Language of document : ECLI:EU:F:2012:147

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

25 ottobre 2012 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese – Imposta sul valore aggiunto»

Nella causa F‑50/09 DEP,

avente ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 92 del regolamento di procedura,

Livio Missir Mamachi di Lusignano, residente in Kerkhove-Avelgem (Belgio), che agisce sia in nome proprio che in qualità di rappresentante legale degli eredi di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, suo figlio, ex funzionario della Commissione europea,

rappresentato da F. Di Gianni, G. Coppo e A. Scalini, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, inizialmente rappresentata da D. Martin e L. Pignataro‑Nolin e B. Eggers, in qualità di agenti, successivamente da D. Martin e L. Pignataro-Nolin, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

composto dai sigg. H. Kreppel (relatore), presidente, E. Perillo e R. Barents, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2012, il sig. Missir Mamachi di Lusignano ha investito il Tribunale della presente domanda di liquidazione delle spese della causa F‑50/09, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

 Fatti e procedura

2        Con sentenza del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F‑50/09, oggetto di un’impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑401/11 P), il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal sig. Missir Mamachi di Lusignano diretto a far condannare la Commissione europea al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’assassinio di suo figlio e di sua nuora, ma ha posto la totalità delle spese a carico della Commissione europea.

3        Per giustificare la condanna della Commissione alle spese del ricorrente, oltre alle sue spese, il Tribunale si è fondato sui seguenti elementi, riportati ai punti 230‑232 della sentenza Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, citata:

«230      Nel presente procedimento, malgrado legittime ragioni di riservatezza da essa fatte valere, la Commissione ha notevolmente ritardato lo svolgimento del processo, rifiutandosi, in un primo momento, di comunicare al Tribunale taluni documenti e talune informazioni e costringendo il Tribunale a organizzare una seconda udienza. La Commissione ha altresì fornito al Tribunale, su diversi punti, risposte inesatte, affermando, in particolare, che non esisteva alcun testo relativo alle misure di sicurezza applicabili agli alloggi del personale delle delegazioni nei paesi terzi e che le misure menzionate dall’autore della risposta scritta del 6 agosto 2007 non avevano alcuna rilevanza per fatti commessi l’anno precedente. L’opposizione della Commissione, ritirata durante la seconda udienza, al fatto che il Tribunale potesse prendere in considerazione il documento del 2006 sulle norme e i criteri di sicurezza, documento importante per il regolamento della controversia, ha evidenziato un comportamento poco compatibile con le regole di un equo processo. Una condotta siffatta della Commissione, in una causa talmente dolorosa per il ricorrente, è tanto meno appropriata se si considera che l’istituzione, prima della proposizione del ricorso, aveva dato prova di dignità e sollecitudine.

231      Inoltre, il ricorrente ha potuto ritenere fondato il suo ricorso. Da un lato, il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva commesso una colpa tale da far sorgere la sua responsabilità. Dall’altro, il comportamento tenuto dalla Commissione durante il processo ha potuto convincere il ricorrente che l’istituzione gli aveva nascosto una parte delle cause dell’assassinio di suo figlio e di sua nuora.

232      Di conseguenza, si procederà ad un’equa valutazione delle circostanze di causa ponendo a carico della Commissione, oltre alle sue spese, anche quelle ragionevoli e debitamente giustificate del ricorrente».

4        Con lettera del 16 giugno 2011 gli avvocati del ricorrente hanno chiesto alla Commissione di procedere al pagamento degli onorari e delle spese sostenute nell’ambito della causa F‑50/09 per un importo pari a EUR 76 023,05.

5        Con lettera del 29 luglio 2011 gli avvocati del ricorrente hanno trasmesso alla Commissione diversi documenti, tra i quali talune fatture ed un estratto dettagliato delle ore di lavoro che sarebbero state dedicate alla controversia principale.

6        Con lettera del 25 ottobre 2011 la Commissione ha considerato che la somma richiesta dagli avvocati del ricorrente era manifestamente irragionevole. Tuttavia, tenuto conto della natura particolare della causa in questione, essa si è dichiarata disposta a versare le somme di EUR 18 000 a titolo di onorari e di EUR 1 040,70 a titolo di spese di viaggio e di soggiorno nonché a titolo di spese amministrative, per un importo complessivo pari a EUR 19 040,70.

7        Con atto pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2012, il ricorrente ha presentato al Tribunale la domanda di liquidazione delle spese in esame.

8        Con atto pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2012, la Commissione ha presentato le proprie osservazioni su tale domanda.

 Conclusioni delle parti

9        Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia fissare in EUR 75 976,75 l’ammontare delle spese che la Commissione gli deve rimborsare nella causa F‑50/09.

10      La Commissione chiede che il Tribunale voglia fissare in EUR 19 040,70 l’ammontare delle spese dovute dalla Commissione al ricorrente nella causa F‑50/09.

 In diritto

 Argomenti delle parti

11      Il ricorrente fa valere che le spese indispensabili per la causa sarebbero state pari a EUR 75 976,75, vale a dire EUR 61 750 a titolo dei soli onorari, EUR 1 040,70 a titolo delle diverse spese processuali (spese di trasporto e spese amministrative) e EUR 13 186,05 a titolo di imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») sugli onorari e sulle citate spese processuali.

12      Per quanto riguarda più in particolare gli onorari, il ricorrente sottolinea che l’importo richiesto è giustificato dalla particolare complessità della controversia principale, dal fatto che due udienze si sono svolte nella sede del Tribunale a Lussemburgo (Lussemburgo), dalla necessità dei suoi avvocati di recarsi presso la cancelleria del Tribunale e, infine, dalla condotta della Commissione che ha notevolmente rallentato lo svolgimento del processo, rendendo necessario un considerevole dispendio di tempo e risorse da parte dei suoi avvocati. Il ricorrente ne deduce che il numero di ore che i suoi avvocati hanno dedicato alla controversia, vale a dire 351 ore, non sarebbe eccessivo e corrisponderebbe alla particolarità ed alla complessità della controversia.

13      La Commissione replica che il ricorso non ha sollevato problemi giuridici particolarmente complessi o inediti e propone che venga fissato a 100 il numero di ore di lavoro indispensabili per la causa, con una tariffa oraria pari a EUR 180.

14      Per quanto riguarda le altre spese processuali, la Commissione ricorda di aver già espresso, nella sua lettera del 25 ottobre 2011, il proprio accordo a prenderle a carico.

15      Infine, la Commissione sottolinea che, conformemente alla giurisprudenza, il ricorrente non avrebbe diritto al rimborso dell’IVA.

 Giudizio del Tribunale

 Osservazioni preliminari

16      In primo luogo, ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso del rappresentante, se sono indispensabili». Da questa disposizione discende che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle risultate indispensabili per tale causa. Inoltre, spetta al ricorrente produrre documenti giustificativi tali da dimostrare il carattere effettivo delle spese di cui egli chiede il rimborso (ordinanze del Tribunale del 10 novembre 2009, X/Parlamento, F‑14/08 DEP, punto 21, e del 26 aprile 2010, Schönberger/Parlamento, F‑7/08 DEP, punto 23).

17      In secondo luogo, secondo una costante giurisprudenza, il giudice dell’Unione è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il giudice dell’Unione non deve prendere in considerazione una tariffa nazionale relativa agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti (ordinanze del Tribunale X/Parlamento, cit., punto 22; Schönberger/Parlamento, cit., punto 24, e del 27 settembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, punto 41).

18      In terzo luogo, sempre secondo una costante giurisprudenza, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria, il giudice deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto richiedere da parte degli agenti o dei difensori intervenuti e degli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanze X/Parlamento, cit., punto 23; Schönberger/Parlamento, cit., punto 25, e De Nicola/BEI, cit., punto 41).

19      È alla luce di tali considerazioni che dev’essere valutato l’importo delle spese ripetibili nella causa in esame.

 Quanto agli onorari

20      Per quanto riguarda le condizioni relative alla natura e all’oggetto della controversia nonché alle difficoltà del procedimento, occorre rilevare che, se, per la sua natura e per il suo oggetto, la causa principale costituiva una causa della funzione pubblica, essa presentava cionondimeno evidenti particolarità e sollevava questioni delicate, in parte inedite. Infatti, al centro della causa si poneva il problema della violazione da parte della Commissione del suo obbligo di garantire la sicurezza del personale delle delegazioni nei paesi terzi, problema tanto più difficile da trattare per l’avvocato del ricorrente in quanto le disposizioni normative che disciplinano il contesto giuridico di tale obbligo non gli erano accessibili. Inoltre, la causa sollevava altri punti di diritto complessi, come le conseguenze del fatto di un terzo sulla responsabilità di un’istituzione o l’eventuale responsabilità senza colpa di un’istituzione.

21      Per quanto riguarda l’entità del lavoro connesso alla causa dinanzi al Tribunale, spetta al giudice tener conto del numero complessivo di ore di lavoro che può apparire obiettivamente indispensabile per tale causa (ordinanza Schönberger/Parlamento, cit., punto 29).

22      Nella fattispecie, se è vero che la fase scritta del procedimento ha comportato un solo scambio di memorie, la lunghezza e il carattere particolarmente argomentato del ricorso evidenziano che la difesa del ricorrente ha svolto un lavoro non abituale per una causa per responsabilità. Inoltre, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, i consulenti del ricorrente hanno inviato diverse note e lettere al Tribunale, alcune delle quali, in particolare la nota del 12 aprile 2010, contenevano osservazioni ampie ed argomentate. Peraltro, le risposte fornite dalla Commissione ai numerosi quesiti postile dal Tribunale hanno imposto alla difesa del ricorrente un notevole lavoro di analisi e di ricerca.

23      Infine, oltre a doversi recare a Lussemburgo per assistere alle due udienze organizzate nell’ambito della causa principale (il 15 dicembre 2009 e l’8 dicembre 2010), i rappresentanti del ricorrente hanno dovuto anche recarsi nella cancelleria del Tribunale per consultare documenti riservati trasmessi dalla Commissione e rilevanti per la soluzione della controversia.

24      Per quanto riguarda l’interesse economico della controversia, occorre sottolineare che esso rivestiva un’importanza rilevante per il ricorrente, poiché quest’ultimo intendeva ottenere, a vantaggio degli aventi causa di suo figlio e di sua nuora, il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale che stimava in un importo pari a circa tre milioni di euro.

25      Ciononostante, se il ricorrente stima a 351 il numero di ore che, dal suo punto di vista, erano obiettivamente indispensabili per la causa, una stima siffatta appare eccessiva.

26      A tale riguardo, mentre le note di onorari prodotte dal ricorrente evidenziano che tre avvocati hanno lavorato sulla causa principale e gli hanno fatturato onorari, non è dimostrato che il ricorso a tre avvocati fosse giustificato dalla natura e dalla complessità della controversia. In ogni caso, il Tribunale ricorda la giurisprudenza secondo cui spetta al giudice tenere principalmente conto del numero totale delle ore di lavoro che possono apparire obiettivamente indispensabili per la causa dinanzi al Tribunale, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite (ordinanze del Tribunale di primo grado del 30 ottobre 1998, Kaysersberg/Commissione, T‑290/94 DEP, punto 20, e del 26 gennaio 2006, Camar/Consiglio e Commissione, T‑79/96 DEP e T‑260/97 DEP, punto 66).

27      Occorre altresì sottolineare che il reclamo proposto dal ricorrente in applicazione dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea era stato redatto da uno degli avvocati che hanno assistito il ricorrente nell’ambito del successivo ricorso. Tale avvocato aveva quindi potuto acquisire una conoscenza approfondita degli atti durante la fase precontenziosa, conoscenza che ha necessariamente agevolato il suo lavoro nella causa principale e, in particolare, ridotto il tempo dedicato alla preparazione del ricorso.

28      Va infine rammentato che il comportamento di cui la Commissione ha dato prova durante il processo che ha condotto alla sentenza principale, comportamento che il Tribunale ha denunciato in tale sentenza, spiega, in parte, l’entità del lavoro che la difesa del ricorrente ha dovuto dedicare all’aspetto processuale del fascicolo (v. punto 3 della presente ordinanza).

29      Pertanto, nelle particolari circostanze della fattispecie, si procederà ad un’equa valutazione della portata del lavoro obiettivamente indispensabile per la causa fissando in 200 il numero totale di ore di lavoro.

30      Si può considerare che una tariffa oraria di EUR 215 rifletta un compenso ragionevole delle prestazioni rese necessarie da una causa della funzione pubblica che presenta una difficoltà certa, evidenziata in particolare dall’entità (232 punti) della sentenza principale.

31      A tale riguardo, il ricorrente fa giustamente valere che, a titolo di spese ripetibili, egli ha diritto al pagamento degli onorari, IVA compresa, che il Tribunale considera sostenuti per la causa. Infatti, dato che il ricorrente non è assoggettato a tale imposta, egli non ha la possibilità di recuperarla sui servizi fatturatigli dai suoi avvocati (v. ordinanza del Tribunale di primo grado dell’8 luglio 2004, De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP e T‑109/99 DEP, punto 37). Pertanto, l’IVA pagata sugli onorari dichiarati indispensabili rappresenta per il ricorrente una spesa sostenuta per la causa ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura.

32      Di conseguenza, gli onorari indispensabili sostenuti dal ricorrente per la causa F‑50/09 devono essere valutati in EUR 43 000 (vale a dire 200, il numero di ore, moltiplicato per 215, la tariffa oraria espressa in euro), importo che comprende l’IVA che l’interessato ha dovuto versare ai suoi avvocati.

 Quanto alle spese processuali

33      Il ricorrente chiede al Tribunale di fissare in EUR 1 040,70, da maggiorare con l’IVA al tasso del 21%, l’importo delle spese processuali che sarebbero state indispensabili per la causa.

34      Poiché né la sussistenza né l’importo di tali spese sono contestati da parte della Commissione, la quale al contrario esprime il proprio accordo su tale domanda, le richieste del ricorrente vanno accolte.

35      Di conseguenza, le spese processuali indispensabili sostenute dal ricorrente nella causa principale devono essere accolte per un importo pari a EUR 1 259,25.

36      Risulta da quanto precede che l’importo complessivo delle spese ripetibili da parte del ricorrente presso la Commissione a titolo della causa F‑50/09 è pari a EUR 44 259,25.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

così provvede:

L’importo delle spese ripetibili da parte del sig. Missir Mamachi di Lusignano presso la Commissione europea a titolo della causa F‑50/09 è pari a EUR 44 259,25.

Lussemburgo, 25 ottobre 2012

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. HakenbergH. Kreppel


* Lingua processuale: l’italiano.