Language of document : ECLI:EU:T:2012:71

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

14 febbraio 2012 (*)

«Ricorso di annullamento – Regolamento (CE) n. 530/2008 – Ricostituzione degli stock di tonno rosso – Fissazione dei TAC per il 2008 – Atto di portata generale – Difetto di incidenza individuale – Irricevibilità»

Nella causa T‑319/08,

Salvatore Grasso, residente in Catania (Italia), rappresentato da A. Maiorana, A. De Matteis e A. De Francesco, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da K. Banks e D. Nardi, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. S. Papasavvas, presidente, V. Vadapalas (relatore) e K. O’Higgins, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        Il ricorrente, il sig. Salvatore Grasso, il quale ha ottenuto l’attribuzione di un contingente per l’anno 2008, è proprietario di una nave che fa parte della flotta di pesca italiana ed è autorizzato a praticare la pesca del tonno rosso con reti a circuizione.

2        In forza dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59), la Commissione delle Comunità europee ha adottato, il 12 giugno 2008, il regolamento (CE) n. 530/2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

3        L’articolo 1 del regolamento impugnato così recita:

«La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell’Italia, di Cipro e di Malta o immatricolate in tali paesi è vietata a decorrere dal 16 giugno 2008.

A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette».

4        L’articolo 3 del regolamento impugnato dispone quanto segue:

«1.      Fatto salvo il paragrafo 2, a decorrere dal 16 giugno 2008 gli operatori della Comunità non accettano lo sbarco, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento e il trasbordo nelle acque o nei porti comunitari di catture di tonno rosso effettuate nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da tonniere con reti a circuizione.

(…)».

 Procedimento e conclusioni delle parti

5        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 agosto 2008 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

6        La Commissione, dopo essere stata regolarmente chiamata in causa, ha depositato, il 18 novembre 2008, a norma dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, una domanda volta a che il Tribunale statuisca sull’irricevibilità del ricorso. Tuttavia, tale domanda non è stata presentata nelle forme e nei termini prescritti dall’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura.

7        Con ordinanza del 25 marzo 2010, il presidente della Sesta Sezione del Tribunale, sentite le parti, ha disposto la sospensione del procedimento della presente causa fino alla pronuncia della decisione della Corte che definisce la causa C‑221/09, AJD Tuna, e della decisione del Tribunale sulla ricevibilità nelle cause T‑532/08, Norilsk Nickel Harjavalta e Umicore/Commissione, nonché T‑539/08, Etimine e Etiproducts/Commissione.

8        Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Quinta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la causa in esame.

9        Poiché le decisioni, in attesa delle quali è stato sospeso il procedimento della presente causa, sono intervenute mediante ordinanze del Tribunale del 7 settembre 2010, Norilsk Nickel Harjavalta e Umicore/Commissione (T‑532/08, non ancora pubblicata nella Raccolta) nonché Etimine e Etiproducts/Commissione (T‑539/08, non ancora pubblicata nella Raccolta), e mediante sentenza della Corte del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C‑221/09, non ancora pubblicata nella Raccolta), le parti sono state invitate, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura, a pronunciarsi sulle conseguenze da trarre da tali decisioni per la presente causa. Inoltre, le parti sono state anche invitate a pronunciarsi sulle conseguenze da trarre, per la presente causa, dall’ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2009, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e a./Commissione (da T‑313/08 a T‑318/08 e da T‑320/08 a T‑328/08, non pubblicata nella Raccolta). Il ricorrente e la Commissione hanno rispettivamente presentato le loro osservazioni il 28 aprile e il 5 maggio 2011.

10      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato;

–        condannare la Commissione alle spese.

 In diritto

11      In forza dell’articolo 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può, statuendo nelle forme previste dall’articolo 114, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento, in qualsiasi momento, d’ufficio, sentite le parti, rilevare l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico, tra cui figurano i presupposti di ricevibilità di un ricorso (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 5 luglio 2001, Conseil national des professions de l’automobile e a./Commissione, C‑341/00 P, Racc. pag. I‑5263, punto 32, e sentenza del Tribunale del 14 aprile 2005, Sniace/Commissione, T‑88/01, Racc. pag. II‑1165, punto 53, e ordinanza del Tribunale del 21 gennaio 2011, Vtesse Networks/Commissione, T‑54/07, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 48). Ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 3, del regolamento di procedura, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente.

12      Nella specie, come emerge dal punto 9 supra, le parti sono state invitate, in particolare, a presentare le proprie osservazioni sulla succitata ordinanza Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e a./Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto in quanto irricevibili, per mancanza di interesse individuale, i ricorsi presentati da ricorrenti anch’essi proprietari di navi facenti parte della flotta di pesca italiana, autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso con reti a circuizione.

13      Nelle sue osservazioni del 28 aprile 2011, il ricorrente ha, in particolare, fatto valere che, contrariamente alla succitata sentenza AJD Tuna, la quale ha dichiarato invalido il regolamento impugnato in quanto riservava, senza un’obiettiva giustificazione, un trattamento differenziato per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola, o registrate in tale Stato membro, e gli operatori comunitari che hanno concluso contratti con esse, da un lato, e per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera maltese, greca, francese, italiana, nonché cipriota, oppure registrate in questi Stati membri, e gli operatori comunitari che hanno concluso contratti con esse, dall’altro, la succitata ordinanza, pronunciata in cause simili alla presente, era priva di pertinenza e che, in ogni caso, non era vincolante nella specie. Egli aggiunge, sostanzialmente, che, se il suo ricorso dovesse essere dichiarato irricevibile, egli sarebbe privato della tutela giurisdizionale. Il ricorrente ha, pertanto, chiesto che il Tribunale voglia dichiarare ricevibile il suo ricorso e, nel merito, annullare il regolamento impugnato.

14      Nelle sue osservazioni del 5 maggio 2011, la Commissione ha fatto valere che, nei limiti in cui taluni ricorsi avverso lo stesso regolamento impugnato, formulati in sostanza negli stessi termini di quelli nella causa presente e da parte dello stesso avvocato rappresentante il ricorrente nella specie, sono stati già giudicati irricevibili con la citata ordinanza Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e a./Commissione, non sussisteva alcuna ragione per cui l’irricevibilità non dovesse essere dichiarata anche nell’ambito della presente causa. Per questi motivi, la Commissione ha concluso che, senza che fosse necessario trarre alcuna conseguenza dalla sentenza AJD Tuna, citata supra, l’atto introduttivo del presente giudizio doveva essere dichiarato irricevibile.

15      Il Tribunale si ritiene, pertanto, sufficientemente edotto dagli atti di causa quanto alla ricevibilità del ricorso e non ritiene necessario sentire le difese orali delle parti a tal proposito.

16      In via preliminare, riguardo alla questione se occorra esaminare la ricevibilità del presente ricorso alla luce dell’articolo 230 CE o dell’articolo 263 TFUE, si deve ricordare che la questione della ricevibilità di un ricorso deve essere valutata in base alle norme in vigore alla data in cui esso è stato proposto e che le condizioni di ricevibilità di un ricorso si esaminano al momento della sua proposizione, ossia al momento del deposito dell’atto introduttivo. Pertanto, la ricevibilità di un ricorso presentato prima della data di entrata in vigore del Trattato FUE, il 1° dicembre 2009, deve essere valutata sul fondamento dell’articolo 230 CE (v. ordinanze Norilsk Nickel Harjavalta e Umicore/Commissione, cit., punti 70 e 72, e Etimine e Etiproducts/Commissione, cit., punto 76, e la giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2010, Albertini e a./Parlamento, T‑219/09 e T‑326/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39).

17      Nella fattispecie, atteso che il ricorso è stato proposto il 12 agosto 2008, occorre esaminarne la ricevibilità alla luce dell’articolo 230 CE.

18      Conformemente all’articolo 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.

19      Per giurisprudenza consolidata, questa disposizione attribuisce ai singoli il diritto di impugnare, segnatamente, qualsiasi decisione che, ancorché adottata in forma di regolamento, li riguardi direttamente e individualmente. Scopo di tale disposizione è in particolare quello di evitare che, ricorrendo alla forma del regolamento, le istituzioni dell’Unione europea possano impedire che il singolo impugni una decisione che lo riguarda direttamente e individualmente e, quindi, di precisare che la scelta di una determinata forma non può modificare la natura di un atto (sentenza della Corte del 17 giugno 1980, Calpak e Società Emiliana Lavorazione Frutta/Commissione, 789/79 e 790/79, Racc. pag. 1949, punto 7; ordinanze del Tribunale dell’8 luglio 1999, Area Cova e a./Consiglio e Commissione, T‑12/96, Racc. pag. II‑2301, punto 24; dell’8 settembre 2005, Lorte e a./Consiglio, T‑287/04, Racc. pag. II‑3125, punto 36, e del 12 gennaio 2007, SPM/Commissione, T‑447/05, Racc. pag. II‑1, punto 61).

20      Il criterio distintivo tra un regolamento ed una decisione va ricercato nella portata generale o meno dell’atto di cui trattasi (ordinanza della Corte del 12 luglio 1993, Gibraltar e Gibraltar Development/Consiglio, C‑168/93, Racc. pag. I‑4009, punto 11; v. ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2007, Honig‑Verband/Commissione, T‑35/06, Racc. pag. II‑2865, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). Un atto riveste portata generale qualora si applichi a situazioni determinate oggettivamente e spieghi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto (sentenze del Tribunale dell’11 settembre 2002, Pfizer Animal Health/Consiglio, T‑13/99, Racc. pag. II‑3305, punto 82, e Alpharma/Consiglio, T‑70/99, Racc. pag. II‑3495, punto 74; v., in tal senso, sentenza della Corte del 6 ottobre 1982, Alusuisse Italia/Consiglio e Commissione, 307/81, Racc. pag. 3463, punto 9).

21      Non si può escludere, tuttavia, che, in talune circostanze, le disposizioni di un atto normativo che si applicano a tutti gli operatori economici interessati possano riguardare individualmente alcuni tra loro (sentenza della Corte del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, C‑50/00 P, Racc. pag. I‑6677, punto 36; v. anche, in tal senso, sentenze della Corte del 16 maggio 1991, Extramet Industrie/Consiglio, C‑358/89, Racc. pag. I‑2501, punto 13, e del 18 maggio 1994, Codorníu/Consiglio, C‑309/89, Racc. pag. I‑1853, punto 19). In siffatta ipotesi, un atto dell’Unione potrebbe allora presentare, al contempo, carattere normativo e, nei confronti di determinati operatori economici interessati, carattere decisionale (sentenze del Tribunale del 13 novembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, T‑481/93 e T‑484/93, Racc. pag. II‑2941, punto 50; del 12 luglio 2001, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 e T‑225/99, Racc. pag. II‑1975, punto 101; del 3 febbraio 2005, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, T‑139/01, Racc. pag. II‑409, punto 107, e ordinanza SPM/Commissione, cit., punto 66).

22      Per giurisprudenza costante, la persona fisica o giuridica che non sia destinataria di un provvedimento può sostenere che questo la riguarda individualmente, ai sensi dell’articolo 230, quarto comma, CE, soltanto qualora il provvedimento di cui trattasi la tocchi a causa di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità, e quindi la identifichi alla stessa stregua dei destinatari (sentenze della Corte del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220; Codorníu/Consiglio, cit., punto 20, e Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 36). Qualora non ricorra tale condizione, nessuna persona fisica o giuridica è, comunque, legittimata a proporre un ricorso di annullamento contro un regolamento (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 37, e ordinanza SPM/Commissione, cit., punto 67).

23      Inoltre, sulla questione se il regolamento riguardi il ricorrente individualmente, va ricordato che, in base a una giurisprudenza costante, la possibilità di determinare, più o meno precisamente, il numero o addirittura l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non implica affatto che detti soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da tale provvedimento, purché sia certo che tale applicazione avviene in forza di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto controverso (ordinanza della Corte del 24 maggio 1993, Arnaud e a./Consiglio, C‑131/92, Racc. pag. I‑2573, punto 13, e sentenza della Corte del 23 aprile 2009, Sahlstedt e a./Commissione, C‑362/06 P, Racc. pag. I‑2903, punto 31).

24      Poiché il presente ricorso ha ad oggetto l’annullamento di un regolamento della Commissione, occorre accertare se il regolamento impugnato abbia una portata generale e se esso riguardi individualmente il ricorrente.

25      Per quanto riguarda la portata del regolamento impugnato, occorre rilevare che il citato regolamento non è stato emanato in considerazione della particolare situazione dei proprietari di navi facenti parte della flotta di pesca italiana autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso con reti a circuizione, e ai quali sono stati attribuiti contingenti individuali. Al contrario, esso si applica a situazioni determinate oggettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto. Il regolamento impugnato ha pertanto una portata generale (ordinanza Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e a./Commissione, cit., punto 45).

26      Sulla questione se il regolamento impugnato riguardi il ricorrente individualmente, basti rammentare che il Tribunale ha già statuito che proprietari di navi facenti parte della flotta di pesca italiana e autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso con reti a circuizione, ai quali erano stati attribuiti contingenti individuali, e che si trovavano dunque in una situazione identica a quella del ricorrente nella presente causa, erano interessati dal regolamento impugnato unicamente sotto il profilo della loro qualità oggettiva di pescatori di tonno rosso che utilizzano una determinata tecnica di pesca in un’area circoscritta, alla stessa stregua di ogni altro operatore economico che si trovi in una situazione identica (ordinanza Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e a./Commissione, cit., punto 48).

27      Ne consegue che il ricorrente, il quale si trova in una situazione identica a quella dei ricorrenti nelle cause che hanno dato luogo all’ordinanza Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e a./Commissione, citata supra, per il fatto che tale situazione è, segnatamente, disciplinata dal regolamento impugnato, non è individualmente interessato da detto regolamento.

28      Non infirma tale conclusione l’argomento del ricorrente attinente al suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. A tale proposito, il fatto che, con la citata sentenza AJD Tuna, la Corte abbia dichiarato invalido il regolamento n. 530/2008, non può essere rilevante per la ricevibilità del ricorso presentato dal ricorrente nel caso di specie, nei limiti in cui tale sentenza verte sul merito del diritto.

29      Certamente, i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti loro dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenze della Corte Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 39, e del 1° aprile 2004, Commissione/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, Racc. pag. I‑3425, punto 29). Infatti, il diritto a siffatta tutela costituisce un principio giuridico generale che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato anche sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, poi ribadito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2007, C 303, pag. 1), alla quale l’articolo 6, paragrafo 1, TUE ha riconosciuto valore identico a quello dei Trattati (v., in tal senso, sentenza della Corte del 13 marzo 2007, Unibet, C‑432/05, Racc. pag. I‑2271, punto 37). Tuttavia, l’invocazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non può condurre a rimettere in discussione i requisiti previsti dall’articolo 230 CE, senza che si eccedano le competenze attribuite dai Trattati ai giudici dell’Unione (sentenze della Corte Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 44, e del 10 settembre 2009, Commissione/Ente per le Ville vesuviane e Ente per le Ville vesuviane/Commissione, C‑445/07 P e C‑455/07 P, Racc. pag. I‑7993, punto 65, e v., in tal senso, ordinanza Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e a./Commissione, cit., punto 49).

30      Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile senza che sia necessario esaminare se il regolamento impugnato riguardi direttamente il ricorrente.

 Sulle spese

31      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

32      Tuttavia, nella presente specie, la Commissione non ha risposto nelle forme e nei termini prescritti e non ha neanche presentato conclusioni sulle spese. Occorre dunque applicare l’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, secondo il quale il Tribunale può ripartire le spese per motivi eccezionali e decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 14 febbraio 2012

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Lingua processuale: l’italiano.