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Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013 – Italia / Commissione

(Cause riunite T-99/09 e T-308/09)1

[«FESR – Programma operativo regionale (POR) 2000-2006 per la regione Campania – Regolamento (CE) n. 1260/1999 – Articolo 32, paragrafo 3, lettera f) – Decisione di non procedere ai pagamenti intermedi attinenti alla misura del POR relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti – Procedura d’infrazione contro l’Italia»]

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: P. Gentili e, nella causa T-99/09, anche G. Palmieri, avvocati dello Stato)Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e A. Steiblytė, agent

ativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti – Procedura d’infrazione contro

l’Italia

»]Lingua processuale: l’italianoPartiRicorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: P. Gentili e, nella causa T-99/09, anche G. Palmieri, avvocati dello Stato)Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e A. Steiblytė, agenti)OggettoDomande di annullamento delle decisioni contenute nelle lettere della Commissione del 22 dicembre 2008, del 2 e 6 febbraio 2009 (nn. 012480, 000841 e 001059 – causa T-99/09) e del 20 maggio 2009 (n. 004263 – causa T-308/99), le quali dichiaravano inammissibili, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), le domande di pagamenti intermedi delle autorità italiane dirette ad ottenere il rimborso delle spese effettuate, dopo il 29 giugno 2007, relativamente alla misura 1.7 del programma operativo «Campania»DispositivoI ricorsi sono respinti.La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.