Language of document : ECLI:EU:T:2012:321





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 giugno 2012 —
Berning & Söhne / Commissione

(causa T‑445/07)

«Concorrenza — Intese — Mercato delle cerniere lampo e degli “altri sistemi di chiusura” nonché delle macchine da posa — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Aumenti coordinati di prezzi, fissazione di prezzi minimi, ripartizione della clientela e dei mercati e scambio di altre informazioni commerciali — Prova — Diritti della difesa — Infrazione unica e continuata — Prescrizione — Ammende — Durata e gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Parità di trattamento — Proporzionalità»

1.                     Procedimento giurisdizionale — Provvedimenti istruttori — Audizione di testimoni — Potere discrezionale del Tribunale (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 68) (v. punti 37-38)

2.                     Concorrenza — Procedimento amministrativo — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario — Decisione della Commissione che constata un’infrazione — Decisione non identica alla comunicazione degli addebiti — Violazione dei diritti della difesa — Presupposto (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1) (v. punti 47-50)

3.                     Intese — Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione — Imprese cui può essere contestata l’infrazione consistente nella partecipazione ad una intesa globale — Criteri (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 69‑72)

4.                     Concorrenza — Procedimento amministrativo — Prescrizione in materia di azioni — Interruzione — Decisione d’ispezione della Commissione — Portata (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 25, §§ 3 e 4) (v. punti 104-105)

5.                     Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un’infrazione — Prova della durata dell’infrazione a carico della Commissione — Portata dell’onere della prova (Artt. 81 CE e 82 CE) (v. punti 107, 109-110)

6.                     Intese — Partecipazione a riunioni aventi oggetto anticoncorrenziale — Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa — Comportamento divergente da quello convenuto in seno all’intesa — Irrilevanza (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 113-118, 130-134)

7.                     Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un’infrazione — Modalità di prova — Ricorso a un insieme di indizi — Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente (Artt. 81 CE e 82 CE) (v. punti 125-129)

8.                     Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un’infrazione — Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione — Forza probatoria delle deposizioni volontarie contro un’impresa da parte dei principali partecipanti a un’intesa al fine di beneficiare dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione (Art. 81, § 1, CE; comunicazioni della Commissione 96/C 207/04 e 2002/C 45/03) (v. punti 135-136, 167‑168)

9.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Margine di discrezionalità riservato alla Commissione — Sindacato giurisdizionale — Portata (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamenti del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 202-206)

10.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità e durata dell’infrazione — Elementi di valutazione (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 207-208, 210)

11.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo o emulativo dell’impresa — Criteri di valutazione (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3, primo trattino) (v. punti 216-217, 219)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione C(2007) 4257 def. della Commissione, del 19 settembre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/39.168 — PO/Articoli di merceria in metallo e plastica: Sistemi di chiusura) e, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in suddetta decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Berning & Söhne GmbH & Co. KG è condannata alle spese.