Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 giugno 2012 —
H.Eich / UAMI — Arav (H.EICH)
(causa T‑557/10)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo H.EICH — Marchio nazionale figurativo anteriore H SILVIAN HEACH — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio denominativo H.EICH e marchio figurativo H SILVIAN HEACH [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 21-23, 70, 91)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 9 settembre 2010 (procedimento R 1411/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Arav Holding Srl e la H.Eich Srl. |
Dispositivo
1) | | La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 9 settembre 2010 (procedimento R 1411/2009-1) è annullata. |
2) | | L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla H.Eich Srl nel procedimento dinanzi al Tribunale. |
3) | | L’UAMI sopporterà le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso. |
4) | | L’Arav Holding Srl sopporterà le proprie spese. |