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Ricorso proposto il 22 luglio 2009 - Evropaïki Dynamiki / Commissione

(Causa T-298/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare le decisioni della Commissione, comunicate alla ricorrente con due lettere separate datate 12 maggio 2009, di classificare la ricorrente, sulla base delle sue offerte presentate in risposta al bando di appalto EAC/01/2008, relativo alla prestazione di servizi esterni per programmi d'istruzione (ESP-ISEP), lotto 1 "Sviluppo e manutenzione del sistema informatico" e lotto 2 "Studi, testaggio, formazione e supporto a sistemi informatici" (GU 2008/S 158-212752), come secondo e terzo contraente del meccanismo a cascata, e tutte le decisioni conseguenti e collegate della Commissione, compresa quella di affidare i rispettivi appalti ai concorrenti risultati vincitori;

condannare la Commissione a risarcire alla ricorrente il danno da essa sofferto a causa della procedura d'appalto, per un importo pari a EUR 9 554 480;

condannare la Commissione a sopportare le spese legali sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso, anche qualora esso fosse respinto.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della convenuta di classificare la prima, sulla base delle sue offerte presentate in risposta ad un bando di appalto relativo alla prestazione di servizi esterni per programmi d'istruzione (ESP-ISEP) (EAC/01/2008), come secondo e terzo contraente del meccanismo a cascata e di affidare i rispettivi appalti ai concorrenti risultati vincitori. La ricorrente chiede altresì il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito della procedura di appalto.

La ricorrente invoca i seguenti motivi a sostegno delle proprie domande.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la convenuta ha violato il principio di buona amministrazione e di parità di trattamento, poiché non ha osservato i criteri di esclusione previsti dagli artt. 93, n. 1, e 94 del regolamento finanziario 1, non avendo escluso dalla procedura di appalto uno dei membri del consorzio vincitore inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti della convenuta. .Così facendo la ricorrente ha violato altresì gli artt. 133, lett. a), e 134 del regolamento recante modalità di esecuzione 2.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato l'art. 100, n. 2, del regolamento finanziario, in quanto non ha fornito una motivazione adeguata. Secondo la ricorrente, i commenti della Commissione erano generici, inconferenti e vaghi.

In terzo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione ha illegittimamente prorogato la validità delle offerte, in violazione dell'art. 130 del regolamento finanziario e dei principi di buona amministrazione, trasparenza e parità di trattamento.

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1 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1)

2 - Regolamento della Commissione (CE, Euratom) 23 aprile 2007, n. 478, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2007, L 111, pag. 13).