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Sentenza del Tribunale del 6 luglio 2015 – Francia / Commissione

(causa T-516/10)1

(«FEAOG - Sezione “Orientamento” - Riduzione di un contributo finanziario - Programma di iniziativa comunitaria Leader+ - Inosservanza del termine di adozione di una decisione - Violazione delle forme sostanziali»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente E. Belliard, B. Cabouat, G. de Bergues, D. Colas e C. Candat, successivamente D. Colas, C. Candat e J.-S. Pilczer, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e G. von Rintelen, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 5724 definitivo della Commissione, del 23 agosto 2010, relativa all’applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «Orientamento», stanziato per il programma di iniziativa comunitaria CCI 2000.FR.060.PC.001 (Francia – Leader+).

Dispositivo

La decisione C (2010) 5724 definitivo della Commissione, del 23 agosto 2010, relativa all’applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «Orientamento», stanziato per il programma di iniziativa comunitaria CCI 2000.FR.060.PC.001 (Francia – Leader+), è annullata.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica francese.

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1 GU C 13 del 15.1.2011.