Language of document : ECLI:EU:T:2008:239

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

1° luglio 2008

Causa T‑262/06 P

Commissione delle Comunità europee

contro

D

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Annullamento in primo grado della decisione della Commissione – Malattia professionale – Diniego di riconoscimento dell’origine professionale della malattia o dell’aggravamento della malattia da cui il funzionario è affetto – Ricevibilità dell’impugnazione – Ricevibilità del motivo esaminato in primo grado – Autorità di cosa giudicata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 12 luglio 2006, causa F‑18/05, D/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑83 e II‑A‑1‑303).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea 12 luglio 2006, causa F‑18/05, D/Commissione, è annullata. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Nozione

(Art. 230 CE)

2.      Funzionari – Ricorso – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione

(Art. 233 CE; Statuto dei funzionari, artt. 73 e 78)

1.      Pur se taluni elementi che figurano in un ricorso di annullamento al titolo «Fatti» non sono idonei, prima facie, a costituire motivi autonomi in grado di determinare l’annullamento della decisione impugnata, ma piuttosto sono diretti a descrivere le circostanze che hanno dato luogo alla controversia, non è tuttavia possibile escludere a priori la possibilità che tale parte del ricorso possa contenere l’esposizione di un motivo di annullamento o quella di una parte di un motivo.

(v. punto 52)

Riferimento: Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑209/01, Honeywell/Commissione (Racc. pag. II‑5527, punti 105‑107)

2.      Qualora il giudice comunitario annulli la decisione adottata dall’autorità che ha il potere di nomina di ammettere un funzionario al beneficio di una pensione di invalidità fissata conformemente alle disposizioni dell’art. 78, terzo comma, dello Statuto, a seguito di un errore commesso dalla commissione di invalidità quanto alla definizione della nozione di malattia professionale che ha potuto influire su tale decisione, esso non si pronuncia sulla questione se tale malattia abbia un’origine professionale, il che, del resto, tenuto conto del potere discrezionale di cui gode la commissione di invalidità in ambito medico, sarebbe un accertamento di fatto per il quale esso non è competente. Di conseguenza, se l’autorità che ha il potere di nomina decide successivamente che tale malattia ha un’origine professionale e ammette il funzionario al beneficio di una pensione di invalidità fissata conformemente alle disposizioni dell’art. 78, secondo comma, dello Statuto, tale conclusione non è preclusa dall’autorità di cosa giudicata.

Ne consegue che il giudice comunitario, investito di un ricorso di annullamento contro la decisione di negare al detto funzionario il riconoscimento dell’origine professionale della sua malattia ai sensi dell’art. 73 dello Statuto, commette un errore di diritto ritenendo che l’autorità che ha il potere di nomina non possa legittimamente, senza violare l’autorità di cosa giudicata, rifiutare di riconoscere che la malattia del funzionario, avendo un’origine professionale ai sensi dell’art. 78, secondo comma, dello Statuto, ha un’origine professionale anche ai sensi dell’art. 73.

In ogni caso, le prestazioni previste dagli artt. 73 e 78 dello Statuto sono diverse e indipendenti le une dalle altre, pur potendo essere cumulate. Analogamente, queste disposizioni prevedono due procedimenti diversi, che possono dar luogo a decisioni distinte, indipendenti l’una dall’altra. Se è auspicabile che, se del caso, i due procedimenti siano condotti di concerto e che le stesse autorità mediche siano chiamate a pronunciarsi sui diversi aspetti dell’invalidità da cui il funzionario è affetto, non si tratta tuttavia di una circostanza che condizioni la legittimità dell’uno o dell’altro procedimento e l’autorità che ha il potere di nomina gode al riguardo, a seconda delle circostanze, di un potere discrezionale. Inoltre, l’art. 25 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dispone che il riconoscimento di un’invalidità permanente, anche totale, «non pregiudica in alcun modo l’applicazione dell’art. 78 dello Statuto e viceversa». Ne consegue che il procedimento per il riconoscimento di un’invalidità permanente totale o parziale, in applicazione dell’art. 73 dello Statuto, e il procedimento di concessione di una pensione di invalidità, in applicazione dell’art. 78 dello Statuto, possono legittimamente sfociare in risultati divergenti nei confronti della stessa fattispecie, in particolare per quanto riguarda la questione dell’origine professionale della malattia da cui è affetto uno stesso funzionario.

(v. punti 70-74)

Riferimento: Corte 15 gennaio 1981, causa 731/79, B./Parlamento (Racc. pag. 107, punti 9 e 10); 12 gennaio 1983, causa 257/81, K./Consiglio (Racc. pag. 1, punto 10); Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑165/95, Lucaccioni/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑203 e II‑627, punti 136 e 137), e Tribunale 23 novembre 2004, causa T‑376/02, O/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑349 e II‑1595, punto 45)