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Ricorso proposto il 3 dicembre 2010 - JBF RAK / Consiglio

(Causa T-555/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: JBF RAK LLC (Al Jazeerah Al Hamra, Ras Al Khaimah, Emirati arabi uniti) (rappresentata da: B. Servais, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 27 settembre 2010, n. 857, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato originario dell'Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti1 .

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.     Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato l'art. 15, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009 2, in quanto non ha tenuto conto del fatto che le importazioni di materie prime dal regno d'Arabia saudita non erano soggette a dazi all'importazione, commettendo così un errore nel calcolo del margine di sovvenzione. La ricorrente sostiene che nella fattispecie il Consiglio ha omesso di:

determinare correttamente il tasso delle sovvenzioni passibili di dazi compensativi, non avendo preso in considerazione l'esistenza dell'unione doganale tra i membri del consiglio di cooperazione del Golfo (CCG);

tener conto dell'impatto di detta unione doganale sull'importo delle sovvenzioni passibili di dazi compensativi.

Pertanto, la ricorrente afferma che il dazio compensativo supera l'importo delle sovvenzioni passibili di dazi compensativi, come determinato nel corso dell'indagine.

2.     Con il suo secondo motivo la ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato l'art. 30, n. 5, del regolamento (CE) n. 597/2009, in quanto si è rifiutato di prendere in considerazione le osservazioni presentate in tempo utile dalla ricorrente il 5 agosto 2010.

3.     Con il suo terzo motivo la ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato l'art. 11, n. 8, del regolamento (CE) n. 597/2009, in quanto non ha verificato l'esattezza delle informazioni fornite dalla ricorrente il 5 agosto 2010.

4.     Con il suo quarto motivo la ricorrente sostiene che il Consiglio ha violato il principio di buona amministrazione, avendo adottato il regolamento impugnato senza temer conto di tutte le informazioni a sua disposizione.

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1 - GU L 254, pag. 10.

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 11 giugno 2009, n. 597, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188, pag. 93).