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Ricorso proposto l'11 marzo 2009 - von Oppeln-Bronikowski e von Oppeln-Bronikowski / UAMI - Pomodoro Clothing (promodoro)

(Causa T-103/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Anna Elisabeth Richarda von Oppeln-Bronikowski e Baron Zebulon Baptiste von Oppeln-Bronikowski (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. V. Knies)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pomodoro Clothing Company Ltd. (Londra, Regno Unito)

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 gennaio 2009, resa nel procedimento R 325/2008-1.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: le ricorrenti.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "promodoro" per prodotti e servizi delle classi 25, 28 e 35 - domanda n. 3 587 557.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione britannica del marchio denominativo "POMODORO" per prodotti della classe 25.

Decisione della divisione di opposizione: parziale rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione della regola 22 del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/951, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente preso in considerazione prove di utilizzo presentate fuori termine dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso; violazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha omesso di concludere che i mezzi di prova presentati dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso entro il termine previsto non costituivano una prova violazione dell'art. 8, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto sussistente un rischio di confusione tra i marchi sufficiente dell'utilizzo del marchio su cui si fondava l'opposizione; in questione.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995 L 303, pag. 1).