Language of document : ECLI:EU:F:2006:100

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

9 ottobre 2006 (*)

«Esperto nazionale distaccato – Indennità giornaliere – Luogo di assunzione degli esperti coniugati – Artt. 17 e 20, n. 3, della decisione della Commissione sugli END – Competenza»

Nella causa F‑53/06,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’art. 230 CE,

Claudia Gualtieri, esperta nazionale distaccata presso la Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti P. Gualtieri e M. Gualtieri,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dal sig. H. Kreppel (relatore), presidente, dai sigg. H. Tagaras e S. Gervasoni, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale via telefax il 30 aprile 2006 (e, in originale, il 12 maggio 2006), la sig.ra Claudia Gualtieri, esperta nazionale distaccata (in prosieguo: la «END») dal Ministero della Giustizia della Repubblica italiana presso la Commissione delle Comunità europee, chiede, in particolare, l’annullamento della decisione della Commissione 5 settembre 2005, con cui le è stato rifiutato l’importo integrale dell’indennità giornaliera nonché l’indennità mensile.

 Ambito normativo

2        L’art. 1 dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia prevede quanto segue:

«Il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, in seguito denominato “Tribunale della funzione pubblica”, è competente in primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie tra le Comunità e i loro agenti, ai sensi dell’articolo 236 del trattato CE e dell’articolo 152 del trattato CEEA, comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro personale, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia».

3        L’art. 8, n. 2, dello stesso allegato dispone quanto segue:

«Quando il Tribunale della funzione pubblica constata d’essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte o del Tribunale di primo grado, rinvia la causa alla Corte o al Tribunale di primo grado. (…)».

4        Ai sensi dell’art. 225, n. 1, primo comma, CE, «[i]l Tribunale di primo grado è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 230, 232, 235, 236 e 238, ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. (…)».

5        L’art. 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia enuncia quanto segue:

«In deroga alla norma di cui all’articolo 225, n. 1, del trattato CE e all’articolo 104 A, n. 1, del trattato CEEA, sono riservati alla Corte di giustizia i ricorsi di cui agli artt. 230 e 232 del trattato CE e 146 e 148 del trattato CEEA, che sono proposti da uno Stato membro (…)».

6        Il 30 aprile 2002 la Commissione ha adottato la decisione C(2002) 1559, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso i servizi della Commissione (in prosieguo: la «decisione END 2002»), in seguito modificata, tra l’altro, dalla decisione 22 marzo 2005, C(2005) 872 (in prosieguo: la «decisione END 2005»).

7        Il nuovo art. 27, introdotto dalla decisione END 2005, prevede una procedura di reclamo amministrativo. Esso dispone quanto segue [traduzione non ufficiale, basata sul testo parallelo della decisione END C (2006) 2033; N.d.T.]:

«Ogni esperto nazionale distaccato per un periodo superiore a sei mesi può presentare un reclamo contro un atto che lede i suoi interessi adottato dai servizi della Commissione nel quadro della presente decisione, ad eccezione degli atti che costituiscono conseguenze dirette di decisioni adottate dal rispettivo datore di lavoro, all’unità della Direzione generale del Personale e dell’amministrazione responsabile dei ricorsi a norma dello Statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un periodo di due mesi. Tale periodo inizia a decorrere dalla data di notifica alla persona interessata ed in ogni caso al più tardi dalla data in cui quest’ultima ha ricevuto la notifica. Il direttore generale della Direzione generale del Personale e dell’amministrazione è tenuto a notificare alla persona interessata la propria decisione motivata entro quattro mesi a decorrere dal giorno di presentazione del reclamo. Al termine di tale periodo, la mancanza di risposta al reclamo va considerata come decisione implicita di rigetto».

8        Tale procedura è distinta da quella prevista dalle disposizioni dell’art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), in particolare per quanto riguarda il termine per presentare il reclamo, che è ridotto da tre a due mesi.

9        Ai sensi della nota a piè di pagina all’art. 27 della decisione END 2005, «[i]n ogni caso, il presente articolo non osta alla presentazione da parte di un END di un ricorso contro la decisione iniziale, alle condizioni previste all’articolo 230 del trattato CE» [traduzione non ufficiale, basata sul testo parallelo della decisione END 2006; N.d.T.].

 Fatti e procedimento

10      La Commissione, dopo aver ricevuto da parte della rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea la documentazione necessaria al distacco della ricorrente, ha inviato al rappresentante permanente una lettera, pervenuta al suo destinatario l’11 novembre 2003, con cui lo informava del fatto che le disposizioni della decisione END 2002, modificata dalla decisione 31 gennaio 2003, C(2003) 406 (in prosieguo: la «decisione END 2003»), erano applicabili alla ricorrente e che questa avrebbe quindi ricevuto un’indennità giornaliera pari a EUR 107,10 nonché, alle condizioni di cui all’art. 17 di tale decisione, un’indennità mensile pari a EUR 321,30.

11      Il 1º gennaio 2004 la ricorrente ha preso servizio presso la Commissione in qualità di END.

12      Con lettera del 9 gennaio 2004 la direzione generale (DG) «Personale e amministrazione» ha comunicato alla rappresentanza permanente d’Italia che la ricorrente avrebbe ricevuto un’indennità giornaliera pari solo a EUR 26,78 invece dei EUR 107,10 previsti, dato che Bruxelles era il luogo di residenza del suo coniuge.

13      Dal 2 febbraio 2005 la ricorrente ha vissuto separata dal marito e ha trasferito il suo domicilio in un nuovo indirizzo a Bruxelles. L’atto di divorzio, redatto in via consensuale ai sensi del diritto belga, è stato depositato presso il tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles) il 4 luglio 2005 e ad esso è seguita una sentenza, pronunciata il 13 gennaio 2006.

14      Con domanda introdotta il 6 luglio 2005, la ricorrente, invocando la separazione intervenuta tra lei e suo marito, ha chiesto alla Commissione di versarle le indennità giornaliere che ella riteneva le spettassero a partire almeno dal 2 febbraio 2005.

15      Il 5 settembre 2005 la Commissione ha respinto tale domanda, adducendo l’argomento che, ai sensi dell’art. 20, n. 3, lett. b), della decisione END 2002, il luogo di residenza della ricorrente era stato individuato in Bruxelles all’epoca della sua domanda di distacco.

16      Con nota del 17 ottobre 2005 la ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’art. 27 della decisione END 2005.

17      Con decisione 30 gennaio 2006 la Commissione ha considerato il reclamo come proposto ex art. 90, n. 2, dello Statuto, ma lo ha respinto sulla base del fatto che «il luogo di assunzione [era stato] individuato nel luogo di residenza dell’interessata all’epoca della domanda di distacco [presso] la Commissione e, quindi, non vi [era] motivo di riesaminare tale decisione alla luce di eventuali cambiamenti relativi alla situazione personale [dell’interessata]». Pertanto, né la separazione, né il divorzio e nemmeno un eventuale cambio di residenza del coniuge intervenuti successivamente avrebbero la minima rilevanza al riguardo.

 Conclusioni delle parti

18      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione della Commissione 5 settembre 2005, con cui le è stato negato il beneficio dell’indennità giornaliera di importo pari a EUR 107,10, nonché l’indennità mensile pari a EUR 321,30;

–        annullare la decisione 30 gennaio 2006, con cui la Commissione ha respinto il suo reclamo avverso la decisione 5 settembre 2005;

–        annullare tutte le comunicazioni mensili della Commissione relative alla determinazione dell’indennità giornaliera dovutale;

–        in via principale, condannare la Commissione a versarle le indennità che ella ritiene le spettino, a partire dal 1º gennaio 2004, tenendo conto dell’aumento degli importi di dette indennità in seguito all’entrata in vigore della decisione della Commissione 27 febbraio 2004, C(2004) 577, e poi della decisione END 2005;

–        in via subordinata, condannare la Commissione a versarle le indennità che ella ritiene le spettino a partire dal 2 febbraio 2005 o, in ulteriore subordine, dal 4 luglio 2005, fino al 31 dicembre 2005;

–        condannare la Commissione alle spese.

19      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile o, in via subordinata, respingerlo;

–        statuire sulle spese come di diritto.

 In diritto

 Sulla competenza del Tribunale

20      In via principale, occorre ricordare che la competenza del Tribunale è definita dall’art. 1 dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia, che fa esclusivo riferimento alle «controversie tra le Comunità e i loro agenti, ai sensi dell’articolo 236 del trattato CE (…)».

21      L’art. 236 CE accorda tale competenza solo per le controversie tra la Comunità e «gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni» determinati dallo Statuto nonché dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

22      Orbene, la presente controversia tra la Commissione e la ricorrente non costituisce una controversia tra la Comunità e uno degli «agenti di questa» in quanto, come previsto dall’art. 1, n. 2, della decisione END 2002, tutti gli END «restano al servizio del loro datore di lavoro per tutta la durata del distacco» [traduzione non ufficiale, basata sul testo parallelo della decisione END 2006; N.d.T.] e, nel caso di specie, il datore di lavoro è il governo italiano.

23      A tale proposito occorre aggiungere che, il 22 marzo 2005, la Commissione, in ottemperanza alle raccomandazioni del Mediatore europeo, ha esplicitamente introdotto nella sua decisione END 2002 un nuovo art. 27, che prevede una procedura di ricorso amministrativo per gli END. Essa si è anche data cura di precisare con una nota a piè di pagina che tale articolo, «[i]n ogni caso, (…) non osta alla presentazione da parte di un END di un ricorso contro la decisione iniziale, alle condizioni previste all’articolo 230 del trattato CE». Il combinato disposto di tali due norme conferma quindi l’esistenza di procedure di ricorso specifiche per gli END (reclamo ai sensi dell’art. 27 della decisione END 2005 e/o ricorso ai sensi dell’art. 230 CE) e totalmente distinte dalle procedure di ricorso predisposte per i funzionari e gli agenti, fondate sugli artt. 90 e 91 dello Statuto, nonché sull’art. 236 CE.

24      Pertanto, il Tribunale si dichiara incompetente rationae personae a pronunciarsi in merito alla presente controversia.

 Competenza del Tribunale di primo grado e rinvio

25      Ai sensi dell’art. 8, n. 2, dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia, quando il Tribunale constata di essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza del Tribunale di primo grado, rinvia la causa a quest’ultimo.

26      Al riguardo, ai sensi dell’art. 225, n. 1, primo comma, CE, il Tribunale di primo grado è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi previsti, tra l’altro, dall’art. 230 CE, ad eccezione di quelli che lo Statuto della Corte di giustizia riserva alla Corte. L’art. 51, n. 1, dello Statuto della Corte di giustizia elenca tali eccezioni, le quali non sono però applicabili nella fattispecie.

27      Pertanto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 8, n. 2, dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia, il Tribunale è tenuto a rinviare la causa F-53/06 al Tribunale di primo grado affinché quest’ultimo si pronunci.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso iscritto a ruolo con il numero F-53/06, Gualtieri/Commissione, è rinviato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 9 ottobre 2006

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Lingua processuale: l'italiano.