Language of document :

Ricorso proposto il 27 febbraio 2015 – Dextro Energy / Commissione

(Causa T-100/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dextro Energy GmbH & Co. KG (Krefeld, Germania) (rappresentanti: M. Hagenmeyer e T. Teufer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) n. 2015/8 della Commissione, del 6 gennaio 2015, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 3, pag. 6);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 1924/20061

La ricorrente sostiene che non sussistono motivi che possano giustificare il diniego di autorizzare le cinque indicazioni, nonostante le cinque valutazioni scientifiche positive espresse dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare al riguardo. Tali cinque indicazioni non violano i principi di nutrizione e di salute generalmente riconosciuti, né trasmettono ai consumatori un messaggio contraddittorio e tale da creare confusione; inoltre, esse non sono né ambigue né ingannevoli.

Secondo motivo, vertente sulla mancanza di proporzionalità

La ricorrente fa valere che è sproporzionato il divieto assoluto di pubblicità, risultante dal rigetto delle domande, tenuto conto dei pareri positivi espressi dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare in merito alle cinque indicazioni sulla salute della ricorrente.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza

La ricorrente sostiene che la convenuta ha rifiutato l’autorizzazione di indicazioni sulla salute non controverse sul piano scientifico, pur avendo autorizzato analoghe indicazioni in passato.

Quarto motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione

Infine, la ricorrente sostiene che il regolamento impugnato non contiene una motivazione sufficiente; non è dato comprendere se la ricorrente abbia preso in considerazione gli argomenti della ricorrente e del pubblico, né se essa abbia esaminato tali argomenti in modo autonomo.

____________

____________

1 Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU 404, del 30.12.2006, pag. 9).