Language of document : ECLI:EU:T:2013:710

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

19 dicembre 2013 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Rigetto del ricorso di primo grado per manifesta irricevibilità – Mancanza di identità tra l’atto introduttivo presentato via telefax e l’originale successivamente depositato – Deposito dell’originale oltre i termini – Tardività del ricorso – Impugnazione manifestamente infondata»

Nella causa T‑385/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 14 maggio 2013, Marcuccio/Commissione (F‑4/12, non ancora pubblicata nella Raccolta),

Luigi Marcuccio, residente a Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger (relatore), presidente, S. Papasavvas e S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 14 maggio 2013, Marcuccio/Commissione (F‑4/12, non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale detto giudice ha dichiarato irricevibile in quanto tardivo il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione con cui la Commissione europea gli ha negato l’accesso al suo sito intranet.

 Fatti, procedimento di primo grado e ordinanza impugnata

2        Emerge, in sostanza, dai punti da 5 a 15 dell’ordinanza impugnata che il ricorrente, già funzionario di grado A7 presso la direzione generale «Sviluppo» della Commissione, ha presentato a quest’ultima, con nota del 20 ottobre 2010, una domanda ex articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, affinché gli fossero comunicati i codici di accesso per la connessione al suo sito intranet.

3        Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto in quanto irricevibile il ricorso proposto dal ricorrente avverso la decisione della Commissione recante rigetto della sua domanda, sulla base dei motivi illustrati ai punti da 27 a 36 dell’ordinanza medesima:

«27      (...) [A]i fini del deposito dell’originale di qualsiasi atto processuale entro i termini prescritti, l’articolo 34 del regolamento di procedura non consente al rappresentante della parte interessata di apporre due sottoscrizioni autografe distinte, ancorché autentiche, l’una sul documento trasmesso per telefax alla cancelleria del Tribunale e l’altra sull’originale che verrà trasmesso a mezzo posta o consegnato a mani proprie a tale cancelleria (ordinanza del Tribunale del 21 febbraio 2013, Marcuccio/Commissione, F‑113/11, punto 22). Infatti, qualora il rappresentante di una parte si avvalga della facilitazione concessagli dall’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura di inviare entro i termini applicabili “una copia dell’originale firmato di un atto processuale (...) mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale”, tale possibilità è subordinata alla condizione, sine qua non, che questo medesimo “originale firmato dell’atto (...) sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale”, là dove l’aggettivo “firmato” non può che riferirsi all’originale dell’atto introduttivo e non alla copia dell’originale di tale atto.

28      Date tali premesse, qualora risulti che l’originale dell’atto materialmente depositato in cancelleria nei dieci giorni successivi alla sua trasmissione in copia mediante un apparecchio telefax presso il Tribunale non reca una sottoscrizione identica a quella che figura sul documento trasmesso via fax, occorre constatare che alla cancelleria del Tribunale sono pervenuti due atti processuali distinti, ciascuno munito di una sottoscrizione propria, quand’anche entrambe siano state apposte dalla medesima persona. Poiché la trasmissione del testo inviato per telefax non soddisfa i requisiti di certezza del diritto dettati dall’articolo 34 del regolamento di procedura, la data di trasmissione del documento inviato a mezzo telefax non può essere presa in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso (v., in tal senso, sentenza della Corte del 22 settembre 2011, Bell & Ross BV/UAMI, C‑426/10 P, punti 37‑43).

29      Bisogna altresì aggiungere che il termine di ricorso è fissato dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto [dei funzionari dell’Unione europea], al quale il regolamento di procedura del Tribunale non può derogare. Di conseguenza, occorre che l’originale del ricorso sia redatto al più tardi allo scadere di tale termine. In tale ottica, l’invio per telefax non è soltanto una modalità di trasmissione, ma permette anche di dimostrare che l’originale del ricorso pervenuto nella cancelleria del Tribunale fuori termine era stato già redatto entro il termine di ricorso.

30      Nel caso di specie, occorre osservare che il documento presentato come la copia dell’originale dell’atto introduttivo inviato per posta è stato trasmesso alla cancelleria del Tribunale a mezzo telefax il 4 gennaio 2012. Il 13 gennaio 2012 la cancelleria del Tribunale ha ricevuto per posta l’originale dell’atto introduttivo, il cui testo però si differenzia da quello del documento ricevuto per telefax il 4 gennaio 2012, almeno per quanto riguarda la sottoscrizione dell’avvocato. Risulta infatti dall’esame del documento trasmesso per telefax il 4 gennaio 2012 che la sottoscrizione dell’avvocato del ricorrente che ivi figura, anche supponendola autografa, è chiaramente diversa da quella che compare sull’originale dell’atto introduttivo pervenuto per posta nella cancelleria del Tribunale il 13 gennaio 2012. Date tali circostanze, occorre constatare che il documento pervenuto nella cancelleria del Tribunale per telefax il 4 gennaio 2012 e presentato dal ricorrente come la copia dell’originale dell’atto introduttivo trasmesso per posta il 13 gennaio successivo non è una riproduzione dell’originale dell’atto introduttivo. Ne consegue che la data di ricevimento, da parte della cancelleria del Tribunale, del documento trasmesso per telefax non può essere presa in considerazione per valutare se il termine di ricorso, previsto dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto [dei funzionari dell’Unione europea], sia stato rispettato.

31      Occorre infine notare come le condizioni indicate ai punti 27 e 28 della presente ordinanza siano riprese altresì nelle istruzioni pratiche alle parti sul procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale del 25 gennaio 2008, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69, pag. 13), applicabili al momento della proposizione del ricorso. In particolare, il punto 35 di tali istruzioni precisa quanto segue:

“L’originale firmato di ciascun atto processuale dev’essere spedito senza indugio, subito dopo la spedizione previa in forma elettronica, senza apportarvi correzioni o modifiche, anche minime, salvo la correzione dei lapsus calami, che tuttavia devono essere elencati su un foglio separato da inviare unitamente all’originale. Fatta salva quest’ultima eventualità, in caso di divergenza tra l’originale firmato e la copia precedentemente depositata solo la data del deposito dell’originale firmato è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali”.

32      Orbene, nel caso di specie, il rappresentante del ricorrente, malgrado tali istruzioni precise, non ha mai segnalato alla cancelleria del Tribunale l’esistenza di una modifica o il sopravvenire di un caso fortuito tali da costringerlo a sottoscrivere nuovamente l’originale dell’atto introduttivo.

33      Di conseguenza, per decidere sulla ricevibilità del presente ricorso, occorre verificare se l’originale firmato dell’atto introduttivo sia stato depositato presso la cancelleria del Tribunale entro il termine di ricorso, termine che, a norma dell’articolo 91 dello Statuto [dei funzionari dell’Unione europea], deve nella specie essere calcolato a partire dalla data del rigetto implicito del reclamo.

34      Orbene, sul reclamo proposto dal ricorrente e trasmesso per telefax alla Commissione il 25 maggio 2011 si è formata una decisione implicita di rigetto il giorno 25 settembre 2011.

35      Pertanto, il termine per presentare un ricorso, che è di tre mesi, aumentato del termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, con decorrenza dal 25 settembre 2011, è scaduto il 5 gennaio 2012.

36      Poiché l’originale dell’atto introduttivo è pervenuto per posta nella cancelleria del Tribunale il 13 gennaio 2012, ossia dopo la scadenza del termine di ricorso, ne consegue che il presente ricorso, in quanto inteso all’annullamento della decisione controversa, deve essere considerato tardivo».

 Sull’impugnazione

 Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

4        Con atto introduttivo iscritto a ruolo nella cancelleria del Tribunale il 25 luglio 2013, il ricorrente ha proposto l’impugnazione in esame.

5        La Commissione ha depositato la propria comparsa di risposta l’11 ottobre 2013.

6        Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

7        La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e/o infondata;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

8        Ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza (ordinanze del Tribunale del 24 settembre 2008, Van Neyghem/Commissione, T‑105/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑49 e II‑B‑1‑355, punto 21, e del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, T‑114/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑53 e II‑B‑1‑313, punto 10). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.

9        A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, su un accertamento materiale inesatto da parte del Tribunale della funzione pubblica e, il secondo, su un’errata applicazione dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

10      La Commissione sostiene che l’impugnazione è irricevibile, in quanto il ricorrente si limita a richiedere una nuova valutazione dei fatti, di esclusiva competenza del giudice di primo grado. In ogni caso, la Commissione fa valere che l’impugnazione è priva di fondamento.

11      Circa la questione, sollevata dalla Commissione, della ricevibilità dell’impugnazione, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, il giudice di primo grado è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. La valutazione di questi ultimi compiuta dal giudice di primo grado non costituisce pertanto, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi a tale giudice, una questione di diritto, soggetta, in quanto tale, al controllo del Tribunale. Uno snaturamento del genere deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v. sentenza del Tribunale dell’8 settembre 2008, Kerstens/Commissione, T‑222/07 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑37 e II‑B‑1‑267, punti da 60 a 62 e giurisprudenza ivi citata).

12      Nella fattispecie, occorre rilevare che l’impugnazione verte su asseriti accertamenti materiali inesatti del Tribunale della funzione pubblica, che avrebbero determinato l’irricevibilità dell’atto introduttivo di primo grado, e su un’errata applicazione dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica. L’impugnazione deve pertanto essere dichiarata ricevibile.

 Sul primo motivo, vertente su un accertamento materiale inesatto del Tribunale della funzione pubblica

13      Con il primo motivo il ricorrente si limita a censurare il Tribunale della funzione pubblica per avere quest’ultimo erroneamente concluso che le sottoscrizioni apposte sul documento del 4 gennaio 2012, trasmesso per telefax, e sull’originale dell’atto introduttivo del 13 gennaio 2012 non erano identiche.

14      La Commissione sostiene che il motivo è privo di fondamento.

15      Quanto alla relazione tra la sottoscrizione dell’avvocato che rappresenta un ricorrente, risultante su un atto introduttivo inviato per telefax, e quella apposta sull’originale depositato entro i dieci giorni successivi, si deve rilevare che, secondo costante giurisprudenza, quando la sottoscrizione che compare in calce all’atto introduttivo depositato via telefax non è identica a quella riportata sull’originale dell’atto introduttivo successivamente trasmesso, l’atto introduttivo presentato tramite telefax non può essere preso in considerazione ai fini dell’osservanza del termine di ricorso [v. ordinanze del Tribunale del 29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T‑345/11, non pubblicata nella Raccolta, punti da 15 a 17; del 3 ottobre 2012, Tecnimed/UAMI – Ecobrands (ZAPPER‑CLICK), T‑360/10, non pubblicata nella Raccolta, punti da 15 a 17, e del 14 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑229/13 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 14 e 15 e giurisprudenza ivi citata].

16      Orbene, è sufficiente constatare che, nella fattispecie, come emerge chiaramente dal fascicolo di primo grado, la sottoscrizione apposta sul documento del 4 gennaio 2012, trasmesso per telefax, è diversa da quella apposta sull’atto introduttivo depositato il 13 gennaio 2012. Ne consegue che il Tribunale della funzione pubblica ha operato legittimamente e non è incorso in un accertamento materiale inesatto là dove – dopo aver dichiarato che la sottoscrizione del rappresentante del ricorrente, anche supponendola autografa, era, comunque, chiaramente diversa da quella che compariva sull’originale dell’atto introduttivo – non ha tenuto conto del documento del 4 gennaio 2012 per verificare se il termine di ricorso previsto all’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea era stato rispettato e, di conseguenza, ha considerato tardivo l’atto introduttivo depositato il 13 gennaio 2012, perché presentato dopo la scadenza del suddetto termine intervenuta il 5 gennaio 2012. Infatti, secondo la costante giurisprudenza citata supra al punto 15, quando la sottoscrizione di un documento trasmesso per telefax non corrisponde alla sottoscrizione dell’originale dell’atto introduttivo successivamente depositato, tale differenza fa sì che il documento ricevuto per telefax non possa essere preso in considerazione per valutare l’osservanza del termine di ricorso.

17      Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sul secondo motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica

18      Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in sostanza, che, pur a voler ammettere che le due sottoscrizioni non siano identiche, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe applicato in maniera erronea l’articolo 34, paragrafo 6, del proprio regolamento di procedura. Infatti, il ricorrente sostiene che la formulazione di tale articolo riguarda il contenuto dell’atto introduttivo e non la sottoscrizione dell’avvocato, circostanza, questa, che consente al rappresentante di una parte di apporre due sottoscrizioni autografe distinte, l’una sul documento trasmesso per telefax alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica e l’altra sull’atto introduttivo inviato per posta o consegnato a mano in detta cancelleria, purché siano vere e autentiche.

19      La Commissione sostiene che il motivo è privo di fondamento.

20      È giocoforza constatare che l’argomento del ricorrente non merita accoglimento. Infatti, l’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dispone che «la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale (...) perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto (...) sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale». Correttamente dunque il Tribunale della funzione pubblica, ai punti 27 e 28 dell’ordinanza impugnata, dopo aver dichiarato che l’aggettivo «firmato», che compare all’articolo 34, paragrafo 6, del suo regolamento di procedura, non poteva che riferirsi all’originale dell’atto introduttivo e non alla copia dell’originale di tale atto, ha concluso che, «qualora risulti che l’originale dell’atto materialmente depositato in cancelleria nei dieci giorni successivi alla sua trasmissione in copia mediante un apparecchio telefax presso il Tribunale non reca una sottoscrizione identica a quella che figura sul documento trasmesso via fax, occorre constatare che alla cancelleria del Tribunale sono pervenuti due atti processuali distinti, ciascuno munito di una sottoscrizione propria, quand’anche entrambe siano state apposte dalla medesima persona». Poiché l’applicazione restrittiva da parte del Tribunale della funzione pubblica dell’articolo 34, paragrafo 6, del suo regolamento di procedura risponde all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (ordinanza del 14 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, cit., punto 19; v., in tal senso, sentenza della Corte del 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C‑426/10 P, Racc. pag. I‑8849, punto 43 e giurisprudenza ivi citata), il secondo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.

21      Alla luce delle suesposte considerazioni, l’impugnazione dev’essere integralmente respinta in quanto manifestamente infondata.

 Sulle spese

22      Conformemente all’articolo 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

23      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

24      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente nell’ambito dell’impugnazione, sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente giudizio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.

Lussemburgo, 19 dicembre 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.