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Ricorso proposto il 10 maggio 2010 - Monster Cable Products / UAMI - Live Nation (Music) UK Ltd (MONSTER ROCK)

(Causa T-216/10)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Monster Cable Products, Inc. (Brisbane, USA) (rappresentanti: avv.ti O. Günzel e W. von der Osten-Sacken)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Live Nation (Music) UK Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 24 febbraio 2010, procedimento R 216/2009-1, nella parte in cui il ricorso è stato respinto;

respingere integralmente l'opposizione n. B 754335 avverso la domanda di marchio comunitario n. 3333804 "MONSTER ROCK"; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "MONSTER ROCK" per prodotti della classe 9.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo "MONSTERS OF ROCK" registrato nel Regno Unito con il n. 1313176, per prodotti della classe 16; il marchio denominativo "MONSTERS OF ROCK" registrato nel Regno Unito con il n. 1313177, per prodotti della classe 25; il marchio denominativo "MONSTERS OF ROCK" registrato nel Regno Unito con il n. 1313178, per prodotti della classe 26; il marchio denominativo "MONSTERS OF ROCK" registrato nel Regno Unito con il n. 2299141, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 25, 41 e 43; il marchio "MONSTERS OF ROCK", notorio (ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione di Parigi) nei 15 vecchi Stati membri; il marchio non registrato "MONSTERS OF ROCK" utilizzato nel commercio nei 15 vecchi Stati membri; il nome commerciale "MONSTERS OF ROCK" utilizzato nel commercio nei 15 vecchi Stati membri.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati e rigetto integrale della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: (i) ha valutato erroneamente l'identità / la somiglianza dei prodotti, (ii) non ha preso in considerazione le differenze tra i marchi, in particolare le loro differenze concettuali, e (iii) non ha determinato la portata della tutela del segno anteriore.

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