Language of document : ECLI:EU:T:2015:819

Causa T‑126/13

Direct Way
e

Directway Worldwide

contro

Parlamento europeo

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Trasporto dei membri del Parlamento europeo – Decisione di dichiarare infruttuosa e di concludere la gara d’appalto e di avviare una procedura negoziata – Aggiudicazione dell’appalto ad un altro concorrente – Parità di trattamento – Modifica sostanziale delle condizioni iniziali dell’appalto»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 29 ottobre 2015

1.      Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto non pubblicato né notificato al ricorrente – Conoscenza esatta del contenuto e della motivazione – Obbligo di chiedere il testo completo dell’atto entro un termine ragionevole una volta che se ne sia conosciuta l’esistenza

(Art. 263, comma 6, TFUE)

2.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione di organizzare una gara d’appalto – Esclusione – Decisione di aggiudicazione di un appalto – Inclusione

[Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 91; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 127, § 1, a)]

3.      Procedimento giurisdizionale – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice

[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 113]

4.      Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione – Data in cui si è avuta conoscenza dell’atto – Natura subordinata – Pubblicazione di un avviso di aggiudicazione d’appalto contenente informazioni sintetiche tali da non consentire all’offerente escluso di esercitare il diritto di ricorso – Mancata decorrenza del termine di ricorso a causa di tale pubblicazione

(Art. 263, comma 6, TFUE)

5.      Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di notifica della decisione – Data in cui si è avuta conoscenza dell’atto – Atto comunicato per posta elettronica

(Art. 263, comma 6, TFUE)

6.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro una decisione già eseguita – Ricorso di un offerente nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, contro una decisione di aggiudicazione eseguita a favore di un altro offerente – Ricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE e 266 TFUE)

7.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Motivo vertente su irregolarità che viziano un atto anteriore non impugnato entro i termini – Irricevibilità

(Art. 263, comma 6, TFUE)

8.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti – Necessità di garantire la par condicio e di conformarsi al principio di trasparenza – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 89, § 1)

9.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Aggiudicazione degli appalti – Ricorso ad una procedura negoziata dopo la chiusura di una procedura aperta – Aggiudicazione dell’appalto a un offerente che ha presentato un’offerta ad un prezzo più elevato di quello proposto da un offerente escluso nell’ambito della procedura aperta – Violazione del principio della parità di trattamento degli offerenti – Insussistenza

[Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 89, § 1; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 127, § 1, a)]

10.    Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Aggiudicazione degli appalti – Ricorso ad una procedura negoziata dopo la chiusura di una procedura aperta – Possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di apportare modifiche alle condizioni d’appalto – Limiti – Modifica della condizione relativa al prezzo – Ammissibilità

[Regolamento del Consiglio n. 1605/2002; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 127, § 1, a), e 130]

11.    Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Applicabilità delle norme o dei principi sanciti o elaborati nell’ambito delle direttive riguardanti l’aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Presupposto – Comparabilità di dette norme o principi con le disposizioni applicabili agli appalti pubblici dell’Unione

[Regolamento del Consiglio n. 1605/2002; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 127, § 1, a); direttiva del Consiglio 92/50]

12.    Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

(Art. 340, comma 2, TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 22‑24)

2.      Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi dei ricorrenti, modificando in modo grave e manifesto la loro situazione giuridica. Sotto questo profilo, in linea di principio, la decisione di un’istituzione di organizzare una gara d’appalto non arreca pregiudizio, poiché non fa altro che conferire ai soggetti interessati la possibilità di partecipare alla procedura e di presentare un’offerta. Quindi, allorché i ricorrenti hanno partecipato ad una procedura negoziata, la decisione di avviare quest’ultima non può aver arrecato loro pregiudizio.

Peraltro, sebbene la procedura negoziata possa essere intrapresa soltanto in presenza di situazioni specifiche, come quelle di offerte irregolari o inaccettabili presentate in risposta ad una procedura aperta e conclusa precedentemente, previste all’articolo 127, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002, la procedura negoziata costituisce nondimeno una procedura autonoma e distinta da ogni altra procedura di aggiudicazione degli appalti, e in particolare dalla procedura aperta, ai sensi dell’articolo 91 del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

(v. punti 26‑28)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 30)

4.      Dalla formulazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE emerge che il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto come dies a quo del termine di ricorso è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell’atto.

Per quanto riguarda una decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico che non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o su Internet, qualora l’istituzione interessata si limiti a pubblicare un avviso di aggiudicazione dell’appalto contenente informazioni sintetiche che non consentono a un offerente escluso di esercitare utilmente il proprio diritto di ricorso dinanzi al giudice dell’Unione, la data di pubblicazione di tale avviso non è idonea a costituire il dies a quo del termine per proporre il ricorso di annullamento. In tal contesto, occorre riferirsi alla data in cui il ricorrente ha preso conoscenza dell’atto da esso impugnato, cioè il momento in cui quest’ultimo ha un’esatta conoscenza del contenuto e della motivazione dell’atto in parola così da poter esercitare utilmente il suo diritto di ricorso.

(v. punti 31, 34, 35)

5.      Una decisione è debitamente notificata, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE da quando viene comunicata al suo destinatario e quest’ultimo è posto in grado di prenderne conoscenza, il che consente una valida notifica mediante posta elettronica. Il medesimo ragionamento può essere applicato riguardo ad una comunicazione proveniente da un’istituzione, inviata mediante posta elettronica e per lettera raccomandata.

Tuttavia l’invio di un messaggio di posta elettronica non garantisce necessariamente la sua effettiva ricezione da parte del destinatario. Il messaggio di posta elettronica può non pervenirgli per ragioni tecniche. Inoltre, anche nel caso in cui il messaggio di posta elettronica pervenga effettivamente al suo destinatario, è possibile che la ricezione non abbia luogo alla data dell’invio.

(v. punti 37, 38)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 42, 44)

7.      Il termine di ricorso fissato all’articolo 263, sesto comma, TFUE è di ordine pubblico, in quanto l’applicazione rigorosa delle normative dell’Unione in materia di termini procedurali risponde al requisito di certezza del diritto e alla necessità di evitare ogni discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia.

In tal contesto, ammettere che un ricorrente possa, nell’ambito di un ricorso di annullamento diretto contro una decisione, dedurre irregolarità relative ad un atto anteriore del quale avrebbe potuto chiedere l’annullamento consentirebbe di contestare indirettamente decisioni anteriori non impugnate nel termine di ricorso previsto all’articolo 263 TFUE e di eludere, quindi, tale termine.

(v. punti 57, 58)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 62‑65)

9.      Non può costituire violazione del principio della parità di trattamento tra gli offerenti nell’ambito di un appalto pubblico, il fatto che l’amministrazione aggiudicatrice abbia accolto un’offerta nell’ambito di una procedura negoziata ad un prezzo leggermente più elevato di quello che aveva anteriormente proposto un offerente escluso nel corso di una procedura aperta. Infatti, in primo luogo, sebbene la procedura negoziata possa essere avviata dall’amministrazione aggiudicatrice soltanto al ricorrere di specifiche situazioni, come quelle di offerte irregolari o inaccettabili presentate in risposta ad una procedura aperta e conclusa precedentemente, previste all’articolo 127, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002, la procedura negoziata costituisce nondimeno una procedura autonoma e distinta da ogni altra procedura di aggiudicazione degli appalti, in particolare dalla procedura aperta. Al riguardo, non è possibile paragonare l’offerta di prezzo dell’offerente escluso nell’ambito della procedura aperta con l’offerta di prezzo dell’aggiudicatario dell’appalto nell’ambito della procedura negoziata, poiché si tratta di due procedure distinte.

In secondo luogo, anche supponendo che la situazione dell’offerente escluso nell’ambito della procedura aperta possa essere considerata paragonabile alla situazione dell’aggiudicatario nell’ambito della procedura negoziata, quod non, nel contesto di un’aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, il prezzo costituisce soltanto uno dei quattro criteri di aggiudicazione. Conseguentemente, l’amministrazione aggiudicatrice è libera di attribuire l’appalto ad un offerente che proponga un prezzo più elevato, ma la cui offerta presenti una qualità superiore alla luce degli altri criteri di aggiudicazione previsti.

(v. punti 67, 69, 72)

10.    Né l’articolo 127, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002, né l’articolo 130 di detto regolamento suggeriscono che il prezzo proposto da uno degli offerenti nella procedura aperta debba essere considerato come condizione iniziale dell’appalto che non può essere sostanzialmente modificata. Al contrario, l’articolo 130 suddetto permette di ritenere che le condizioni iniziali dell’appalto includono, segnatamente, i criteri di esclusione e di selezione, i criteri di attribuzione e la loro ponderazione nonché le specifiche tecniche. Sarebbe inoltre illogico ritenere che il prezzo proposto da un offerente nel corso della procedura aperta debba essere considerato come una soglia massima insuperabile nell’ambito di una procedura distinta, in particolare se l’appalto viene attribuito all’offerta economicamente più vantaggiosa, cioè a seguito di una valutazione relativa anche a criteri di carattere qualitativo e quindi non limitata al prezzo proposto.

(v. punti 88, 89)

11.    Anche se le direttive riguardanti l’aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi non sono applicabili agli appalti pubblici aggiudicati dall’amministrazione dell’Unione, le norme o i principi sanciti o elaborati nell’ambito di tali direttive possono essere invocati nei confronti di detta amministrazione qualora risultino come mera espressione specifica di norme fondamentali del Trattato e di principi generali di diritto che si impongono direttamente all’amministrazione dell’Unione.

Ciò non accade nel caso delle disposizioni della direttiva 92/50, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, con riferimento alla modifica di un appalto pubblico in corso di validità da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, in quanto tali disposizioni non sono paragonabili all’articolo 127, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002. Pertanto, non è pertinente una sentenza della Corte che interpreti la direttiva 92/50.

(v. punti 91, 92)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punti 103, 104)