Language of document :

Ricorso presentato il 22 febbraio 2007 - Agrar-Invest-Tatschl / Commisione

(Causa T-51/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Agrar-Invest-Tatschl GmbH (St. Andräi im Lavantal, Austria) (rappresentata: O. Wenzlaff, avv.)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

rimuovere l'art. 1, n. 2 e l'art. 1, n. 3 della decisione della convenuta 4 dicembre 2006 (A 2006) 5788 def (Racc. 05/05);

fare obbligo alla convenuta di decidere che non si deve dar luogo alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione per l'ammontare di EUR 110 937,60 per le importazioni di zucchero con origine Croazia a carico della ricorrente dal 26 giugno 2002, costituenti oggetto della domanda della Repubblica d'Austria 10 giugno 2005;

in subordine, fare obbligo alla convenuta di decidere lo sgravio dei dazi all'importazione ammontati a EUR 110 937,60, per le importazioni di zucchero con origine Croazia da parte della ricorrente dal 26 giugno 2002, costituenti oggetto dalla domanda della Repubblica d'Austria.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, impugna la decisione della Commissione K (2006) 5789 def del 4 dicembre 2006, laddove viene affermato che da un lato, per un determinato importo, la contabilizzazione e posteriori di dazi all'importazione non è giustificata e, dall'altro, che, per un ulteriore importo, la contabilizzazione a posteriori di dazi all'importazione è giustificata e che lo sgravio di tali tributi in un determinato caso non è giustificato (domanda della Repubblica d'Austria).

In tale decisione indirizzata alla Repubblica d'Austria, la Commissione, in applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 1 - in prosieguo il codice doganale comunitario - come pure del regolamento (CEE) 2454/93 2, è prevenuta alla conclusione, che non si deve tener conto della contabilizzazione a posteriori di dazi all'importazione per l'importo di EUR 110,937,61 per le importazioni della ricorrente e che lo sgravio di tali diritti all'importazione non è giustificato.

A fondamento della sua domanda la ricorrente sostiene che l'impugnata decisione è illegittima, dal momento che sono stati soddisfatti i presupposti per non dare luogo alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione ai sensi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale comunitario, e, rispettivamente, per lo sgravio dei dazi all'importazione imposti a posteriori ai sensi dell'art. 239 del Codice doganale comunitario.

____________

1 - Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

2 - Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).