Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2024 – Portogallo / Commissione
(Causa T-512/22) 1
[«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dal Portogallo – Nozione di “prato permanente” – Sistema proporzionale – Controlli in loco – Proporzionalità – Principio di leale cooperazione – Articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 34, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014»]
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: P. Barros da Costa e H. Almeida, agenti, assistiti da N. Domingues e G. Gomes, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina e B. Rechena, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Repubblica portoghese chiede l’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2022/908 della Commissione, dell’8 giugno 2022, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2022, L 157, pag. 15), nella parte in cui riguarda le spese che essa avrebbe impegnato per un importo pari a EUR 117 066 097,40 per gli anni di domanda dal 2016 al 2019.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
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1 GU C 398 del 17.10.2022.