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Ricorso proposto il 1° ottobre 2015 – VIK / Commissione

(Causa T-576/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e. V. (Essen, Germania) (rappresentante: C. Kahle, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, in base all‘articolo 264 TFUE, la decisione della Commissione europea del 25 novembre 2014 nel procedimento «Aiuti di stato SA.33995 (2013) (ex 2013/NN) — Germania, sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia» C(2014)8786 final, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (GU. L 250, pag. 122 del 25 settembre 2015), avendo la Commissione

qualificato, agli articoli 1, e 3, punto 1, della decisione, come nuovo aiuto di Stato il sostegno per l’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e la riduzione della sovrattassa EEG ai sensi della legge EEG 2012, e

dichiarato, agli articoli 2, 3, punto 2, 6, e 7, l’incompatibilità con il mercato interno del regime speciale di compensazione, disponendo il recupero dell’aiuto;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

Primo motivo: assenza di agevolazioni

La ricorrente sostiene che il regime di compensazione speciale non costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché, con la limitazione della sovrattassa EEG, nessuna agevolazione viene concessa alle imprese utenti ad alto consumo di elettricità.

Secondo motivo: assenza di selettività

La ricorrente sostiene, inoltre , che il regime di compensazione speciale non costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, difettando il requisito della selettività. Le imprese utenti a forte consumo di energia non risulterebbero favorite rispetto ad altri utenti in analoga situazione di fatto e di diritto. La riduzione della sovrattassa EEG sarebbe poi giustificata dalla natura e dalla struttura interna della normativa.

Terzo motivo: Assenza di natura statale

A tale proposito, la ricorrente che né il sistema di perequazione a livello nazionale, né il regime speciale di compensazione della EEG 2012 contenevano un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE non gravando su risorse dello Stato.

Quarto motivo: assenza di restrizioni alla concorrenza

La ricorrente rileva, al riguardo, che la riduzione della sovrattassa EEG persegue solo lo scopo di compensare uno svantaggio competitivo, di cui soffrono le imprese utenti a forte consumo di energia rispetto agli utenti in altri paesi a causa dell’imposizione della sovrattassa EEG.

Quinto motivo : compatibilità dell’aiuto con il mercato interno

La ricorrente sostiene che la riduzione della sovrattassa, anche qualora dovesse essere qualificata come aiuto di Stato, sarebbe compatibile con il mercato interno. Detta riduzione non distorcerebbe la concorrenza, bensì compenserebbe uno svantaggio competitivo delle imprese utenti interessate.

Sesto motivo: inesistenza di nuovo aiuto

La ricorrente sostiene inoltre che, laddove la Corte qualifica il regime speciale di compensazione come aiuto, si tratta di un aiuto esistente, al quale non sarebbe applicabile il procedimento di cui all’articolo 6 del regolamento n. 659/19991 .

Settimo motivo: violazione del principio generale del legittimo affidamento e di certezza del diritto

La ricorrente ritiene, al riguardo, che con l'approvazione della EEG 2012 la convenuta abbia fatto sorgere un legittimo affidamento, che risulterebbe violato dalla decisione finale.

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1 Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).