dire, da un lato, la piena realizzazione e il buon funzionamento del mercato unico dell’assicurazione, attraverso l’eliminazione degli ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi e, dall’altro lato, la migliore tutela dei consumatori in tale settore.

28      Orbene, un’interpretazione che consenta a talune categorie di persone di offrire servizi di intermediazione pur senza essere in possesso dei requisiti previsti a tal fine dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/92 pregiudicherebbe questo duplice obiettivo.

29      Accogliere tale interpretazione della direttiva 2002/92 creerebbe, per un verso, notevoli disparità tra gli intermediari operanti sul mercato unico dell’assicurazione, dal momento che gli intermediari, a prescindere dal fatto che soddisfino o meno tali requisiti, potrebbero svolgere attività di intermediazione per gli stessi tipi di contratti di assicurazione. Inoltre, tale interpretazione risulterebbe contraria all’obiettivo, sancito dal considerando 9 della direttiva 2002/92, di assicurare la parità di trattamento tra tutte le categorie di intermediatori assicurativi.

30      Per altro verso, un’interpretazione di tal genere non sarebbe sufficiente ad assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori sul mercato dell’assicurazione, vale a dire gli assicurati. Infatti, non si può ritenere che i dipendenti di un’impresa di assicurazioni che si occupino della vendita diretta dei servizi di assicurazione all’interno di tale impresa posseggano, in ogni caso le cognizioni e le capacità adeguate, necessarie per effettuare a titolo individuale, l’intermediazione assicurativa potendo, in tal modo, garantire la qualità di tale intermediazione. Non si può neppure presumere che tali dipendenti siano in grado, senza disporre di tali cognizioni e di tali capacità, di fornire ai loro clienti, in sede di conclusione, modifica o rinnovo dei loro contratti di assicurazione, le informazioni previste all’articolo 12 della direttiva 2002/92.

31      Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal governo greco all’udienza, tale interpretazione non è rimessa in discussione dal contenuto dell’articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, di tale direttiva. Tale disposizione, ancorché preveda che gli Stati membri non sono tenuti ad applicare i requisiti professionali a tutte le persone fisiche che lavorino per un’impresa e che esercitino attività di intermediazione assicurativa, disciplina cionondimeno la situazione delle imprese che effettuino esse stesse l’intermediazione assicurativa e non quella delle imprese di assicurazioni che effettuino vendita diretta dei servizi assicurativi.

32      Da tutte le suesposte considerazioni risulta che occorre rispondere alla questione posta dichiarando che il combinato disposto degli articoli 2, punto 3, secondo comma, e 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/92 deve essere interpretato nel senso che osta a che un dipendente di un’impresa di assicurazioni, che non disponga delle qualifiche richieste da quest’ultima disposizione, eserciti, occasionalmente e non nell’ambito della propria attività professionale principale, attività di intermediazione assicurativa, allorché tale dipendente non agisca nel quadro del rapporto di subordinazione intercorrente con tale impresa, la quale comunque vigili sulle sue attività.

 Sulle spese

33      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Il combinato disposto degli articoli 2, punto 3, secondo comma, e 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull’intermediazione assicurativa, deve essere interpretato nel senso che osta a che un dipendente di un’impresa di assicurazioni, che non disponga delle qualifiche richieste da quest’ultima disposizione, eserciti, occasionalmente e non nell’ambito della propria attività professionale principale, attività di intermediazione assicurativa, allorché tale dipendente non agisca nel quadro del rapporto di subordinazione intercorrente con l’impresa medesima, la quale comunque vigili sulle sue attività.

Firme


* Lingua processuale: il greco.