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Ricorso presentato il 4 marzo 2009 - Italia/Commissione

(Causa T-99/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (Rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la lettera del 02.02.2009, n. 000841 (doc. n. 1) della Commissione europea - Direzione Generale Politica Regionale avente ad oggetto "Pagamenti della Commissione differenti dall'ammontare richiesto" contenente la seguente decisione: "Pertanto, la data a partire dalla quale la Commissione europea considera inammissibili le spese relative alla misura 1.7 del POR 2000-2006 è il 29 giugno 2007 e non il 17 maggio 2006, come annunciato nella nota 22.12.2008 sopra richiamata".

Annullare la lettera del 06.02.2009, n. 001059 (doc. n. 2) della Commissione europea - Direzione Generale Politica Regionale avente ad oggetto "Interruzione della domanda di pagamento e richieste informazioni relative alle rettifiche finanziarie a norma dell'art. 39 del Reg. 1260/99 OR Campania" contenente la seguente decisione: "Pertanto, la data a partire dalla quale la Commissione europea considera inammissibili le spese relative alla misura 1.7 del POR 2000-2006 è il 29 giugno 2007 e non il 17 maggio 2006, come precedentemente indicato".

Annullare la lettera del 22.12.2008, n. 012480 (doc. n. 3) della Commissione europea - Direzione Generale Politica Regionale avente ad oggetto POR Campania 2000-2006 (CCI n. 1999 IT 16 1 PO 007) - Conseguenze della procedura di infrazione 2007/2195 sulla gestione dei rifiuti in Campania, con la quale "la Commissione chiede di dedurre, a partire dalla prossima domanda di pagamento, tutte le spese a valere sulla misura 1.7 sostenute dopo il 29 giugno 2007"

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle proprie pretensioni la ricorrente fa valere la violazione degli artt. 32 n. 3 comma 1 lett. f) e comma 2 e 39 nn. 2 e 3, del regolamento n. 1260/991. Essa afferma in particolare che:

a) Affinché possa essere dichiarata inammissibile una domanda di pagamento di contributi di un Fondo strutturale per il fatto che pende una procedura di infrazione, occorre che l'oggetto specifico della procedura di infrazione si identifichi precisamente con l'oggetto della domanda di pagamento.

b) La Commissione nella procedura di infrazione censura la situazione dello smaltimento finale dei rifiuti perché mancano le strutture necessarie (termovalorizzatori, discariche) per svolgere questa fase della "filiera" dei rifiuti in modo conforme alla direttiva. Sono invece estranee all'oggetto specifico della procedura di infrazione altre fasi della "filiera", e altre modalità di gestione dei rifiuti, diverse dallo smaltimento finale. In particolare, le varie modalità di recupero dei rifiuti, presupposto del quale è la loro raccolta differenziata. Sennonché la misura 1.7 del POR Campania 2000 e le operazioni (progetti) in essa incluse, si riferiscono proprio alla fase del recupero dei rifiuti e della raccolta differenziata ad esso presupposta.

c) Con nota del 20 ottobre 2008 richiamata dalle note impugnate, la Commissione ha manifestato alcune perplessità sul piano di gestione dei rifiuti del 28.12.2007. Tuttavia, nessuno di questi argomenti di critica al piano di gestione del 28.12.2007 ha mai fatto parte dell'oggetto della procedura di infrazione 2007/2195, se non altro perché questa si basava sulla situazione esistente alla scadenza del parere motivato, cioè alla situazione esistente alla data dell'01.03.2008.

d) La decisione della Commissione di considerare inammissibili le domande di pagamento della misura 1.7 per la ragione che "non sussistono garanzie sufficienti quanto alla corretta realizzazione delle operazioni co-finanziate dal FESR nell'ambito della misura 1.7" non sarebbe mai potuto essere adottata in applicazione dell'art. 32 n. 3 comma 1 lettera f) seconda ipotesi (pendenza di procedura di infrazione). Essa sarebbe al più potuto essere adottata in applicazione della prima ipotesi formulata da questa disposizione (sospensione dei pagamenti ex art. 39 n. 2 regolamento 1260/99). Ma ciò avrebbe comportato l'apertura di un contraddittorio che la Commissione ha inteso evitare.

Infine, la ricorrente fa anche valere la violazione di forme sostanziali sotto il profilo del difetto di motivazione.

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1 - Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (GU L 161, p. 1)