Language of document : ECLI:EU:T:2015:128

Cause riunite T‑492/13 e T‑493/13

(pubblicazione per estratto)

Schmidt Spiele GmbH

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Domande di marchi comunitari figurativi rappresentanti tavoli per giochi di società – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 marzo 2015

Procedura – Fase orale del procedimento – Deposito di una domanda di fissazione dell’udienza di discussione – Momento e termine

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 135, § 1‑3, e 135 bis)

Ai sensi dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, dopo la presentazione delle memorie di cui all’articolo 135, paragrafo 1, ed eventualmente di cui all’articolo 135, paragrafi 2 e 3, il Tribunale può decidere, su relazione del giudice relatore, sentite le parti, di statuire sul ricorso senza trattazione orale, a meno che una delle parti presenti una domanda indicando i motivi per i quali chiede di essere sentita. Tale domanda deve essere presentata entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica alla parte medesima della chiusura della fase scritta.

Orbene, una domanda presentata nell’atto introduttivo è prematura alla luce delle disposizioni dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura e non può quindi essere presa in considerazione. Infatti, dal tenore letterale e dalla struttura di detto articolo emerge che le domande di fissazione dell’udienza, come l’esame da parte del Tribunale dell’utilità di siffatta udienza, possono essere presentate solo dopo che, conclusa la fase scritta, le parti e il Tribunale dispongano di tutti gli elementi del fascicolo e dell’argomentazione di ogni parte per pronunciarsi su tale utilità. Peraltro, ragioni di economia processuale non possono giustificare il deposito, prima della notifica della chiusura della fase scritta, di una domanda di fissazione dell’udienza di discussione, poiché, conformemente all’articolo 135 bis del regolamento di procedura, il Tribunale può, comunque, in seguito alla chiusura della fase scritta, decidere di statuire senza aprire la fase orale del procedimento solo dopo aver lasciato alle parti la possibilità di far uso di tale disposizione.

(v. punti 8‑10)