Language of document : ECLI:EU:T:2012:309





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 giugno 2012 —
H.Eich / UAMI — Arav (H.EICH)

(causa T‑557/10)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo H.EICH — Marchio nazionale figurativo anteriore H SILVIAN HEACH — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio denominativo H.EICH e marchio figurativo H SILVIAN HEACH [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 21-23, 70, 91)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 9 settembre 2010 (procedimento R 1411/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Arav Holding Srl e la H.Eich Srl.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 9 settembre 2010 (procedimento R 1411/2009-1) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla H.Eich Srl nel procedimento dinanzi al Tribunale.

3)

L’UAMI sopporterà le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso.

4)

L’Arav Holding Srl sopporterà le proprie spese.