Language of document : ECLI:EU:C:2017:940

Causa C408/16

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

contro

Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti)

«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Ambito di applicazione – Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione – Contratto di finanziamento per la costruzione di un’autostrada stipulato con la Banca europea per gli investimenti prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea – Nozione di “irregolarità” ai sensi del regolamento n. 1083/2006»

Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 dicembre 2017

1.        Adesione di nuovi Stati membri – Romania – Appalti pubblici – Mancata previsione, nell’atto di adesione, del termine per la trasposizione della direttiva 2004/18 – Conseguenze – Applicazione immediata e integrale della direttiva

(Atto di adesione del 2005, artt. 2 e 53, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Applicazione nel tempo – Decisione dell’amministrazione aggiudicatrice che sceglie il tipo di procedura da seguire per l’aggiudicazione adottata dopo l’adesione dello Stato membro interessato all’Unione – Applicazione della direttiva

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18)

3.        Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Ambito di applicazione – Appalti aggiudicati in base alla particolare procedura di un’organizzazione internazionale – Esclusione – Nozione di particolare procedura di un’organizzazione internazionale – Guida sull’aggiudicazione degli appalti per i progetti finanziati dalla Banca europea per gli investimenti – Esclusione – Normativa nazionale che privilegia l’applicazione dei criteri previsti dalla guida rispetto a quelli meno restrittivi di cui alla direttiva 2004/18 – Inammissibilità

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 15, c)]

4.        Risorse proprie dell’Unione europea – Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Ammissibilità al finanziamento dell’Unione – Obbligo di conformità al diritto dell’Unione delle operazioni selezionate per un finanziamento – Portata

[Regolamento del Consiglio n. 1083/2006, considerando 22 e artt. 9, § 5, e 60, a); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18]

5.        Risorse proprie dell’Unione europea – Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Irregolarità – Nozione – Ricorso, nell’ambito di un appalto pubblico relativo ad un progetto sostenuto dall’Unione, a criteri di preselezione degli offerenti più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla direttiva 2004/18 – Inclusione – Applicazione di una rettifica finanziaria – Presupposto – Rischio di effetti sul bilancio del Fondo di cui trattasi

[Regolamento del Consiglio n. 1083/2006, artt. 2, punto 7, 9, § 5, 60, a), e 98, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 35‑37)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 39, 40)

3.      La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e, segnatamente, il suo articolo 15, lettera c), deve essere interpretata nel senso che essa osta a che una normativa di uno Stato membro preveda, ai fini di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avviata successivamente alla data della sua adesione all’Unione europea per la realizzazione di un progetto intrapreso sulla base di un contratto di finanziamento concluso con la Banca europea per gli investimenti prima di tale adesione, l’applicazione dei criteri specifici previsti dalle disposizioni della guida sull’aggiudicazione degli appalti pubblici della Banca europea per gli investimenti che non sono conformi alle disposizioni della menzionata direttiva.

Orbene, come constatato al punto 41 della presente sentenza, il bando d’appalto di cui al procedimento principale è stato pubblicato successivamente all’adesione della Romania all’Unione. In tali circostanze, non si può ritenere che una procedura come quella di cui al procedimento principale sia disciplinata da norme procedurali proprie a un’organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/18. Pertanto, la Romania non può avvalersi, successivamente alla data della sua adesione all’Unione, dell’eccezione relativa al rispetto delle particolari norme di un’organizzazione internazionale prevista dall’articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/18.

(v. punti 47‑49, 52, dispositivo 1)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 54‑59)

5.      L’articolo 9, paragrafo 5, e l’articolo 60, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, devono essere interpretati nel senso che non si può considerare che una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico come quella di cui al procedimento principale, in cui sono stati applicati criteri più restrittivi rispetto a quelli menzionati nella direttiva 2004/18, sia stata condotta in completa conformità al diritto dell’Unione ed essa non è ammissibile a un finanziamento europeo non rimborsabile, concesso retrospettivamente.

L’articolo 2, punto 7, del regolamento n. 1083/2006 deve essere interpretato nel senso che l’utilizzazione di criteri di preselezione degli offerenti più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla direttiva 2004/18 costituisce una «irregolarità», ai sensi di tale disposizione, che giustifica l’applicazione di una rettifica finanziaria in forza dell’articolo 98 del medesimo regolamento, qualora non possa escludersi che un siffatto utilizzo abbia avuto un’incidenza sul bilancio del Fondo di cui trattasi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. A tal fine, il paragrafo 2 dell’articolo succitato impone all’autorità nazionale competente di determinare l’importo della rettifica da applicare tenendo conto di tre criteri, vale a dire la natura dell’irregolarità constatata, la gravità della stessa e la perdita finanziaria che ne è risultata per il Fondo di cui trattasi (sentenza del 14 luglio 2016, Wrocław – Miasto na prawach powiatu, C‑406/14, EU:C:2016:562, punto 47). Qualora, come nel procedimento principale, si tratti di un’irregolarità isolata e non sistemica, quest’ultimo requisito comporta necessariamente un esame caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti alla luce di ognuno dei tre criteri.

(v. punti 65, 66, 68, dispositivo 2)