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Ricorso proposto il 9 luglio 2024 – Regno di Spagna / Parlamento europeo

(Causa C-479/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: A. Gavela Llopis e L. Aguilera Ruiz, agenti)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione C (2024) 2526, del 15 aprile 2024, del Parlamento europeo con cui si indice un concorso generale per elaborare un elenco di 10 candidati/e di nazionalità lussemburghese ai fini dell’assunzione di un amministratore presso il Segretariato del Parlamento europeo.

annullare l’elenco dei candidati idonei che, a seguito del concorso contestato, può essere redatto secondo quanto previsto al punto B) «Procedimento», comma 3, «Elenco dei candidati idonei».

dichiarare, in via incidentale, che la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 21 novembre 2022 è invalida ai sensi dell’articolo 277 TFUE.

condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Violazione dell’articolo 9 TUE, dell’articolo 18 TFUE e dell’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari. Tali disposizioni stabiliscono come principio generale del diritto dell'Unione quello di uguaglianza e di non discriminazione nell'accesso al pubblico impiego nell'Unione europea, che è violato nell'atto impugnato nello stabilire una discriminazione sulla base della nazionalità che non è sufficientemente giustificata ed è sproporzionata.

Violazione dell’articolo 27, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari per aver riservato i posti da ricoprire a cittadini di un solo Stato membro, il Lussemburgo. L’atto impugnato manca di una motivazione sufficiente e adeguata. La decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo non fornisce detta motivazione adeguata, né cita studi, analisi o dati che consentano di valutare la giustificazione, l’adeguatezza o la proporzionalità della misura.

Violazione del principio del merito per l’accesso al pubblico impiego, sancito dall’articolo 27 dello Statuto dei funzionari. L'equilibrio tra l'obbligo di adottare misure efficaci per affrontare lo squilibrio geografico e il rispetto del principio del merito come criterio di selezione del personale al servizio dell'Unione europea.

Impugnazione, in via incidentale, e ai sensi dell’articolo 277 TFUE, della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 21 novembre 2022, per le stesse ragione giuridiche precedentemente esposte.

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