Language of document : ECLI:EU:T:2014:890

Causa T‑517/12

Alro SA

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Energia elettrica – Tariffe agevolate – Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Misura di aiuto eseguita integralmente, in parte, alla data della decisione e, in parte, alla data di proposizione del ricorso – Irricevibilità»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 ottobre 2014

1.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti destinati a produrre effetti giuridici – Nozione – Presupposti

(Art. 263 TFUE)

2.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione

(Art. 263 TFUE)

3.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale in corso di esecuzione accompagnata dalla qualificazione provvisoria di aiuto nuovo – Inclusione

(Artt. 107, § 1, TFUE, 108, § 3, TFUE e 263 TFUE)

4.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale su una misura statale che non è più in fase di esecuzione – Esclusione

(Artt. 107, § 1, TFUE, 108, § 2, TFUE e 263 TFUE)

5.      Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito del ricorso

6.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione di tali effetti in base alla sostanza dell’atto

(Art. 263 TFUE)

7.      Diritto dell’Unione europea – Effetto diretto – Primato – Conflitto tra una decisione della Commissione e una decisione nazionale – Obblighi e poteri del giudice nazionale adito

(Dichiarazione n. 17 allegata ai Trattati UE e FUE)

8.      Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale – Ricorso di annullamento dichiarato irricevibile dal Tribunale – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza – Possibilità di proporre al giudice nazionale di procedere a un rinvio pregiudiziale

Artt. 108, § 2, TFUE e 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

1.      Nell’ambito di ricorsi di annullamento proposti da Stati membri o istituzioni sono considerati atti impugnabili, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, tutti i provvedimenti, a prescindere dalla loro forma, adottati dalle istituzioni e intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti. Uno Stato membro può inoltre proporre un ricorso di annullamento di un atto che produce effetti giuridici vincolanti senza dover dimostrare un interesse ad agire.

Qualora il ricorso di annullamento avverso un atto adottato da un’istituzione sia proposto da una persona fisica o giuridica, tale ricorso è esperibile solo se gli effetti giuridici vincolanti di tale atto siano idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. Qualora un ricorso di annullamento sia proposto da un ricorrente non privilegiato avverso un atto di cui esso non è destinatario, il requisito secondo cui gli effetti giuridici vincolanti del provvedimento impugnato devono essere tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, si sovrappone alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

(v. punti 22, 24, 25)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 23)

3.      Una decisione della Commissione di avvio del procedimento d’indagine formale nei confronti di una misura in corso di esecuzione e qualificata come aiuto nuovo dalla Commissione modifica necessariamente la portata giuridica della misura considerata, nonché la situazione giuridica delle imprese che ne beneficiano, in particolare per quanto riguarda il proseguimento della sua attuazione. Una tale decisione può altresì essere fatta valere dinanzi ad un giudice nazionale chiamato a trarre tutte le conseguenze derivanti dalla violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE. Essa può infine indurre le imprese beneficiarie della misura a rifiutare in ogni caso nuovi versamenti, o nuovi vantaggi, o a procurarsi le somme necessarie a eventuali successivi rimborsi. Gli ambienti d’affari terranno anche conto, nei loro rapporti con detti beneficiari, della loro situazione giuridica e finanziaria, resa più precaria.

Detti effetti giuridici autonomi devono essere intesi come gli effetti giuridici vincolanti prodotti da provvedimenti preparatori o intermedi, contro i quali non costituisce una tutela giurisdizionale sufficiente, per i beneficiari della presunta misura di aiuto, la possibilità di proporre un ricorso nei confronti della decisione che conclude il procedimento relativo al presunto aiuto di Stato.

(v. punti 27‑29)

4.      A differenza di una decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale in ordine a una misura in fase di esecuzione, una siffatta decisione riguardante una misura che non è più in fase di esecuzione non comporta effetti giuridici autonomi e, pertanto, non produce effetti giuridici vincolanti, giacché la sua portata non è immediata, certa e sufficientemente vincolante nei confronti dello Stato membro destinatario e del beneficiario o dei beneficiari della misura in esame. Non si tratta quindi di un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Al riguardo, l’incertezza commerciale e le percezioni degli altri operatori riguardo alla situazione del beneficiario di una siffatta misura di aiuto non possono essere considerate effetti giuridici vincolanti, poiché si tratta solamente di semplici conseguenze di fatto e non di effetti giuridici che la decisione di avviare il procedimento di indagine formale è destinata a produrre.

(v. punti 35, 39, 44, 63)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 46)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 50)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 56)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 59)