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Ricorso proposto il 1° marzo 2013 - Direct Way e Direct Way Worldwide / Parlamento

(Causa T-126/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Direct Way (Bruxelles, Belgio); e Direct Way Worldwide (Machelen, Belgio) (rappresentante: avv. E. van Nuffel d'Heynsbroeck)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza,

annullare:

la decisione, di data ignota, del Parlamento di abbandonare la gara d'appalto promossa in quanto "le offerte ricevute in risposta alla gara d'appalto sono state inaccettabili rispetto ai criteri di attribuzione, in particolare i prezzi proposti, che sono troppo elevati rispetto al valore annunciato nel bando di gara", comunicata al raggruppamento Direct Way con lettera del 3 settembre 2012;

la decisione, di data ignota, del Parlamento di ricorrere alla procedura negoziata, senza pubblicità, per aggiudicare l'appalto, comunicata al raggruppamento Direct Way mediante l'invito a partecipare alla procedura, che è stato loro comunicato il 19 settembre 2012;

la decisione, di data ignota, del Parlamento di aggiudicare l'appalto ad un candidato concorrente, comunicata al raggruppamento Direct Way con una e-mail del 21 dicembre 2012, confermata con lettera del 3 gennaio 2013;

dichiarare di conseguenza nullo il contratto concluso tra il Parlamento e la s.c.s. TMS Limousines;

condannare il Parlamento a versare al raggruppamento Direct Way l'importo provvisoriamente fissato in di EUR 199 500 all'anno a titolo di risarcimento del danno subito;

condannare il Parlamento alla totalità delle spese, conformemente all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 101 del regolamento finanziario2, dell'articolo 127, paragrafo 1, lettera a), del regolamento d'esecuzione del regolamento finanziario e del principio di uguaglianza, nonché su un errore manifesto di valutazione, dato che il Parlamento ha aggiudicato l'appalto con procedura negoziata ad un prezzo superiore a quello che le ricorrenti avevano indicato nell'ambito della gara di appalto iniziale.

Secondo motivo, in subordine, vertente su una violazione dell'articolo 127, paragrafo 1, lettera a), del regolamento d'esecuzione del regolamento finanziario e del principio di uguaglianza, dal momento che il Parlamento ha modificato in modo sostanziale le condizioni iniziali dell'appalto, i) aggiudicando l'appalto ad un prezzo superiore al prezzo giudicato inaccettabile nell'ambito della gara d'appalto iniziale (prima parte) e ii) abbassando la stima del volume da prestare rispetto al volume annunciato nei requisiti iniziali dell'appalto incidendo, così, sulla valutazione del prezzo delle offerte negoziate (seconda parte).

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1 - Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

2 - Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).