Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 23 aprile 2015 –
Chatzianagnostou / Consiglio e a.
(causa T‑383/13)
«Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Esperto nazionale distaccato presso la missione Eulex Kosovo – Decisioni di un capomissione su sanzioni disciplinari»
1. Ricorso di annullamento – Legittimazione passiva – Missione di politica di sicurezza e di difesa dell’Unione, non dotata di personalità giuridica – Assenza dello status di organo o organismo dell’Unione – Atti adottati dal capo di una siffatta missione nell’ambito di un procedimento disciplinare – Mancanza di legittimazione passiva – Irricevibilità del ricorso (Art. 263, comma 1, TFUE; Azione comune del Consiglio 2008/124/PESC, artt. 1, 6, 7 e 11) (v. punti 23‑29)
2. Ricorso di annullamento – Legittimazione passiva – Missione di politica di sicurezza e di difesa dell’Unione – Atti adottati dal responsabile di una siffatta missione nell’ambito di un distacco di un esperto nazionale – Imputabilità alle autorità nazionali – Irricevibilità del ricorso – Competenza dei giudici nazionali (Art. 263, comma 1, TFUE; Azione comune del Consiglio 2008/124/PESC, artt. 7, § 4, 8 e 10, § 2) (v. punti 35‑42)
Oggetto
| Domanda di annullamento delle decisioni del 10 maggio 2013 nei procedimenti disciplinari nn. 2/2013 e 6/2013, firmate dal capo della missione Eulex Kosovo. |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | Il signor Antonios Chatzianagnostou sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, dalla Commissione europea e da Eulex Kosovo. |