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Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

10 luglio 2024 (*)

«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Opposizione della BCE all’acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Incidenza diretta – Irricevibilità parziale – Onorabilità e competenza professionale del candidato acquirente – Solidità finanziaria – Rispetto dei requisiti prudenziali – Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo – Proporzionalità»

Nella causa T‑323/22,

PH,

PI,

PJ,

Socrates Capital Ltd, con sede in Toronto (Canada),

rappresentati da D. Hillemann, C. Fischer e T. Ehls, avvocati,

ricorrenti,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da E. Yoo, S. Letocart e V. Hümpfner, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Commissione europea, rappresentata da D. Triantafyllou, in qualità di agente,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da R. da Silva Passos, presidente, S. Gervasoni (relatore) e T. Pynnä, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci;

vista la fase scritta del procedimento,

vista l’assenza di una domanda di fissazione di udienza presentata dalle parti entro il termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, e avendo deciso, a norma dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

1        Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, i ricorrenti, PH, PI, PJ e la Socrates Capital Ltd, chiedono l’annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE) del 22 marzo 2022 con la quale quest’ultima si è opposta all’acquisizione, da parte di PH, PI e PJ, di una partecipazione qualificata nella HKB Bank GmbH (in prosieguo: la «banca bersaglio») e al superamento da parte degli stessi del 50% del capitale e dei diritti di voto in quest’ultima.

I.      Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

2        Al momento dell’adozione della decisione impugnata, la banca bersaglio era un ente creditizio meno significativo, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), situato in Germania e sottoposto alla vigilanza prudenziale diretta della Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Autorità federale di vigilanza sui servizi finanziari, Germania).

3        Alla data della decisione impugnata, la Socrates Capital deteneva l’81,6% del capitale e il 95,14% dei diritti di voto nella banca bersaglio. Essa era a sua volta detenuta al 100%, in modo indiretto (tramite due società holding) e, in ultima analisi, da A.

[omissis]

7        Il 9 aprile 2020 e il 9 luglio 2020, rispettivamente, PH, da un lato, e PI e PJ, dall’altro, hanno notificato alla BaFin la loro intenzione di acquisire, in qualità di acquirenti indiretti per quanto riguarda PH e PI e in qualità di acquirente diretto per quanto riguarda PJ, una partecipazione qualificata e di superare il 50% del capitale e dei diritti di voto nella banca bersaglio (in prosieguo: il «progetto di acquisizione»), grazie all’acquisizione di tutte le quote detenute dalla Socrates Capital nella banca bersaglio.

[omissis]

10      Nell’agosto 2020 la Socrates Capital, da un lato, e PI e PJ, dall’altro, hanno stipulato un contratto di compravendita ai fini del progetto di acquisizione (in prosieguo: il «contratto di compravendita»). Ai sensi di tale contratto, soggetto a condizioni preliminari e a clausole di risoluzione, la Socrates Capital accettava di vendere a PJ, per un importo di [2-20] milioni di euro, la partecipazione qualificata che aveva acquisito nella banca bersaglio nel giugno 2017.

[omissis]

20      Il 22 marzo 2022 la BCE ha notificato la decisione impugnata ai candidati acquirenti nonché la sua risposta alle osservazioni sul progetto di decisione impugnata (in prosieguo: la «risposta alle osservazioni»).

21      La decisione impugnata è stata adottata sul fondamento, in particolare, degli articoli 22 e 23 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338), come recepiti nella normativa tedesca relativa al settore creditizio. La BCE ha ritenuto, in sostanza, che occorresse opporsi al progetto di acquisizione, dato che i candidati acquirenti non soddisfacevano i criteri di onorabilità, di solidità finanziaria, di rispetto dei requisiti prudenziali e di lotta contro il rischio di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo.

[omissis]

II.    Procedimento e conclusioni delle parti

26      Con memoria registrata presso la cancelleria del Tribunale l’8 settembre 2022, la BCE ha chiesto al Tribunale di dichiarare che non vi era più luogo a statuire sul ricorso. Con ordinanza dell’11 gennaio 2023, il Tribunale ha deciso di rinviare l’esame di tale domanda di non luogo a statuire al giudizio di merito.

27      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare che la decisione impugnata è illegittima e che i loro diritti sono stati violati;

–        condannare la BCE alle spese.

28      La BCE chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, constatare che non vi è più luogo a statuire sul ricorso;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto irricevibile nei limiti in cui è stato proposto dalla Socrates Capital e, in ogni caso, infondato;

–        condannare in solido i ricorrenti alle spese.

29      La Commissione europea, interveniente a sostegno della BCE, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

III. In diritto

[omissis]

C.      Sulla ricevibilità del ricorso in quanto proposto dalla Socrates Capital

51      La BCE ritiene che la decisione impugnata non incide direttamente e individualmente sulla Socrates Capital, di modo che quest’ultima non ha la legittimazione a proporre un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. La decisione impugnata non produrrebbe effetti sulla situazione giuridica della Socrates Capital, poiché tale decisione non le impedirebbe, da un punto di vista meramente giuridico, di vendere la sua partecipazione all’acquirente interessato, non essendo prevista alcuna sanzione nei confronti del venditore delle quote. Dal punto di vista dello scopo del procedimento, dei criteri di valutazione dell’acquisizione di una partecipazione qualificata e del procedimento amministrativo, una decisione di opposizione all’acquisizione, la quale inciderebbe soltanto sul potenziale acquirente, non riguarderebbe direttamente il venditore della partecipazione. La BCE aggiunge che il requisito dell’incidenza individuale non è soddisfatto, poiché la decisione impugnata è il risultato della valutazione di criteri privi di relazione con il venditore della partecipazione qualificata.

52      I ricorrenti contestano tale argomentazione. La BCE non terrebbe conto del fatto che il contratto di compravendita contiene una clausola di condizionalità, secondo la quale il contratto non è esecutivo se la BCE si oppone all’operazione. La decisione impugnata inciderebbe altresì sul diritto di proprietà e sulla libertà d’impresa della Socrates Capital. Inoltre, la decisione impugnata indicherebbe che la reputazione dei candidati acquirenti è inficiata dal fatto che essi hanno «fatto affari» con il venditore, il che equivarrebbe a un divieto generale di acquisire la banca bersaglio. La Socrates Capital sarebbe individualmente interessata, poiché nessun altro ente detiene la maggioranza delle quote che i candidati acquirenti intendono acquisire.

53      A tale riguardo, occorre osservare che i quattro ricorrenti hanno presentato un unico ricorso. Orbene, trattandosi di un unico ricorso, dal momento che PH, PI e PJ dispongono della legittimazione ad agire, non occorre esaminare la legittimazione ad agire della Socrates Capital (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione, C‑313/90, EU:C:1993:111, punto 31).

54      Tuttavia, il Tribunale, ai fini della buona amministrazione della giustizia e in considerazione della particolare importanza della questione di ricevibilità posta dal motivo di irricevibilità sollevato dalla BCE, ritiene opportuno pronunciarsi su tale motivo di irricevibilità.

55      L’articolo 263, quarto comma, TFUE prevede due ipotesi in cui ad una persona fisica o giuridica è riconosciuta legittimazione ad agire per proporre ricorso contro un atto di cui essa non sia destinataria. Da un lato, un tale ricorso può essere proposto a condizione che detto atto la riguardi direttamente e individualmente. Dall’altro lato, la suddetta persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se esso la riguarda direttamente (sentenza del 18 ottobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commissione, C‑145/17 P, EU:C:2018:839, punto 32).

56      I requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE devono essere interpretati alla luce del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, senza tuttavia giungere ad escludere l’applicazione dei requisiti espressamente previsti dal suddetto Trattato (sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 98).

57      Nella presente controversia, la decisione impugnata non è stata notificata alla Socrates Capital. Nessuna disposizione richiedeva peraltro una siffatta notifica a tale ricorrente in qualità di cedente della partecipazione qualificata di cui trattasi. Poiché la Socrates Capital non è destinataria della decisione impugnata, la sua legittimazione ad agire può essere riconosciuta solo se essa rientra in una delle due ipotesi menzionate al precedente punto 55.

58      Peraltro, poiché la decisione impugnata non è un atto regolamentare, occorre esaminare la ricevibilità del ricorso alla luce della prima ipotesi menzionata al precedente punto 55.

59      Pertanto, occorre determinare anzitutto se la decisione impugnata riguardi direttamente la Socrates Capital.

60      Il requisito secondo cui la misura oggetto del ricorso deve riguardare direttamente una persona fisica o giuridica, requisito previsto all’articolo 263, quarto comma, TFUE, richiede la compresenza di due criteri cumulativi, ossia che la misura contestata, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica di tale persona e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie [sentenza del 22 giugno 2021, Venezuela/Consiglio (Incidenza su uno Stato terzo), C‑872/19 P, EU:C:2021:507, punto 61].

61      Per stabilire se un atto produca effetti giuridici, si deve tener conto, in particolare, del suo oggetto, del suo contenuto, della sua portata, della sua sostanza e del contesto di fatto e di diritto in cui si colloca [sentenza del 22 giugno 2021, Venezuela/Consiglio (Incidenza su di uno Stato terzo), C‑872/19 P, EU:C:2021:507, punto 66].

62      Il dispositivo di controllo delle partecipazioni qualificate previsto agli articoli 22 e seguenti della direttiva 2013/36 assoggetta la persona che intende acquisire una partecipazione qualificata in un ente creditizio a una valutazione preliminare, in particolare della sua onorabilità e della sua solidità finanziaria, al fine di garantire una gestione sana e prudente dell’ente creditizio in questione.

63      I criteri di valutazione della notifica di acquisizione di una partecipazione qualificata previsti dall’articolo 23 della direttiva 2013/36 mirano a valutare l’idoneità del candidato acquirente e del progetto di acquisizione che esso sottopone all’autorità competente. In particolare, la valutazione è volta ad accertare che il candidato acquirente goda di buona reputazione e della necessaria solidità finanziaria, in modo che l’ente nel quale vengono acquisite le partecipazioni continui a soddisfare i requisiti prudenziali. La valutazione contribuisce inoltre ad evitare che l’operazione sia finanziata con fondi provenienti da attività illecite (conclusioni dell’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa Berlusconi e Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:502, paragrafo 80).

64      Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36, spetta al candidato acquirente notificare alle autorità competenti il progetto di acquisizione. Peraltro, tale direttiva non menziona né la pubblicazione di tale notifica né la possibilità per persone diverse dal candidato acquirente, in particolare per la persona che intende cedere la sua partecipazione in un ente creditizio, di partecipare al procedimento di valutazione del progetto di acquisizione.

65      Secondo l’articolo 22, paragrafo 5, della direttiva 2013/36, se decidono di opporsi al progetto di acquisizione, le autorità competenti ne informano il candidato acquirente, indicando i motivi di tale decisione.

66      Infine, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2013/36, in caso di acquisizione della partecipazione nonostante l’opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da eventuali altre sanzioni che saranno adottate, prevedono la sospensione dall’esercizio dei relativi diritti di voto, la nullità o la possibilità di annullamento dei voti espressi.

67      Da quanto precede risulta che il dispositivo di controllo delle partecipazioni qualificate mira a valutare, prima dell’acquisizione di siffatte partecipazioni, la qualità dei candidati acquirenti che intendono accedere al settore bancario in quanto proprietari.

68      In tali circostanze, si deve ritenere che l’opposizione all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio non modifica la situazione giuridica della società venditrice di una siffatta partecipazione.

69      Infatti, se è pur vero che l’opposizione all’acquisizione di una partecipazione qualificata mette in discussione la possibilità per i candidati acquirenti di stipulare un contratto con il venditore di una partecipazione qualificata, per contro, essa non mette in discussione il diritto del venditore di procedere ad un’operazione di cessione, che egli può segnatamente concludere con un altro potenziale acquirente, e corrisponde soltanto a un rifiuto di autorizzazione per i candidati acquirenti ad accedere al settore bancario in quanto proprietari.

70      Tale conclusione è avvalorata dal contesto giuridico in cui si inserisce la decisione impugnata. La direttiva 2013/36 non menziona né la pubblicazione della notifica dell’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio, né la possibilità che terzi siano coinvolti nel procedimento amministrativo e neppure la pubblicazione sistematica della decisione dell’autorità competente. In caso di mancato rispetto dell’opposizione all’acquisizione di una partecipazione qualificata, essa prevede soltanto sanzioni relative all’esercizio dei diritti di voto corrispondenti alla partecipazione acquisita dai candidati acquirenti. In particolare, le sanzioni previste all’articolo 2c, paragrafo 2, del Kreditwesengesetz (legge sul settore creditizio), del 9 settembre 1998 (BGBl. 1998 I, pag. 2776), come modificato dalla legge del 10 agosto 2021 (BGBl. 2021 I, pag. 3436) (in prosieguo: il «KWG») non includono né sanzioni nei confronti del venditore di una partecipazione qualificata né misure quali la nullità dell’acquisto stesso o l’obbligo di ripristinare la situazione anteriore alla vendita.

71      Pertanto, nel caso di specie, la decisione impugnata valuta la qualità dei candidati acquirenti e non la legittimità del contratto di compravendita.

72      La clausola del contratto di compravendita secondo la quale tale contratto non entrerà in vigore in mancanza di autorizzazione della BCE è stata volontariamente inserita dalle parti del contratto. Certamente, una clausola inserita dalle parti di un contratto può essere il riflesso della normativa (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 5 maggio 1998, Dreyfus/Commissione, C‑386/96 P, EU:C:1998:193, punto 51). Tuttavia, nel caso di specie, detta clausola è il riflesso di una normativa che sottopone individualmente il candidato acquirente ad un’autorizzazione amministrativa volta a valutare se egli disponga della qualità per accedere al settore bancario in quanto proprietario. A differenza delle circostanze della causa che ha dato luogo alla sentenza del 5 maggio 1998, Dreyfus/Commissione (C‑386/96 P, EU:C:1998:193), la BCE non si pronuncia sulla conformità del contratto eventualmente concluso tra i candidati acquirenti e il venditore di una partecipazione in un ente creditizio quando valuta la notifica di detta acquisizione.

73      Inoltre, l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») dispone che è riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

74      L’articolo 17 della Carta dispone che ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità.

75      A tale proposito, sebbene la decisione impugnata costituisca un’ingerenza nel diritto di proprietà e nella libertà d’impresa dei candidati acquirenti, essa non può essere considerata un’ingerenza nei medesimi diritti per quanto riguarda la Socrates Capital. Infatti, la decisione impugnata non pregiudica direttamente il diritto della Socrates Capital di vendere le proprie quote nella banca bersaglio.

76      Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la BCE non ha ritenuto che mancasse l’onorabilità dei candidati acquirenti per il motivo che questi ultimi hanno, in generale, «fatto affari» con la Socrates Capital. In particolare, la BCE non ha contestato ai candidati acquirenti di aver firmato il contratto di compravendita con la Socrates Capital. Al punto 2.7 della decisione impugnata, la BCE ha soltanto contestato ai candidati acquirenti la loro intenzione di associare A all’attuazione del piano aziendale e di nominarlo al consiglio consultivo dopo l’acquisizione prevista. I ricorrenti non possono quindi fondatamente sostenere che la decisione impugnata equivale ad un divieto generale per la Socrates Capital di vendere le sue quote nella banca bersaglio.

77      La decisione impugnata non riguarda quindi direttamente la Socrates Capital.

78      Di conseguenza, senza che sia necessario esaminare se la decisione impugnata riguardi individualmente la Socrates Capital, il ricorso è irricevibile per quanto riguarda tale società.

D.      Sulla fondatezza del ricorso

[omissis]

6.      Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dellarticolo 2c, paragrafo 1b, prima frase, punto 1, del KWG per quanto riguarda la competenza professionale

[omissis]

a)      Sulla possibilità per la BCE di valutare la competenza professionale dei candidati acquirenti

357    Nella replica, i ricorrenti fanno valere per la prima volta che la BCE non poteva fondarsi sulla competenza professionale del candidato acquirente per adottare la decisione impugnata. L’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36 menzionerebbe l’onorabilità e non la competenza professionale del candidato acquirente. La BCE avrebbe quindi violato tale articolo, come trasposto nel diritto tedesco.

[omissis]

362    Inoltre, è vero che l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36 menziona, alla lettera a), soltanto l’onorabilità del candidato acquirente, mentre tale stesso articolo menziona, alla lettera b), l’onorabilità, le conoscenze, le competenze e l’esperienza, di cui all’articolo 91, paragrafo 1, della medesima direttiva, di tutti i membri dell’organo di gestione che, in esito alla prevista acquisizione, determinerà l’orientamento dell’attività dell’ente creditizio.

363    Tuttavia, occorre rilevare che, secondo la sua accezione usuale, il termine «onorabile» significa «che è degno di stima» o «la cui rispettabilità è notoria». Una siffatta definizione, che rinvia in particolare all’opinione del pubblico, non esclude che l’onorabilità di una persona dipenda dalla sua competenza professionale.

364    Secondo il considerando 8 della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (GU 2007, L 247, pag. 1), le cui disposizioni sono state riprese nella direttiva 2013/36, l’applicazione del criterio relativo alla reputazione del candidato acquirente presuppone la verifica dell’esistenza di eventuali dubbi sull’integrità «e sulla competenza professionale» del candidato acquirente, e della loro fondatezza.

365    La presa in considerazione, nell’esame dell’onorabilità del candidato acquirente, della sua competenza professionale è coerente con la valutazione dell’«idoneità» di tale candidato, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36. Essa è altresì coerente con l’obiettivo del controllo dell’acquisizione delle partecipazioni qualificate, che è di garantire una gestione sana e prudente dell’ente creditizio. Dato che il detentore di una partecipazione qualificata è in grado di esercitare un’influenza sull’ente creditizio in questione, la sua competenza professionale contribuisce a una siffatta gestione sana e prudente di tale ente.

366    Gli orientamenti comuni avvalorano, del resto, tale interpretazione, poiché indicano, in particolare al punto 10.1, che la valutazione della reputazione del candidato acquirente dovrebbe riguardare la sua integrità e la sua competenza professionale.

367    I termini dell’articolo 2c, paragrafo 1b, prima frase, punto 1, del KWG, ricordati al precedente punto 282, non consentono di escludere una siffatta interpretazione. La motivazione della Gesetz zur Umsetzung der Beteiligungsrichtlinie (legge di trasposizione della direttiva sulla partecipazione), del 12 marzo 2009 (BGBl., 2009 I, pag. 470), che traspone nel diritto tedesco la direttiva 2007/44, indica che il criterio di affidabilità consiste nel verificare l’esistenza di dubbi riguardo all’integrità «e alla capacità professionale» del candidato acquirente e la fondatezza di tali dubbi.

368    Da quanto precede risulta che il criterio di onorabilità menzionato all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36 deve essere interpretato nel senso che include la valutazione della competenza professionale del candidato acquirente.

369    Di conseguenza, i ricorrenti non possono legittimamente sostenere che la BCE abbia violato l’articolo 23 della direttiva 2013/36, come trasposto nel diritto tedesco, nell’esaminare la competenza professionale dei candidati acquirenti.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      PH, PI, PJ e la Socrates Capital Ltd si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).

3)      La Commissione europea si farà carico delle proprie spese.

da Silva Passos

Gervasoni

Pynnä

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 luglio 2024.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.


1      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.