Language of document : ECLI:EU:C:2015:387

Causa C‑256/14

Lisboagás GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA

contro

Autoridade Tributária e Aduaneira

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)]

«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 9, 73, 78, primo comma, lettera a), e 79, primo comma, lettera c) – Base imponibile – Inclusione dell’importo delle tasse comunali di occupazione del sottosuolo pagate dalla società concessionaria della rete di distribuzione di gas nella base imponibile dell’IVA applicabile alla prestazione fornita da tale società alla società incaricata della commercializzazione del gas»

Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 11 giugno 2015

1.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale

[Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94, c)]

2.        Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Prestazione fornita dalla società concessionaria della rete di distribuzione di gas alla società incaricata della relativa commercializzazione – Importo delle tasse importo versato ai comuni da detta società concessionaria per l’utilizzo del demanio pubblico di detti comuni – Inclusione

[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1, 73, 78, comma 1, a), e 79, comma 1, c)]

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 24‑26)

2.        Gli articoli 9, paragrafo 1, 73, 78, primo comma, lettera a), e 79, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l’importo delle tasse versato ai comuni da parte della società concessionaria della rete di distribuzione di gas per l’utilizzo del demanio pubblico di detti comuni e che è in seguito riversato da detta società su un’altra, incaricata della commercializzazione del gas, e infine da quest’ultima sui consumatori finali, deve essere compreso nella base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto applicabile alla prestazione fornita dalla prima di tali società alla seconda in forza dell’articolo 73 di detta direttiva.

Infatti, non sono dette tasse a ripercuotersi sulla società incaricata della commercializzazione del gas, bensì il costo per l’utilizzo del demanio pubblico comunale Di conseguenza, l’importo di dette tasse costituisce un elemento del corrispettivo ottenuto dalla società concessionaria della rete di distribuzione del gas da parte della società incaricata della commercializzazione del gas per la sua prestazione, la quale è un3attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112.

(v. punti 33, 34, 38 e dispositivo)