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Sentenza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 - General Química / Commissione

(Causa T-85/06) 1

(Concorrenza - Intese - Prodotti chimici a base di gomma - Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE - Scambio di informazioni confidenziali e fissazione dei prezzi - Imputazione alla società madre - Responsabilità in solido - Ammende - Comunicazione sulla cooperazione)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: General Química SA (Álava, Spagna), Repsol Química SA (Madrid, Spagna) e Repsol YPF SA (Madrid) (rappresentanti: avv.ti J.M. Jiménez Laiglesia Oñate e J. Jiménez Laiglesia Oñate)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e F. Amato, successivamente F. Castillo de la Torre, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 21 dicembre 2005, 2006/902/CE, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti di Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (già Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (già Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA e Repsol YPF SA (caso COMP/F/C.38.443 - Prodotti chimici a base di gomma) (GU 2006, L 353, pag. 50), nonché, in subordine, riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

General Química SA, Repsol Química SA e Repsol YPF SA sopporteranno le proprie spese e quelle della Commissione.

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1 - GU C 131 del 3.6.2006.