Language of document :





Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 1° settembre 2011 – Elosta / Commissione

(causa T‑102/09)

«Ricorso d’annullamento – Termine di ricorso – Tardività – Insussistenza di forza maggiore – Assenza di errore scusabile – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione – Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Regolamento che continua a produrre effetti fino alla sua abrogazione – Irrilevanza (Art. 263, secondo comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, n. 1; regolamento della Commissione n. 1330/2008) (v. punti 20-21, 37)

2.                     Procedura – Termini di ricorso – Norma di ordine pubblico [Art. 263, sesto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 101, n. 1, lett. a) e b)] (v. punti 29, 38, 41)

3.                     Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Errore scusabile – Nozione – Errore commesso dal legale del ricorrente relativamente al calcolo dei termini – Esclusione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 101, n. 1) (v. punti 31-32)

4.                     Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Ordinanza anteriore che concede al ricorrente il gratuito patrocinio – Irrilevanza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 96, n. 4) (v. punti 35-36)

Oggetto

Domanda d’annullamento del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 2008, n. 1330, recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 345, pag. 60), nei limiti in cui tale atto riguarda il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Abdelrazag Elosta è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle della Commissione europea.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.