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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spagna) il 23 novembre 2023 – Apuestas Deportivas Valencianas S.A. e altri / Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana

(Causa C-721/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Apuestas Deportivas Valencianas S.A., Codere Apuestas Valencia S.A., Luckia Retail S.A., Mediterránea de Apuestas S.A., Orenes Apuestas CV S.A. e Sportium Apuestas Levante S.A.

Convenuta: Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana

Altra parte: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

Questioni pregiudiziali

1)    Se gli articoli 26, 49 e 56 TFUE, che sanciscono i principi di libertà d’impresa e di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, debbano essere interpretati nel senso che essi sono compatibili con una normativa nazionale (come l’articolo 5 del decreto del Consiglio della Comunità valenzana 97/2021, del 16 luglio 2021, di esecuzione degli articoli 45.5 e 45.6 della legge della Generalitat valenzana 1/2020, dell’11 giugno 2020, di regolamentazione del gioco e di prevenzione della ludopatia nella Comunità valenzana), che prevede un regime di distanze minime di 500 metri tra sale da gioco e di 850 metri di distanza tra sale da gioco e istituti d’insegnamento, malgrado che detta normativa già stabilisca anche altre misure meno restrittive, ma che possono considerarsi ugualmente efficaci per la tutela dei consumatori, l’interesse generale e in modo particolare per i minori, come: a) il divieto di accesso e di partecipazione ai minori, agli interdetti con sentenza definitiva, ai dirigenti di enti sportivi e agli arbitri di attività su cui si effettuano scommesse, ai dirigenti ed azionisti di società di scommesse, alle persone che detengono armi, alcolizzate o sotto effetto di sostanze psicotrope, che disturbano lo svolgimento dei giochi, alle persone iscritte nel Registro delle persone escluse dall’accesso al gioco; e b) il divieto di pubblicità, promozione o sponsorizzazione e di qualsiasi forma di promozione commerciale, comprese quelle telematiche attraverso le reti di comunicazione sociale, nonché di promozione del gioco all’esterno dei locali, della pubblicità statica sulle strade pubbliche e sui mezzi di trasporto, manifesti o immagini su qualsiasi supporto.

2)    Indipendentemente dalla risposta alla questione precedente: Se gli articoli 26, 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella prevista dalla seconda disposizione transitoria della legge della Generalitat valenzana 1/2020, dell’11 giugno 2020, di regolamentazione del gioco e di prevenzione della ludopatia nella Comunità valenzana, che impone con effetto retroattivo la distanza di 850 metri, che deve esistere tra sale da gioco e istituti d’insegnamento, alle sale da gioco già installate senza rispettare tale separazione, all’atto della richiesta di rinnovo della loro licenza o autorizzazione dopo l’entrata in vigore della citata legge 1/2020, dal momento che tale requisito è incompatibile con i già menzionati principi di libertà d’impresa e di stabilimento nonché del libero esercizio di attività.

3)    Indipendentemente dalle risposte alle questioni precedenti: Se gli articoli 26, 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella dettata dalla decima disposizione transitoria della legge della Generalitat valenzana 1/2020, dell’11 giugno 2020, di regolamentazione del gioco e di prevenzione della ludopatia nella Comunità valenzana, che prevede una moratoria di cinque anni dall’entrata in vigore della citata legge 1/2020 per la concessione di nuove licenze o autorizzazioni per gli stabilimenti di gioco, in quanto tale sospensione delle licenze per un periodo massimo di cinque anni è incompatibile con i summenzionati principi della libertà d’impresa e di stabilimento nonché del libero esercizio di attività.

4)    Indipendentemente dalle risposte alle questioni precedenti: Se gli articoli 26, 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale come quella prevista dagli articoli 45.5 e 45.6 della citata legge della Comunità valenzana 1/2020, dell’11 giugno 2020, di regolamentazione del gioco e di prevenzione della ludopatia nella Comunità valenzana, in quanto obbligano solo le sale da gioco di proprietà di soggetti privati, e non quelle di proprietà di soggetti pubblici, che sono inoltre esenti dalle restrizioni attinenti alla pubblicità e ai controlli all’accesso alle quali sono soggette le prime, esonerandole dall’osservanza dei seguenti obblighi: a) il rispetto di un regime di distanza minima di 500 metri tra sale da gioco e di 850 metri di distanza tra sale da gioco e istituti d’insegnamento; b) il rispetto retroattivo della distanza di 850 metri, che deve esistere tra sale da gioco e istituti d’insegnamento, per le sale da gioco già installate senza rispettare tale distanza, all’atto della richiesta di rinnovo della loro licenza o autorizzazione dopo l’entrata in vigore della citata legge 1/2020; c) l’assoggettamento a una moratoria per un periodo massimo di cinque anni dall’entrata in vigore della citata legge 1/2020 per la concessione di nuove licenze o autorizzazioni per gli stabilimenti di gioco e scommesse e per l’esercizio di slot-machine.

Se i principi di unità del mercato, di parità e uguaglianza di trattamento e di non discriminazione tra e per gli operatori del settore del gioco ostino a tali disposizioni della normativa interna.

Se la situazione descritta costituisca un vantaggio che pregiudica e falsa la concorrenza nel settore.

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