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Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 1° settembre 2011 – Maftah / Commissione

(causa T‑101/09)

«Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Tardività – Insussistenza di forza maggiore – Assenza di errore scusabile – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione – Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Regolamento che continua a produrre effetti fino alla sua abrogazione – Irrilevanza (Art. 263, secondo comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, n. 1; regolamento della Commissione n. 1330/2008) (v. punti 20‑21, 37)

2.                     Procedura – Termini di ricorso – Norma di ordine pubblico [Art. 263, sesto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 101, n. 1, lett. a) e b)] (v. punti 29, 38, 41)

3.                     Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Errore scusabile – Nozione – Errore commesso dal legale del ricorrente relativamente al calcolo dei termini – Esclusione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 101, n. 1) (v. punti 31‑32)

4.                     Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Ordinanza anteriore che concede al ricorrente il gratuito patrocinio – Irrilevanza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 96, n. 4) (v. punti 35‑36)

Oggetto

Domanda d’annullamento del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 2008, n. 1330, recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 345, pag. 60), nei limiti in cui tale atto riguarda il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Elmabruk Maftah è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle della Commissione europea.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.