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Ricorso proposto il 29 luglio 2009 - Gühring / UAMI (combinazione dei colori giallo ginestra e grigio argento)

(Causa T-299/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gühring OHG (Albstadt, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e H. Hartwig)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 30 aprile 2009, procedimento R 1330/2008-1;

annullare la decisione dell'esaminatore del convenuto 21 luglio 2008, recante il rifiuto della domanda di marchio n. 6 703 581 presentata dalla ricorrente;

dichiarare che la domanda di marchio n. 6 703 581 è conforme ai requisiti di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 1;

in subordine:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 30 aprile 2009, procedimento R 1330/2008-1;

condannare il convenuto alle spese, ivi incluse quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: un marchio costituito dalla combinazione dei colori giallo ginestra e grigio argento per beni della classe 7 (domanda n. 6 703 581).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché i marchi richiesti sarebbero privi di carattere distintivo. Inoltre, violazione delle norme relative al procedimento, in particolare degli artt. 75 e 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)