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Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2012 - H.Eich/OHMI - Arav (H.EICH)

(Causa T-557/10) 

["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo H.EICH - Marchio nazionale figurativo anteriore H SILVIAN HEACH - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009"]

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: H.Eich Srl (Signa) (rappresentanti: D. Mainini, T. Rubin, A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli, G. Petrocchi e B. Passaretti, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Mannucci e R. Pethke, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Arav Holding Srl (Palma Campania) (rappresentante: R. Bocchini, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 9 settembre 2010 (procedimento R 1411/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Arav Holding Srl e la H.Eich Srl

Dispositivo

La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 9 settembre 2010 (procedimento R 1411/2009-1) è annullata.

L'UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla H.Eich Srl nel procedimento dinanzi al Tribunale.

L'UAMI sopporterà le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso.

L'Arav Holding Srl sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 30 del 29.1.2011.