Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 – Kronotex e Kronoply / Commissione
(Causa T-236/14)1
(«Aiuti di Stato – Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità – Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso – Non luogo a provvedere»)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Kronotex GmbH & Co. KG (Heiligengrabe, Germania); e Kronoply GmbH (Heiligengrabe, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e G.-R. Engel, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA.
La Kronetex GmbH & Co. KG e la Kronoply GmbH sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese.
____________1 GU C 223 del 14.7.2014.