Language of document : ECLI:EU:T:2016:337





Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 25 maggio 2016 –
Syndial / Commissione

(causa T‑581/15)

«Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi ad un procedimento per inadempimento nei confronti dell’Italia – Eventuale violazione delle direttive 2011/92/UE e 1999/13/CE – Bonifica di un ex sito industriale (Cengio-Saliceto) – Diniego di accesso – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Oggetto – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione e applicazione restrittive (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 4 e 11 e artt. 1 e 4) (v. punto 28)

2.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2) (v. punti 30, 32, 33)

3.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Applicazione ai documenti relativi ad un procedimento di inadempimento, durante la fase precontenziosa dello stesso – Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso a tutti i documenti del fascicolo amministrativo – Ammissibilità – Limiti (Art. 258, co. 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino) (v. punti 34, 36)

4.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti – Invocazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino) (v. punti 37-39, 45)

5.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti – Nozione – Interesse soggettivo dell’interessato a difendersi – Esclusione (Art. 15 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 2, § 1, e 4, § 3, co. 2) (v. punti 43, 44)

6.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di accordare un accesso parziale ai dati cui non si applicano le eccezioni – Applicazione ai documenti rientranti in una categoria cui si applica una presunzione generale di diniego di accesso – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 6) (v. punti 53, 54)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE per l’annullamento della decisione della Commissione del 3 agosto 2015 di diniego di accesso ai documenti relativi al procedimento di eventuale inadempimento della Repubblica italiana rispetto ai propri obblighi di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), nonché alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU 1999, L 182, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Syndial SpA – Attività Diversificate è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.