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Ordinanza del Tribunale del 25 maggio 2016 – Syndial / Commissione

(Causa T-581/15)1

(«Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi ad un procedimento per inadempimento nei confronti dell’Italia – Eventuale violazione delle direttive 2011/92/UE e 1999/13/CE – Bonifica di un ex sito industriale (Cengio-Saliceto) – Diniego di accesso – Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Syndial SpA – Attività Diversificate (San Donato Milanese, Italia) (rappresentanti: L. Acquarone e S. Grassi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e D. Nardi, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE per l’annullamento della decisione della Commissione del 3 agosto 2015 di diniego di accesso ai documenti relativi al procedimento di eventuale inadempimento della Repubblica italiana rispetto ai propri obblighi di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), nonché alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU 1999, L 182, pag. 1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Syndial SpA – Attività Diversificate è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 398 del 30.11.2015.