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Impugnazione proposta il 25 maggio 2021 dalla PNB Banka AS avverso l’ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 12 marzo 2021, causa T-50/20, PNB Banka / BCE

(Causa C-326/21 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PNB Banka AS (rappresentante: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

annullare, ai sensi dell’articolo 264 TFUE, la decisione della BCE del 19 novembre 2019 con cui quest’ultima si è rifiutata di ingiungere al curatore fallimentare della ricorrente di consentire all’avvocato nominato dal consiglio di amministrazione di quest’ultima l’accesso ai suoi locali, alle informazioni da essa detenute, al suo personale e alle sue risorse;

qualora la Corte non sia in grado di pronunciarsi sul merito, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento, e

condannare la BCE a farsi carico delle spese della ricorrente e delle spese dell’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce dodici motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale si sarebbe a torto basato sulla giurisprudenza riguardante ricorsi di soggetti non destinatari contro atti dell’Unione a portata generale per i quali è necessaria la trasposizione o che comportano misure nazionali di esecuzione e applicherebbe tale giurisprudenza alla presente causa, riguardante un ricorso diretto contro un atto individuale dell’Unione che può essere impugnato esclusivamente mediante un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE e che produce direttamente effetti senza che sia necessaria alcuna attuazione.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’ordinanza violerebbe il principio secondo cui l’accesso alla Corte di giustizia nell’ambito dell’articolo 263 TFUE non può dipendere dagli Stati membri.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’ordinanza impugnata sarebbe incompatibile con la giurisdizione esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’ordinanza impugnata sarebbe incompatibile con il principio secondo cui un ricorso non è effettivo se, per ragioni strutturali, esso è teorico e illusorio.

Quinto motivo, vertente sul fatto che l’ordinanza impugnata violerebbe l’articolo 51 della Carta.

Sesto motivo, vertente sul fatto che l’ordinanza impugnata sarebbe fondata su un’errata riduzione teleologica delle competenze di vigilanza prudenziale della BCE.

Settimo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ometterebbe di considerare che la verifica ai sensi dell’articolo 47 della Carta deve basarsi sul modo in cui l’istituzione dell’Unione in questione agisce effettivamente e non soltanto sulla sua capacità di emettere ordini formali vincolanti nei confronti di terzi.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che l’ordinanza impugnata sarebbe fondata su un’errata distinzione tra normativa in materia di vigilanza prudenziale e normativa in materia di insolvenza.

Nono motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la BCE non disponga della competenza richiesta.

Decimo motivo, vertente sul fatto che l’ordinanza impugnata sarebbe fondata su un’errata presunzione riguardo all’effetto della revoca dell’autorizzazione sulla competenza della BCE.

Undicesimo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la BCE si sia conformata alla sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a. (C-663/17 P, C-665/17 P e C-669/17 P, EU:C:2019:923).

Dodicesimo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale non avrebbe risposto in modo adeguato all’eccezione della ricorrente riguardo al suo diritto di essere ascoltata, all’obbligo di motivazione e al principio del «nemo auditur».

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