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Ordinanza del Tribunale 1º settembre 2011 - Elosta / Commissione

(Causa T-102/09) 1

("Ricorso d'annullamento - Termini di ricorso - Carattere tardivo - Assenza di forza maggiore - Assenza di errore scusabile - Irricevibilità")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Abdelrazag Elosta (Pinner, Middlesex, Regno Unito) (rappresentanti : E. Grieves, barrister, A. McMurdie, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta e M. Konstantinidis, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti : R. Szostak, G. Étienne, M. M. Josephides e E. Finnegan, agenti)

Oggetto

Domanda d'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 2008, n. 1330, recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 345, pag. 60), nei limiti in cui tale atto riguarda il ricorrente

Dispositivo

Il ricorso è irricevibile.

Il sig. Abdelrazag Elosta è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, anche quelle della Commissione europea.

Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese

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1 - GU C 13 del 15.1.2011.