Language of document : ECLI:EU:T:2015:855

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

10 novembre 2015 (*)

«Procedura – Rettifica di sentenza»

Nelle cause riunite T‑389/10 REC e T‑419/10 REC,

Siderurgica Latina Martin SpA (SLM), con sede in Ceprano (Italia), rappresentata da G. Belotti e F. Covone, avvocati,

e

Ori Martin SA, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentata da P. Ziotti, avvocato,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da P. Rossi e V. Bottka, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen (relatore), presidente, F. Dehousse e A.M. Collins, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Il 15 luglio 2015, il Tribunale ha pronunciato la sua sentenza nelle cause riunite T‑389/10 e T‑419/10.

2        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 28 luglio 2015, la convenuta ha chiesto al Tribunale di procedere a una rettifica concernente i punti 451 e 452 della sentenza nonché il punto 4 del dispositivo, dove sono indicati l’importo dell’ammenda e la sua ripartizione tra la Siderurgica Latina Martin SpA (SLM), l’ente che ha partecipato all’infrazione sanzionata dalla Commissione, e la Ori Martin SA, l’ente che, in qualità di società controllante, e per una parte soltanto di quest’infrazione, ne è parimenti responsabile in applicazione della presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante sulla sua controllata.

3        Conformemente all’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, e dopo che le ricorrenti sono state poste in condizione di presentare le loro osservazioni scritte in applicazione dell’articolo 164, paragrafo 3, del medesimo regolamento, il Tribunale giudica che occorre rispondere nel modo seguente.

4        In primo luogo, la convenuta chiede che nel punto 452 della sentenza e nel punto 4 del dispositivo si dia atto della correzione apportata all’importo iniziale dell’ammenda mediante la seconda decisione di modifica, che fa passare detto importo da EUR 19,8 milioni a EUR 15,956 milioni.

5        Una siffatta rettifica non risulta tuttavia necessaria.

6        Infatti, dalla seconda decisione di modifica si evince che la riduzione dell’importo dell’ammenda si fonda sulla presa in considerazione, per la parte dell’infrazione per la quale la SLM non è compresa nel gruppo Ori Martin, della soglia legale del 10% del fatturato totale dell’impresa interessata prevista dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (v., segnatamente, punto 17 della seconda decisione di modifica, che introduce un nuovo sviluppo all’interno della sezione 19.3 «Applicazione della soglia di fatturato del 10%» della decisione controversa).

7        Ebbene, quando il Tribunale parla dell’importo di EUR 19,8 milioni nel punto 452 della sentenza nonché nel punto 4 del dispositivo, esso si riferisce a un importo dell’ammenda inflitta alla SLM che non tiene ancora conto della soglia legale del 10% del fatturato totale dell’impresa interessata (v. punto 1057 della decisione iniziale, la quale, per quanto concerne la SLM, non è stata modificata dalla prima decisione di modifica e resta immutata in seguito alla seconda decisione di modifica).

8        Per il Tribunale, a seguito degli accertamenti compiuti nella sentenza, l’ammenda inflitta alla SLM a titolo della sua partecipazione all’infrazione non è pari a EUR 19,8 milioni, bensì a EUR 19 milioni, come indicato nel punto 452 della sentenza nonché nel punto 4 del dispositivo.

9        In secondo luogo, la convenuta chiede che nei punti 451 e 452 della sentenza nonché nel punto 4 del dispositivo sia precisato che la SLM è non solo obbligata al pagamento di EUR 1,956 milioni a titolo individuale, ma anche al pagamento di EUR 13,3 milioni in solido con la Ori Martin.

10      A questo proposito, occorre rilevare che, nelle sue osservazioni sulla domanda di rettifica, la SLM dichiara che, per parte sua, dal punto 4 del dispositivo della sentenza si evince che il Tribunale distingue bene in tal sede le due parti dell’ammenda menzionata dalla Commissione, di modo che la SLM rimane responsabile in solido con la Ori Martin del pagamento di EUR 13,3 milioni, e che la SLM è responsabile a titolo individuale del pagamento di EUR 1,956 milioni. La SLM ricorda inoltre che l’integralità dell’ammenda è già stata pagata, motivo per cui la SLM ha chiesto che le fossero versati interessi sulla parte eccedentaria dell’ammenda già pagata.

11      La seconda rettifica chiesta dalla Commissione non appare quindi necessaria. Tuttavia, il Tribunale giudica nondimeno adeguato rimediare a ciò che esso considera errori di scrittura nella redazione dei punti 451 e 452 della sentenza nonché nel punto 4 del dispositivo. Infatti, questi passi fanno riferimento alla SLM e alla Ori Martin senza indicare con il necessario grado di precisione a quale periodo dell’infrazione occorra fare riferimento, ossia, in primo luogo, il periodo compreso tra il 15 aprile 1997 e il 31 dicembre 1998, quando la SLM è la sola «impresa partecipante all’infrazione» ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, o, in secondo luogo, il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 19 settembre 2002, per il quale l’«impresa partecipante all’infrazione» ai sensi della citata disposizione è composta dalla SLM e anche, a titolo di responsabilità solidale, dall’Ori Martin.

12      A questo proposito, occorre ricordare che, nel punto 423 della sentenza e di nuovo nel punto 449, il Tribunale giudica che giustamente la Commissione ha considerato sussistente la responsabilità solidale dell’Ori Martin e della SLM, a partire dal 1° gennaio 1999 e sino al 19 settembre 2002, in base alla presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante a causa della detenzione, da parte della Ori Martin, della quasi totalità del capitale della SLM.

13      Per il Tribunale, come confermato dalla SLM nelle sue osservazioni sulla domanda di rettifica presentata dalla Commissione, in seguito agli accertamenti compiuti nella sentenza, l’importo dell’ammenda inflitta alla SLM a titolo della sua partecipazione all’infrazione, ossia EUR 19 milioni, che non tengono ancora conto della soglia legale del 10% del fatturato totale dell’impresa interessata, si scompone nel modo seguente:

–        una prima parte di un importo massimo pari a EUR 1,956 milioni, che corrisponde all’importo finale dell’ammenda inflitta individualmente alla SLM (periodo 15 aprile 1997-31 dicembre 1998) e che tiene conto della soglia legale del 10% del fatturato totale prevista dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003;

–        una seconda parte di un importo pari a EUR 13,3 milioni, che corrisponde all’importo finale dell’ammenda inflitta in solido alla Ori Martin SA e alla SLM per il periodo per il quale opera la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante (periodo 1º gennaio 1999-19 settembre 2002) e per la quale non opera la soglia legale del 10% del fatturato totale prevista dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

così provvede:

1)      Nel punto 451 della sentenza, occorre leggere

«Peraltro, a causa del limite legale del 10% del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, l’importo finale dell’ammenda inflitta individualmente alla SLM non può eccedere EUR 1,956 milioni».

Invece di

«Peraltro, a causa del limite legale del 10% del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, l’importo finale dell’ammenda inflitta alla SLM non può eccedere EUR 1,956 milioni».

2)      Nel punto 452 della sentenza, occorre leggere

«Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla SLM da EUR 19,8 milioni a EUR 19 milioni (periodo 15 aprile 1997-19 settembre 2002), e disporre che l’Ori Martin sia responsabile in solido del pagamento di tale ammenda per l’importo di EUR 13,3 milioni (periodo 1º gennaio 1999-19 settembre 2002). Peraltro, in applicazione del limite legale del 10% del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, l’importo finale dell’ammenda inflitta individualmente alla SLM è fissato a EUR 1,956 milioni (periodo 15 aprile 1997-31 dicembre 1998)».

Invece di

«Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla SLM da EUR 19,8 milioni a EUR 19 milioni e disporre che l’Ori Martin sia responsabile in solido del pagamento di tale ammenda per l’importo di EUR 13,3 milioni (periodo 1º gennaio 1999-19 settembre 2002). Tuttavia, poiché il pagamento di tale ammenda da parte della SLM non può eccedere EUR 1,956 milioni, in applicazione del limite legale del 10% del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, l’importo finale dell’ammenda inflitta alla SLM è fissato a EUR 1,956 milioni».

3)      Nel punto 4 del dispositivo della sentenza, occorre leggere

«L’importo dell’ammenda inflitta alla SLM è ridotto da EUR 19,8 milioni a EUR 19 milioni, di cui EUR 13,3 milioni inflitti a titolo di responsabilità solidale all’Ori Martin SA; a causa del limite legale del 10% del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l’importo finale dell’ammenda inflitta individualmente alla SLM è fissato a EUR 1,956 milioni».

Invece di

«L’importo dell’ammenda inflitta alla SLM è ridotto da EUR 19,8 milioni a EUR 19 milioni, di cui EUR 13,3 milioni inflitti a titolo di responsabilità solidale all’Ori Martin SA; a causa del limite legale del 10% del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l’importo finale dell’ammenda inflitta alla SLM è fissato a EUR 1,956 milioni».

Lussemburgo, 10 novembre 2015

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      S. Frimodt Nielsen


* Lingua processuale: l’italiano.