Language of document : ECLI:EU:T:2022:300

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

18 maggio 2022 (*)

«Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Servizio di interesse economico generale – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo – Decisione che dichiara l’aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero – Aiuto per il salvataggio – Compatibilità con il mercato interno – Termine di sei mesi – Proroga – Obbligo di presentare un piano di ristrutturazione o liquidazione – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Esenzione fiscale – Vantaggio – Carattere selettivo – Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri – Lesione della concorrenza – Durata eccessiva del procedimento – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio di buon andamento dell’amministrazione»

Nella causa T‑593/20,

Tirrenia di navigazione SpA, con sede in Roma (Italia), rappresentata da B. Nascimbene e F. Rossi Dal Pozzo, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Braga da Cruz e D. Recchia, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da J. Svenningsen, presidente, R. Barents (relatore) e T. Pynnä, giudici,

cancelliere: E. Coulon

vista la fase scritta del procedimento,

vista la mancata presentazione ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, di una domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, a norma dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Tirrenia di navigazione SpA (in prosieguo: la «ricorrente» o la «Tirrenia») chiede l’annullamento della decisione (UE) 2020/1412 della Commissione, del 2 marzo 2020, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (11/C) (ex 11/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Tirrenia di Navigazione e della sua acquirente Compagnia Italiana di Navigazione (GU 2020, L 332, pag. 45; in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti

 Convenzioni iniziali

2        Dalla decisione controversa risulta che l’ex gruppo Tirrenia SpA, che è a lungo appartenuto alla Repubblica italiana tramite la Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi SpA, comprendeva inizialmente sei società, ossia la Tirrenia, l’Adriatica di Navigazione SpA (in prosieguo: l’«Adriatica»), la Caremar – Campania Regionale Marittima SpA (in prosieguo: la «Caremar»), la Saremar – Sardegna Regionale Marittima SpA (in prosieguo: la «Saremar»), la Siremar – Sicilia Regionale Marittima SpA (in prosieguo: la «Siremar») e la Toremar – Toscana Regionale Marittima SpA (in prosieguo: la «Toremar»). Tali società fornivano servizi di trasporto marittimo sulla base di contratti di servizio pubblico conclusi con la Repubblica italiana nel 1991 e rimasti in vigore per 20 anni, dal gennaio 1989 al dicembre 2008 (in prosieguo: le «convenzioni iniziali»). Con tali convenzioni iniziali, che avevano lo scopo di garantire la regolarità e l’affidabilità dei servizi marittimi di trasporto, la Repubblica italiana ha concesso aiuti finanziari sotto forma di sovvenzioni corrisposte direttamente a ciascuna compagnia del gruppo Tirrenia. Nel 2004 la Tirrenia si è fusa con l’Adriatica, che operava numerose rotte tra, da un lato, l’Italia e, dall’altro, l’Albania, la Croazia, la Grecia e il Montenegro.

3        Quanto alla Tirrenia, essa fornisce servizi di trasporto marittimo su diverse linee di trasporto misto (passeggeri, automobili e autocarri) oltre che su alcune linee di trasporto merci, principalmente tra l’Italia continentale e la Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti, nonché tra la Sardegna e la Sicilia.

4        Il 6 agosto 1999 la Commissione delle Comunità europee ha avviato il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione all’aiuto erogato sulla base delle convenzioni iniziali alle sei società menzionate al precedente punto 2 e che formavano all’epoca il gruppo Tirrenia.

5        Durante il procedimento d’indagine, le autorità italiane hanno richiesto di scomporre il caso relativo al gruppo Tirrenia per dare priorità al raggiungimento di una decisione finale in relazione alla Tirrenia. Detta richiesta era motivata dalla volontà delle autorità italiane di procedere alla privatizzazione del gruppo, cominciando proprio dalla Tirrenia, e dall’intento di accelerare detto processo in riferimento a tale impresa.

6        La Commissione ha accolto tale richiesta e, con la decisione 2001/851/CE, del 21 giugno 2001, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alla compagnia marittima Tirrenia di Navigazione (GU 2001, L 318, pag. 9), ha chiuso il procedimento avviato in merito agli aiuti erogati alla Tirrenia, dichiarandoli compatibili, fatto salvo il rispetto di taluni impegni assunti dalle autorità italiane.

7        Con la decisione 2005/163/CE, del 16 marzo 2004, relativa agli aiuti di [S]tato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) (GU 2005, L 53, pag. 29), la Commissione ha dichiarato che la compensazione concessa dalla Repubblica italiana alle società del gruppo Tirrenia diverse dalla Tirrenia stessa era parzialmente compatibile con il mercato interno, fatto salvo il rispetto di impegni assunti dalle autorità italiane, e parzialmente incompatibile con il mercato interno.

8        Con la sentenza del 4 marzo 2009, Tirrenia di Navigazione e a./Commissione (T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04, non pubblicata, EU:T:2009:48), il Tribunale ha annullato la decisione 2005/163 per insufficienza di motivazione.

 Proroga delle convenzioni iniziali

9        Le convenzioni iniziali, che dovevano scadere il 31 dicembre 2008, sono state prorogate di un anno. In vista della privatizzazione delle società del gruppo Tirrenia, la società madre Tirrenia ha proceduto al trasferimento della partecipazione delle società regionali (ad eccezione della Siremar), senza corresponsione di corrispettivo. La Caremar doveva essere trasferita alla Regione Campania (Italia) la quale doveva successivamente trasferirla alla Regione Lazio (Italia), la Saremar doveva essere trasferita alla Regione autonoma della Sardegna (Italia) e la Toremar alla Regione Toscana (Italia).

10      La legge del 27 febbraio 2009, n. 14 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (GURI n. 49, del 28 febbraio 2009), prevedeva che entro il 31 dicembre 2009 dovevano essere concordate nuove convenzioni tra, da un lato, la Repubblica italiana e, dall’altro, la Tirrenia e la Siremar. Analogamente, i servizi regionali dovevano essere istituiti nel quadro di «contratti di servizio pubblico» che dovevano essere conclusi dalla Saremar, dalla Toremar e dalla Caremar con le autorità regionali entro, rispettivamente, il 31 dicembre 2009 (con la Regione autonoma della Sardegna e la Regione Toscana) e il 28 febbraio 2010 (con la Regione Campania e la Regione Lazio). Il progetto di nuove convenzioni di servizio pubblico doveva quindi costituire oggetto di una procedura di gara con le società stesse e quindi essere firmato con gli acquirenti al momento della finalizzazione della privatizzazione di ciascuna società. A tale scopo, le convenzioni iniziali, che erano già state prorogate fino al 30 settembre 2010, sono state nuovamente prorogate dal 1° ottobre 2010 fino al completamento dei processi di privatizzazione della Tirrenia e della Siremar.

 Privatizzazione della Tirrenia e conclusione della nuova convenzione

11      Nel settembre 2010 è stata avviata una procedura di gara per trovare un acquirente per il ramo d’azienda della Tirrenia associato alla nuova convenzione per la fornitura di servizi marittimi per un periodo di otto anni in cambio di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico. La procedura di gara interessava soltanto gli attivi e i contratti necessari per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico specificati nella nuova convenzione da concludere con l’acquirente. Era previsto che il rimanente patrimonio della Tirrenia utilizzato per altre finalità (quali navi, beni immobili e opere d’arte) fosse venduto mediante procedure distinte. Inoltre, la procedura di gara non riguardava le passività della Tirrenia, cosicché nessuno dei debiti maturati dall’impresa fino alla data della vendita è stato trasferito all’acquirente. Ne consegue che, secondo la decisione controversa, la Tirrenia, in amministrazione straordinaria, continuava a esistere sebbene come soggetto distinto, con l’obiettivo primario di essere liquidata una volta rimborsati tutti i suoi creditori.

12      In considerazione del fatto che la sua offerta è stata selezionata in esito alla procedura di gara, il 25 luglio 2011 la Compagnia Italiana di Navigazione SpA (in prosieguo: la «CIN») ha firmato il contratto per l’acquisizione del ramo d’azienda della Tirrenia. La nuova convenzione tra la Repubblica italiana e la CIN è stata firmata il 18 luglio 2012. In forza di tale convenzione, la proprietà del ramo d’azienda della Tirrenia è stata trasferita dalla Repubblica italiana alla CIN.

 Procedimento amministrativo

13      A seguito di numerose denunce ricevute dalla Commissione, quest’ultima, il 5 ottobre 2011, ha avviato un procedimento d’indagine formale, conformemente all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nei confronti di diverse misure adottate dalla Repubblica italiana a favore di varie compagnie dell’ex gruppo Tirrenia, ossia la Tirrenia, l’Adriatica, la Caremar, la Saremar, la Siremar e la Toremar (in prosieguo: la «decisione del 2011»). L’indagine condotta dalla Commissione ha riguardato, tra l’altro, le compensazioni concesse alla Tirrenia per la gestione di diverse rotte marittime a partire dal 1° gennaio 2009 e il processo di privatizzazione che aveva portato all’acquisizione del ramo d’azienda della Tirrenia da parte della CIN. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito alle misure oggetto del procedimento d’indagine.

14      Numerose osservazioni sono state depositate da diverse società. Esse sono state trasmesse alle autorità italiane, che non hanno presentato osservazioni in risposta.

15      Il 10 gennaio 2012, le autorità italiane hanno notificato il progetto dei contratti di servizio pubblico che il futuro acquirente della Tirrenia e della Siremar sarebbe stato tenuto a firmare e sulla base del quale avrebbe ricevuto una compensazione. Con lettere del 24 gennaio, 4 febbraio e 3 luglio 2012, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornirle informazioni aggiuntive. Dette autorità hanno risposto con lettere del 9 febbraio, 11 maggio e 19 luglio 2012. In quest’ultima lettera, la Commissione è stata informata del fatto che la nuova convenzione tra la Repubblica italiana e la CIN era stata firmata il giorno prima.

16      Il 7 novembre 2012, la Commissione ha esteso il procedimento d’indagine, tra l’altro, in relazione alla proroga illegittima dell’aiuto per il salvataggio a favore della Tirrenia e alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa alla CIN, in forza della nuova convenzione conclusa con la Repubblica italiana. Una versione modificata di tale decisione è stata adottata dalla Commissione il 19 dicembre 2012 (in prosieguo: la «decisione del 2012»).

17      A seguito della pubblicazione della decisione del 2012, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentarle le loro osservazioni in merito alle misure oggetto del procedimento d’indagine.

18      Il 5 ottobre 2012 la Commissione ha chiesto all’Ecorys Netherlands BV di fornirle una stima del valore di mercato degli attivi della Tirrenia messi in vendita. La Ecorys Netherlands ha presentato la propria relazione finale il 4 settembre 2013. Tale relazione è stata trasmessa alle autorità italiane il 27 settembre successivo e, con lettera del 17 dicembre 2013, queste ultime hanno presentato le loro osservazioni in merito a tale relazione, accompagnate da una controvalutazione preparata dal loro esperto.

19      Con la decisione (UE) 2018/261, del 22 gennaio 2014, sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore di Saremar (GU 2018, L 49, pag. 22), la Commissione ha chiuso il procedimento d’indagine formale in relazione a varie misure adottate dalla Regione autonoma della Sardegna a favore della Saremar, nell’ambito del quale essa ha, in particolare, qualificato come aiuti di Stato una misura di compensazione degli obblighi di servizio pubblico e un aumento di capitale, ha dichiarato dette misure incompatibili con il mercato interno e ne ha ordinato il recupero. Il ricorso proposto dalla Saremar e dalla Regione autonoma della Sardegna è stato respinto dal Tribunale con sentenze del 6 aprile 2017, Regione autonoma della Sardegna/Commissione (T‑219/14, EU:T:2017:266), e del 6 aprile 2017, Saremar/Commissione (T‑220/14, EU:T:2017:267).

20      Il 12 febbraio 2016, il 29 maggio, il 18 settembre, il 10 ottobre e il 22 novembre 2018, la Grimaldi Euromed SpA ha presentato le proprie osservazioni alla Commissione e, il 17 luglio 2018, ha avuto luogo un incontro tra il rappresentante legale di detta società e i servizi della Commissione, su richiesta della società medesima.

21      Il 25 gennaio, il 29 marzo e il 31 agosto 2018, la Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive alle autorità italiane, che queste ultime le hanno trasmesso il 26 aprile, il 31 maggio, il 2 novembre e l’11 dicembre 2018. Il 23 e il 24 gennaio 2019 si è svolta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità italiane. Nei mesi successivi, le autorità italiane hanno presentato le informazioni aggiuntive richieste durante tale riunione.

22      Diverse misure sono state oggetto di valutazione da parte della Commissione nel contesto del procedimento d’indagine formale avviato con la decisione del 2011 e con quella del 2012, ossia: in primo luogo, la compensazione versata per la fornitura di servizi di interesse economico generale (SIEG) nell’ambito della proroga delle convenzioni iniziali (misura 1); in secondo luogo, la proroga illegittima dell’aiuto per il salvataggio a favore della Tirrenia e della Siremar (misura 2); in terzo luogo, la privatizzazione delle società dell’ex gruppo Tirrenia (misura 3); in quarto luogo, la compensazione versata per la prestazione del SIEG nell’ambito delle future convenzioni di servizio pubblico (misura 4); in quinto luogo, la priorità nell’assegnazione degli accosti (misura 5); in sesto luogo, le misure di cui alla legge del 1° ottobre 2010, n. 163 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. (…) (GURI n. 233, del 5 ottobre 2010) (misura 6), e, in settimo luogo, le misure supplementari adottate dalla Regione autonoma della Sardegna a favore della Saremar (misura 7).

23      Il 2 marzo 2020 la Commissione ha adottato la decisione controversa, chiudendo in tal modo il procedimento d’indagine formale. Dalla decisione controversa risulta che essa riguarda soltanto talune misure di aiuto concesse a favore della Tirrenia e della CIN, vale a dire le misure da 1 a 6 descritte al precedente punto 22. Tutte le altre misure di cui alle decisioni del 2011 e del 2012 sono state oggetto di indagini separate, le quali non sono oggetto della decisione controversa e riguardano altre società dell’ex gruppo Tirrenia.

24      L’articolo 2 della decisione controversa è così formulato:

«1.      La proroga dell’aiuto per il salvataggio[,] dall’11 luglio 2011 al 18 settembre 2012, costituisce un aiuto a favore di Tirrenia ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. L’aiuto di Stato è stato attuato illegalmente dall’Italia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

2.      L’aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che ammonta a 25 203 063,89 [euro], è incompatibile con il mercato interno».

25      L’articolo 3 della decisione controversa dispone quanto segue:

«1.      L’esenzione dalle imposte indirette sul trasferimento di Caremar, Saremar e Toremar e del ramo d’azienda di Tirrenia rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna e Toscana e a CIN costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. L’aiuto di Stato è stato attuato illegalmente dall’Italia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

2.      L’esenzione dall’imposta sul reddito delle società per i proventi derivanti dalla vendita del ramo d’azienda di Tirrenia a CIN costituisce un aiuto di Stato a favore di Tirrenia ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. L’aiuto di Stato è stato attuato illegalmente dall’Italia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

3.      L’aiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo è incompatibile con il mercato interno.

4.      Al momento dell’adozione della presente decisione, l’Italia non ha ancora erogato l’aiuto di cui al paragrafo 2 del presente articolo».

26      L’articolo 4 della decisione controversa così recita:

«1.      L’utilizzo per fini di liquidità dei fondi per l’ammodernamento delle navi costituisce un aiuto di Stato a favore di Tirrenia ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. L’aiuto di Stato è stato attuato illegalmente dall’Italia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

2.      L’aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che ammonta a 11 421 300 [euro], è incompatibile con il mercato interno».

27      Ai sensi dell’articolo 6 della decisione controversa:

«1.      L’Italia procede al recupero degli aiuti incompatibili di cui agli articoli 2, 3 e 4 presso i beneficiari, nella misura in cui sono stati erogati.

2.      Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati posti a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo.

3.      Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (…).

4.      Sulla base delle informazioni a sua disposizione la Commissione riconosce che il beneficiario ha già rimborsato il capitale dell’aiuto di cui all’articolo 2.

5.      L’Italia annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto di cui all’articolo 3, paragrafo 2, con effetto alla data di adozione della presente decisione».

28      L’articolo 7 della decisione controversa dispone quanto segue:

«1.      Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 6 è immediato ed effettivo.

2.      L’Italia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica».

 Conclusioni delle parti

29      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione controversa e, più precisamente, i suoi articoli da 2 a 4;

–        in subordine, annullare gli articoli 6 e 7 della decisione controversa che ordinano il recupero dei presunti aiuti e che dichiarano tale recupero immediato ed effettivo;

–        condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.

30      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese di giudizio.

 In diritto

31      A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 107 e dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nonché degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti»), a causa dell’assenza di informazioni riguardanti la procedura di ristrutturazione o di liquidazione della Tirrenia. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE con riferimento alle esenzioni dal pagamento di alcune imposte. Il terzo motivo verte sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’amministrazione, nonché sul principio di tutela del legittimo affidamento in relazione alla durata del procedimento.

 Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dellarticolo 107 e dellarticolo 108, paragrafo 2, TFUE nonché degli orientamenti sullaiuto per il salvataggio

32      Nell’ambito del primo motivo di ricorso, la ricorrente contesta la decisione controversa nella parte in cui, ai punti da 487 a 491 di quest’ultima, la Commissione avrebbe affermato che, in assenza di informazioni riguardanti la procedura di ristrutturazione o di liquidazione della Tirrenia, l’aiuto per il salvataggio doveva essere considerato illegittimo e incompatibile con le norme del Trattato FUE.

33      Secondo la ricorrente, dalla decisione controversa emergerebbe espressamente che la Commissione avrebbe riconosciuto che ogni rilevante elemento d’informazione circa il successivo svolgimento del processo di privatizzazione, il quale, in relazione al caso di specie, costituirebbe l’essenza stessa del piano di ristrutturazione ai sensi degli orientamenti, le sarebbe stato costantemente e regolarmente comunicato nel quadro del procedimento.

34      La ricorrente afferma che, allo scadere del periodo di sei mesi contemplato al punto 25, lettera c), degli orientamenti, le autorità italiane avrebbero comunicato alla Commissione che la prima rata del prestito garantito era stata erogata il 28 febbraio 2011 e l’avrebbero informata del fatto che era possibile, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura di liquidazione dei complessi aziendali della Tirrenia e della Siremar, che le società beneficiarie avessero provveduto all’integrale restituzione del prestito alla scadenza del termine previsto per il 28 agosto 2011. Tale informazione sarebbe stata, inoltre, disponibile sul sito Internet dell’amministrazione di tali due società. Peraltro, ciascuno dei rilevanti elementi d’informazione circa il successivo svolgimento del processo di privatizzazione sarebbe stato costantemente e regolarmente comunicato alla Commissione nel quadro del parallelo procedimento in materia di concentrazione COMP/M.6362-CIN/Tirrenia Business Branch, conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1).

35      A tal riguardo, la ricorrente ricorda che, il 21 novembre 2011, la CIN e i suoi soci avrebbero formalmente notificato alla Commissione l’acquisizione del controllo congiunto del ramo d’azienda della Tirrenia preposto all’erogazione del SIEG, consistente nella garanzia di continuità territoriale con le principali aree insulari della penisola italiana, e avrebbero sottoposto, il 19 dicembre 2011, una proposta di impegni al fine di porre rimedio alle criticità concorrenziali individuate dalla Commissione, impegni che sarebbero stati tuttavia considerati inadeguati. Il 18 gennaio 2012 la Commissione, alla scadenza del termine stabilito per lo svolgimento della fase I del procedimento, previsto dal regolamento n. 139/2004, avrebbe adottato una decisione con la quale avrebbe disposto l’avvio di un’indagine approfondita, indagine che sarebbe stata chiusa a motivo dell’abbandono dell’operazione di concentrazione progettata. Tuttavia, gli elementi acquisiti dalla Commissione nell’ambito di tale operazione le avrebbero consentito di venire a conoscenza del progetto di liquidazione della Tirrenia e di valutarli adeguatamente in funzione del procedimento.

36      In tal senso, conformemente alla giurisprudenza, la Commissione avrebbe dovuto tener conto, nel quadro della compatibilità degli aiuti concessi, delle conseguenze di un’operazione di concentrazione che essa stava valutando nell’ambito di un altro procedimento.

37      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

38      A tal riguardo, dai punti da 486 a 491 della decisione controversa risulta quanto segue:

«(486)      La garanzia è stata attivata l’11 luglio 2011 e Tirrenia ha rimborsato l’intero importo dovuto allo Stato soltanto il 18 settembre 2012 (...). Di conseguenza, l’Italia non ha potuto dimostrare che il prestito era stato rimborsato integralmente e/o che la garanzia era stata revocata entro il periodo di sei mesi scaduto il 28 agosto 2011.

(487)            Secondo le informazioni fornite dall’Italia (...) nel corso del procedimento di indagine formale, sul sito di Tirrenia in [amministrazione straordinaria] era disponibile un piano di liquidazione relativo a Tirrenia prima della scadenza del termine di sei mesi previsto dagli orientamenti (...). Inoltre l’Italia sostiene di aver sempre tenuto la Commissione aggiornata in merito ai progressi del processo di privatizzazione del ramo d’azienda di Tirrenia.

(488)            Le informazioni incluse nel fascicolo della Commissione confermano che le autorità italiane hanno in effetti aggiornato la Commissione in merito alla privatizzazione in corso del ramo d’azienda di Tirrenia. Inoltre l’Italia ha confermato altresì l’intenzione di Tirrenia di rimborsare l’aiuto per il salvataggio prima della scadenza del termine di sei mesi utilizzando i proventi della privatizzazione. Tuttavia, le autorità italiane non hanno formalmente presentato alla Commissione un piano di ristrutturazione o liquidazione. All’epoca la Commissione non era a conoscenza del fatto che il piano di liquidazione fosse stato pubblicato sul sito Internet di Tirrenia in [amministrazione straordinaria]. Inoltre, il fatto di informare la Commissione in merito al processo di privatizzazione del ramo d’azienda di Tirrenia non può sostituire l’obbligo di presentazione formale di un piano di liquidazione. Più specificamente, alla Commissione deve essere data la possibilità di valutare se tale piano di liquidazione rispetta gli orientamenti (...) e quindi l’Italia avrebbe dovuto presentarlo formalmente.

(489)            Inoltre la Commissione osserva che il 5 ottobre 2011 aveva inviato una lettera nella quale chiedeva all’Italia di confermare di aver soddisfatto i requisiti degli orientamenti (...) e della decisione del 2010. La Commissione ha inviato una lettera di sollecito all’Italia il 28 novembre 2011 e ha ricevuto una risposta dalle autorità italiane il 12 dicembre 2011. Pertanto, per quanto riguarda la Commissione, fino a quest’ultima data (e quindi dopo la scadenza del periodo di sei mesi) l’Italia non aveva presentato né i) prove del fatto che il prestito era stato rimborsato integralmente e/o che la garanzia era stata revocata, né ii) un piano di ristrutturazione (o liquidazione).

(490)            Nella risposta alla lettera della Commissione del 5 ottobre 2011, l’Italia ha confermato che l’intenzione era quella di rimborsare l’importo prima del 28 agosto 2011 ma che il processo di privatizzazione era stato ritardato a causa della necessità di ottenere l’approvazione della concentrazione da parte della Commissione. Poiché per rimborsare lo Stato erano necessari i proventi della privatizzazione, non è stato possibile effettuare tale rimborso prima della scadenza del termine previsto del 28 agosto 2011. La Commissione sottolinea che nella lettera del 12 dicembre 2011 le autorità italiane non hanno fatto affatto riferimento al piano di liquidazione di Tirrenia che secondo le osservazioni presentate successivamente da dette autorità sarebbe già stato reso accessibile al pubblico prima del 28 agosto 2011. Al contrario l’Italia ha soltanto cercato di spiegare perché il rimborso non poteva essere effettuato prima della scadenza del periodo di sei mesi. Tuttavia, se le autorità italiane avessero presentato alla Commissione un piano di ristrutturazione o liquidazione prima del 28 agosto 2011, esse non avrebbero dovuto fornire tali spiegazioni. La Commissione considera tale circostanza un’ulteriore prova del fatto che l’Italia non ha presentato un piano di ristrutturazione o liquidazione entro il periodo di sei mesi previsto.

(491)            Alla luce di quanto precede, essendo la Commissione a conoscenza del processo di privatizzazione ma non di un piano di liquidazione dettagliato, l’Italia non ha rispettato l’impegno di cui alla decisione del 2010 di comunicare alla Commissione un piano di ristrutturazione (o liquidazione) entro sei mesi dall’autorizzazione dell’aiuto per il salvataggio. Di conseguenza, dalla scadenza del periodo di sei mesi, ossia a partire dal 28 agosto 2011, l’aiuto per il salvataggio deve essere considerato un aiuto illegale e incompatibile. La Commissione ritiene che l’aiuto per il salvataggio illegalmente prorogato non possa essere considerato compatibile per altri motivi, in quanto non soddisfa né le condizioni pertinenti degli orientamenti (...) né quelle della disciplina SIEG del 2011 (...)».

39      In via preliminare, occorre ricordare che i punti 25 e 26 degli orientamenti sono così formulati:

«25.      Perché possano essere autorizzati dalla Commissione, gli aiuti per il salvataggio, di cui alla definizione del punto 15, devono:

a)      consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti. In entrambi i casi, il prestito deve essere gravato da un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione. I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a 6 mesi dall’erogazione all’impresa della prima tranche;

(…)

26.      Qualora lo Stato membro presenti, entro 6 mesi dalla data dell’autorizzazione, o, nel caso di aiuto non notificato, dall’attuazione della misura, un piano di ristrutturazione, il termine per il rimborso del prestito o per la cessazione della garanzia viene prorogato fino al momento dell’adozione da parte della Commissione di una decisione in merito al piano, a meno che la Commissione non decida che una tale proroga sia ingiustificata».

40      Il punto 15 degli orientamenti, al quale rinvia il punto 25 degli stessi, definisce gli aiuti per il salvataggio nei seguenti termini:

«Gli aiuti per il salvataggio sono, per loro stessa natura, una forma di assistenza temporanea e reversibile. Il loro obiettivo principale è quello di consentire di mantenere in attività un’impresa in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Come principio generale, gli aiuti per il salvataggio consentono di sostenere temporaneamente un’impresa che si trovi a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria, che si manifesta in un’acuta crisi di liquidità o nell’insolvenza tecnica. Un tale sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all’origine delle difficoltà e per elaborare un piano idoneo a porvi rimedio. Inoltre, gli aiuti per il salvataggio devono essere limitati al minimo necessario. In altre parole, l’aiuto per il salvataggio offre una breve tregua, non superiore a 6 mesi, alle imprese in difficoltà. L’aiuto deve consistere in un sostegno finanziario reversibile, in forma di garanzie sui prestiti o di prestiti ad un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione. Le misure strutturali che non richiedono un intervento immediato, quali ad esempio la partecipazione irreversibile e automatica dello Stato nei fondi propri dell’impresa, non possono essere finanziate con aiuti per il salvataggio».

41      A tal riguardo, anzitutto, occorre constatare che, almeno formalmente, nessuna delle condizioni alternative di cui al punto 25, lettera c), degli orientamenti è stata rispettata. Infatti, da un lato, è pacifico tra le parti che, alla data del 28 agosto 2011, vale a dire sei mesi dopo l’erogazione della prima rata del prestito garantito, il 28 febbraio 2011, l’aiuto non era stato rimborsato. Tale aiuto, secondo la ricorrente, sarebbe stato rimborsato il 18 settembre 2012.

42      Dall’altro lato, alla data del 28 agosto 2011 le autorità italiane non avevano presentato ufficialmente alla Commissione alcun piano di ristrutturazione o liquidazione, come rilevato al punto 488 della decisione controversa.

43      Orbene, tali constatazioni non sono rimesse in discussione dagli argomenti addotti dalla ricorrente. In primo luogo, la ricorrente non ha dimostrato che, contrariamente a quanto esposto al punto 488 della decisione controversa, la Commissione sarebbe stata a conoscenza dell’esistenza del piano di ristrutturazione o liquidazione pubblicato sul suo sito Internet, anche ipotizzando che detto piano fosse ivi pubblicato all’epoca e che una siffatta pubblicazione, portata a conoscenza della Commissione, possa bastare ai fini del rispetto delle condizioni di cui al punto 25, lettera c), degli orientamenti. Nello stesso senso, occorre rilevare che, nella loro lettera del 12 dicembre 2011, in risposta alle richieste di informazioni della Commissione, le autorità italiane non hanno fatto alcun riferimento all’esistenza di un piano di ristrutturazione o liquidazione che avrebbe potuto essere accessibile alla data del 28 agosto 2011.

44      In secondo luogo, nonostante il fatto che la Commissione abbia potuto disporre di elementi d’informazione circa il processo di privatizzazione in corso, tale circostanza, anche ipotizzando che detti elementi implichino la conoscenza di una liquidazione della Tirrenia, non può equivalere alla presentazione formale di un piano di ristrutturazione o liquidazione sul quale la Commissione sarebbe stata in grado di prendere posizione.

45      In terzo luogo, per quanto riguarda l’asserita disponibilità di informazioni rilevanti trasmesse alla Commissione nell’ambito del suo esame relativo alla procedura di concentrazione COMP/M.6362-CIN/Tirrenia Business Branch, basta osservare che, secondo la ricorrente stessa, la notifica della concentrazione di cui trattasi sarebbe stata effettuata il 21 novembre 2011, vale a dire diversi mesi dopo la scadenza, il 28 agosto 2011, del termine di sei mesi previsto dal punto 25, lettera c), degli orientamenti. Peraltro, neppure la trasmissione alla Commissione, nell’ambito dell’esame di tale procedura di concentrazione, degli elementi d’informazione relativi allo svolgimento del processo di privatizzazione della Tirrenia può equivalere alla presentazione formale, da parte della Repubblica italiana, di un piano di ristrutturazione o liquidazione ai sensi degli orientamenti.

46      Dalle considerazioni che precedono risulta che il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

 Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dellarticolo 107, paragrafo 1, TFUE con riferimento alle esenzioni dal pagamento di alcune imposte

47      Nell’ambito del secondo motivo di ricorso, la ricorrente contesta la decisione controversa, in particolare i punti 420 e seguenti, nella parte in cui le verrebbe addebitato di aver beneficiato di esenzioni dall’imposta di registro, dalla tassa di iscrizione nel registro fondiario e dalla tassa ipotecaria (in prosieguo: le «imposte indirette») nonché di un’esenzione dall’imposta sui proventi derivanti dal trasferimento del ramo d’azienda della Tirrenia alla CIN (in prosieguo: l’«imposta sul reddito»). Sulla questione dell’esenzione dall’imposta sul reddito, la ricorrente critica la decisione controversa per il fatto di considerare che detta esenzione comporti un vantaggio economico selettivo, poiché i proventi di una vendita di beni o di un’attività sarebbero normalmente presi in considerazione nel calcolo dell’imposta sul reddito.

48      Orbene, secondo la ricorrente, il reddito imponibile di un’impresa potrebbe essere determinato solo alla chiusura della procedura concorsuale per insolvenza e sarebbe costituito dalla differenza tra l’attivo dell’impresa all’inizio della procedura e l’attivo residuo alla fine della procedura.

49      Poiché, come riconoscerebbe la decisione controversa, non sarebbe stato possibile, in tale fase, stabilire se la Tirrenia potesse beneficiare di un’esenzione dall’imposta sul reddito, dato che non sarebbe stato ancora chiaro se le imposte sul reddito fossero o meno dovute al momento della liquidazione della Tirrenia, non si potrebbe considerare concesso alcun aiuto di Stato. Peraltro, in relazione alla compatibilità di un aiuto così definito, la Commissione avrebbe ritenuto, nella decisione controversa, che, successivamente al trasferimento del ramo d’azienda alla CIN, la Tirrenia non abbia più svolto alcun SIEG.

50      Pertanto, non esisterebbe alcun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché, secondo la giurisprudenza, l’aiuto dovrebbe essere considerato concesso nel momento in cui è effettivamente percepito dal beneficiario.

51      Da tali constatazioni la ricorrente conclude che non avrebbe potuto esserle concesso alcun aiuto di Stato, dal momento che l’esenzione dall’imposta sul reddito sarebbe radicalmente condizionata al realizzarsi di eventi futuri ed incerti, tali da aver sino ad ora impedito il consolidamento di ogni vantaggio nei suoi confronti e da rendere eventuale, come riconoscerebbe la decisione controversa, che un tale vantaggio possa prodursi in futuro.

52      Inoltre, non sarebbero soddisfatte due delle condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, vale a dire la condizione relativa all’incidenza sugli scambi all’interno dell’Unione europea, in quanto la Tirrenia non parteciperebbe più agli scambi, e la condizione relativa al fatto di falsare o minacciare di falsare la concorrenza, poiché la Tirrenia non deterrebbe più alcuna posizione sul mercato nazionale che possa risultare mantenuta o incrementata, con la conseguente diminuzione delle possibilità per le imprese con sede in altri Stati membri di penetrare nel mercato italiano.

53      Pertanto, laddove l’elemento di vantaggio ravvisato nell’esenzione condizionata dall’imposta di cui trattasi dovesse in futuro concretizzarsi, ciò avverrebbe in favore di un soggetto estraneo ad ogni attività economica ed in procinto di estinguersi nella sua stessa soggettività giuridica.

54      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

55      In via preliminare, occorre esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nel suo controricorso rispetto all’asserita mancanza di contestazione, da parte della ricorrente, della decisione controversa per quanto riguarda le esenzioni accordate in relazione alle imposte indirette, in quanto nessun argomento sarebbe stato dedotto al riguardo.

56      A tal proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 76, primo comma, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti, e detta indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa onde consentire al convenuto di predisporre la propria difesa e al Tribunale di decidere sul ricorso. Lo stesso deve ritenersi valido per le conclusioni, che devono essere integrate con i mezzi e gli argomenti che consentano, sia al convenuto sia al giudice, di valutarne la fondatezza (sentenza del 7 luglio 1994, Dunlop Slazenger/Commissione, T‑43/92, EU:T:1994:79, punto 183; v. altresì, in tal senso, sentenza del 19 gennaio 2017, Commissione/Frieberger e Vallin, T‑232/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:15, punto 34).

57      Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo stesso dell’atto introduttivo (ordinanza del 29 novembre 1993, Koelman/Commissione, T‑56/92, EU:T:1993:105, punto 21, e sentenza del 18 settembre 1996, Asia Motor France e a./Commissione, T‑387/94, EU:T:1996:120, punto 106).

58      Orbene, è giocoforza constatare che, nella presente causa, l’atto introduttivo non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di detto statuto, e dell’articolo 76, primo comma, lettera d), del regolamento di procedura, poiché la ricorrente non ha sviluppato, come correttamente sottolineato dalla Commissione, alcun argomento nei confronti della decisione controversa per quanto riguarda le esenzioni accordate in relazione alle imposte indirette.

59      Infatti, sebbene la ricorrente ribadisca, nella sua replica, di contestare anche la qualificazione, nella decisione controversa, delle esenzioni accordate in relazione alle imposte indirette, essa si limita a fare tale affermazione senza sviluppare alcun argomento a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione controversa a tal riguardo.

60      Da quanto precede risulta che si deve accogliere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione a motivo dell’assenza di una qualsivoglia censura invocata dalla ricorrente per quanto riguarda le esenzioni accordate in relazione alle imposte indirette.

61      Occorre, pertanto, esaminare l’argomento della ricorrente diretto contro la decisione controversa, nella parte in cui la Commissione avrebbe considerato che le eventuali esenzioni dall’imposta sul reddito sui proventi derivanti dal trasferimento del ramo d’azienda della Tirrenia alla CIN fossero illegittimi e incompatibili con le norme del Trattato FUE.

62      Il punto 111, lettera b), della decisione controversa è così formulato:

«Inoltre, l’articolo 1 della legge [n. 163/]2010 prevedeva anche quanto segue:

(…)

b)      l’articolo 19-ter del decreto-legge [n.] 135/2009, convertito, con modificazioni, nella legge del 2009, è modificato dall’introduzione del comma 24 bis, in base al quale tutti gli atti e le operazioni ufficiali nell’attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 15 della legge del 2009 beneficiano dell’esenzione fiscale. Questi commi riguardano la liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso la privatizzazione del gruppo Tirrenia, compresa la fase preparatoria, ossia il trasferimento delle imprese regionali alle rispettive regioni».

63      I punti da 420 a 426 della decisione controversa così recitano:

«(420)      Alla luce di quanto precede, la Commissione valuterà pertanto solo se Tirrenia (in [amministrazione straordinaria]) abbia beneficiato di eventuali esenzioni dall’imposta di registro, dalle tasse di iscrizione al registro fondiario e ipotecaria e dall’imposta di bollo (“le imposte indirette”) per entrambe le serie di trasferimenti e di eventuali esenzioni dall’imposta sul reddito delle società sui proventi derivanti dal trasferimento del ramo d’azienda di Tirrenia a CIN.

(421)            Risorse statali: un’esenzione fiscale comporta per definizione una rinuncia a risorse statali. Inoltre, poiché sono state concesse in virtù della legge [n. 163/]2010 (...), queste esenzioni sono anche imputabili allo Stato.

(422)            Selettività: poiché sono concesse solo per le operazioni e gli atti relativi alla privatizzazione dell’ex gruppo Tirrenia, le esenzioni fiscali sono selettive. L’Italia non ha sostenuto né dimostrato che le esenzioni fiscali non sono selettive.

(423)            Vantaggio economico: per quanto riguarda le imposte indirette, Tirrenia è stata esentata dal pagamento di tali imposte per le operazioni e gli atti concernenti entrambe le serie di trasferimenti di cui al [punto] 416 (alle Regioni e a CIN) e ha quindi beneficiato di un vantaggio economico pari alle imposte normalmente dovute per questi tipi di operazioni e atti ai sensi del diritto nazionale.

(424)            Inoltre, per quanto riguarda il trasferimento del ramo d’azienda di Tirrenia a CIN, la Commissione osserva che tale trasferimento è stato effettuato a fronte di un corrispettivo (380 100 000 [euro]) versato da CIN. I proventi di tale operazione sarebbero soggetti di norma all’imposta sul reddito delle società. L’esenzione da tale imposta costituisce un vantaggio economico poiché i proventi di una vendita di beni o di un’attività sono normalmente presi in considerazione nel calcolo dell’imposta sul reddito delle società. La Commissione sottolinea che questa conclusione non è pregiudicata dal fatto che in questa fase non è ancora possibile stabilire se Tirrenia beneficerà in pratica dell’esenzione dall’imposta sul reddito, dato che non è ancora chiaro se le imposte sul reddito saranno dovute al momento della completa liquidazione di Tirrenia.

(425)            Incidenza sugli scambi: per i motivi descritti ai [punti] 310 e 311, la Commissione ritiene che l’esenzione da determinate imposte concessa a Tirrenia sia suscettibile di incidere sugli scambi all’interno dell’Unione e di falsare la concorrenza nel mercato interno.

(426)            Conclusioni: le esenzioni i) dalle imposte indirette per le operazioni e gli atti relativi ai trasferimenti di Caremar, Saremar, Toremar e del ramo d’azienda di Tirrenia ai rispettivi acquirenti e ii) dall’imposta sul reddito delle società relativa ai proventi derivanti dal trasferimento del ramo d’azienda di Tirrenia a CIN, che sono state concesse dalla legge [n. 163/]2010, costituiscono aiuti di Stato a favore di Tirrenia».

64      In via preliminare occorre constatare che, come del resto correttamente rilevato dalla Commissione, la ricorrente invoca due censure distinte, vale a dire, da un lato, l’assenza di vantaggio per il motivo che l’esenzione fiscale sarebbe condizionata al realizzarsi di eventi futuri ed incerti e, dall’altro, l’assenza di vantaggio in quanto quest’ultimo non sarebbe idoneo a pregiudicare gli scambi all’interno dell’Unione e a falsare la concorrenza.

65      Per quanto riguarda la prima censura, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, spetta alla Commissione fornire la prova dell’esistenza di un «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, pertanto anche la prova della sussistenza della condizione per la concessione di un vantaggio ai beneficiari. In particolare, la Commissione è tenuta a condurre il procedimento d’indagine sulle misure sotto inchiesta in modo diligente ed imparziale, per poter disporre, all’atto dell’adozione della decisione definitiva sull’esistenza e, se del caso, sull’incompatibilità o sull’illegittimità dell’aiuto, degli elementi il più completi e affidabili possibile a tale scopo (v. sentenza del 4 marzo 2021, Commissione/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

66      Si deve tuttavia rammentare che la nozione di aiuto comprende non soltanto prestazioni positive, ma anche interventi che, sotto forme diverse, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni nel senso stretto del termine, sono della stessa natura e hanno identici effetti. Sono ugualmente considerati aiuti tutti gli interventi statali che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (v. sentenza del 3 aprile 2014, Francia/Commissione, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punto 94 e giurisprudenza ivi citata).

67      Ne deriva che misure nazionali che conferiscono un vantaggio fiscale le quali, pur non comportando un trasferimento di risorse statali, collocano i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti, sono idonee a procurare un vantaggio selettivo ai beneficiari e costituiscono pertanto aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v. sentenza del 4 marzo 2021, Commissione/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

68      Inoltre, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, si deve giudicare che un regime fiscale speciale concede un vantaggio ai suoi beneficiari quando, al momento della sua adozione, può condurre ad un’imposizione inferiore a carico degli stessi, anche qualora l’effettiva materializzazione di tale vantaggio dipenda da circostanze esterne quali la realizzazione di un utile (v., in tal senso, sentenze dell’8 dicembre 2011, France Télécom/Commissione, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, punti da 19 a 22, e del 4 marzo 2021, Commissione/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punti 104 e 115).

69      Nel caso di specie, per quanto riguarda l’esenzione dall’imposta sul reddito relativo al trasferimento del ramo d’azienda della Tirrenia alla CIN, la Commissione ha dimostrato l’esistenza di un vantaggio economico, al punto 424 della decisione controversa, richiamato al precedente punto 63. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale ragionamento non è viziato da alcun errore di diritto.

70      Infatti, il criterio per determinare il momento di concessione dell’aiuto è quello dell’atto giuridicamente vincolante con cui la competente autorità nazionale si impegna a concedere l’aiuto al suo beneficiario con una promessa incondizionata e legalmente vincolante (v. sentenza del 25 gennaio 2018, BSCA/Commissione, T‑818/14, EU:T:2018:33, punto 72 e giurisprudenza ivi citata). Analogamente, a partire dal momento in cui il diritto di ricevere un’assistenza, fornita mediante risorse statali, è conferito al beneficiario in forza della normativa nazionale applicabile, l’aiuto deve essere considerato concesso, cosicché il trasferimento effettivo delle risorse di cui trattasi non è decisivo (sentenza del 19 dicembre 2019, Arriva Italia e a., C‑385/18, EU:C:2019:1121, punto 36). Orbene, la ricorrente non contesta che, in forza della legge del 1° ottobre 2010, n. 163, esaminata nella decisione controversa, le entrate relative ai proventi derivanti dalla vendita del ramo d’azienda della Tirrenia alla CIN siano esenti dall’imposta sul reddito, che sarebbe normalmente dovuta per un’operazione del genere. Pertanto, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 68, la circostanza che un aiuto siffatto si materializzi effettivamente solo al momento della realizzazione di eventi futuri ed incerti quali, nel caso di specie, l’esistenza di una differenza positiva tra, da un lato, l’attivo dell’impresa all’inizio della procedura di amministrazione straordinaria e, dall’altro, l’attivo residuo alla fine di tale procedura, non può condurre a constatare la sussistenza di un errore di diritto per quanto riguarda la condizione relativa all’esistenza di un vantaggio nel caso di specie.

71      Inoltre, occorre altresì ricordare che la Corte ha già dichiarato che nessuna disposizione del diritto dell’Unione impone che la Commissione, all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno, determini l’importo esatto dell’aiuto da restituire. È sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al suo destinatario di determinare lui stesso, senza difficoltà eccessive, tale importo (sentenze del 12 ottobre 2000, Spagna/Commissione, C‑480/98, EU:C:2000:559, punto 25; del 12 maggio 2005, Commissione/Grecia, C‑415/03, EU:C:2005:287, punto 39, e del 18 ottobre 2007, Commissione/Francia, C‑441/06, EU:C:2007:616, punto 29).

72      Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che uno Stato membro il quale, al momento dell’esecuzione di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, incontri difficoltà impreviste ed imprevedibili, siano esse di natura politica, giuridica o pratica, o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, deve sottoporre questi problemi alla valutazione di quest’ultima, proponendo le opportune modifiche della decisione in questione. In un caso del genere la Commissione e lo Stato membro interessato devono collaborare in buona fede onde superare le difficoltà osservando scrupolosamente le disposizioni del Trattato TFUE e, in particolare, quelle relative agli aiuti (sentenze del 22 marzo 2001, Commissione/Francia, C‑261/99, EU:C:2001:179, punto 24; del 3 luglio 2001, Commissione/Belgio, C‑378/98, EU:C:2001:370, punto 31; del 2 luglio 2002, Commissione/Spagna, C‑499/99, EU:C:2002:408, punto 24, e del 18 ottobre 2007, Commissione/Francia, C‑441/06, EU:C:2007:616, punto 28).

73      Basta dunque, secondo la giurisprudenza, che la Commissione fornisca un metodo di calcolo sufficientemente affidabile per determinare l’importo dell’aiuto da restituire (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2007, Commissione/Francia, C‑441/06, EU:C:2007:616, punti 40 e 41).

74      Occorre quindi esaminare se la Commissione, nella decisione controversa, abbia fornito gli elementi che consentano alla Repubblica italiana di determinare l’importo dell’aiuto da restituire. Per contro, non spettava affatto alla Commissione, come sembra sostenere la ricorrente, fissare detto importo dell’aiuto nella decisione che dichiarava l’aiuto illegittimo e incompatibile con le norme del Trattato FUE.

75      Orbene, è giocoforza constatare che la decisione controversa contiene gli elementi adeguati per consentire alla Repubblica italiana di determinare essa stessa, senza difficoltà eccessive, l’importo definitivo dell’aiuto da recuperare.

76      Infatti, l’importo dell’esenzione fiscale accordata alla ricorrente è costituito dall’importo dell’imposta calcolata sulla differenza tra l’attivo dell’impresa all’inizio della procedura concorsuale e l’attivo residuo alla fine della procedura. Pertanto qualora, in esito alle operazioni di liquidazione di una società, da tale differenza derivi un utile, l’importo dell’aiuto è costituito dall’importo dell’imposta che avrebbe dovuto essere applicato su tale utile e che non lo è stato a causa dell’esenzione fiscale accordata.

77      È proprio in detta prospettiva che l’articolo 3, paragrafo 4, della decisione controversa precisa che l’aiuto consistente nell’esenzione dall’imposta sul reddito per i proventi derivanti dalla vendita del ramo d’azienda della Tirrenia alla CIN non era stato ancora erogato e che l’articolo 6, paragrafo 1, di detta decisione riconosce espressamente che la Repubblica italiana procede al recupero degli aiuti incompatibili presso i beneficiari, nella misura in cui sono stati erogati.

78      Pertanto, dalle constatazioni effettuate ai precedenti punti da 75 a 77 risulta che, in assenza di un qualsivoglia utile risultante dalle operazioni di liquidazione della Tirrenia, non sarebbe ipotizzabile alcun recupero, dal momento che non potrebbe essere applicata alcuna esenzione e che nessun aiuto potrebbe essere considerato erogato.

79      Tuttavia, alla data in cui la Commissione ha adottato la decisione controversa, il principio dell’aiuto era acquisito, poiché una misura di deroga rispetto al diritto ordinario, quindi selettiva, era stata adottata dalle autorità italiane a tale data, al fine di esentare la ricorrente da qualsiasi imposta sul reddito risultante dai proventi della vendita, indipendentemente dal fatto che esso risultasse o meno effettivo.

80      Per quanto riguarda la seconda censura, occorre ricordare che la ricorrente precisa che non sarebbero soddisfatte due delle condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, vale a dire la condizione relativa all’incidenza sugli scambi all’interno dell’Unione, in quanto essa non parteciperebbe più a detti scambi, e la condizione relativa al fatto di falsare o minacciare di falsare la concorrenza, poiché essa non deterrebbe più alcuna posizione sul mercato nazionale che possa risultare mantenuta o incrementata, con la conseguente diminuzione delle possibilità per le imprese con sede in altri Stati membri di penetrare nel mercato italiano.

81      In primo luogo, per quanto attiene alla condizione relativa all’incidenza sugli scambi all’interno dell’Unione, si deve anzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, per accertare se un aiuto costituisca un aiuto di Stato ai sensi del Trattato FUE occorre basarsi su elementi oggettivi, da valutare nel momento in cui la Commissione prende la propria decisione. Pertanto, il controllo del giudice dell’Unione verte sulla valutazione della situazione operata dalla Commissione in tale momento (v. sentenza dell’11 dicembre 2008, Commissione/Freistaat Sachsen, C‑334/07 P, EU:C:2008:709, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

82      Inoltre, dalla giurisprudenza emerge che, ai fini della qualificazione di una misura nazionale come «aiuto di Stato», non è necessario dimostrare una reale incidenza dell’aiuto di cui trattasi sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma occorre solo verificare se detto aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (v. sentenza del 19 dicembre 2019, Arriva Italia e a., C‑385/18, EU:C:2019:1121, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

83      Peraltro, non è necessario che le imprese beneficiarie partecipino direttamente agli scambi tra gli Stati membri. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto a talune imprese, l’attività sul piano interno può risultarne mantenuta o incrementata, con conseguente diminuzione delle possibilità per le imprese stabilite in altri Stati membri di penetrare nel mercato di tale Stato membro (v. sentenza del 19 dicembre 2019, Arriva Italia e a., C‑385/18, EU:C:2019:1121, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

84      Infine, dalla giurisprudenza risulta che la condizione in base alla quale l’aiuto dev’essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri non dipende dalla natura locale o regionale dei servizi di trasporto forniti o dall’importanza del settore di attività interessato (v. sentenza del 19 dicembre 2019, Arriva Italia e a., C‑385/18, EU:C:2019:1121, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

85      Alla luce di tale giurisprudenza, occorre rilevare che, al momento dell’adozione della decisione di esenzione da qualsiasi imposta sul reddito a vantaggio della ricorrente, quest’ultima forniva servizi di trasporto marittimo di passeggeri o merci su base estremamente intensiva e regolare tra alcune regioni d’Italia e che detta esenzione incideva necessariamente sugli scambi all’interno dell’Unione, ai quali partecipava la ricorrente, potendo dissuadere imprese con sede in altri Stati membri dal penetrare nel mercato italiano.

86      In secondo luogo, per quanto riguarda la questione relativa alla condizione in base alla quale l’aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, non è necessario accertare un’effettiva distorsione della concorrenza, ma è sufficiente esaminare se tale aiuto sia idoneo a falsare la concorrenza. La medesima giurisprudenza precisa che gli aiuti diretti a sgravare un’impresa dai costi cui essa avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività falsano, in linea di principio, le condizioni di concorrenza (v. sentenza del 19 dicembre 2019, Arriva Italia e a., C‑385/18, EU:C:2019:1121, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

87      Peraltro, allorché un aiuto concesso da uno Stato o con risorse statali rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi all’interno dell’Unione, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto (v. sentenza del 14 gennaio 2004, Fleuren Compost/Commissione, T‑109/01, EU:T:2004:4, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

88      Ciò si verifica nel caso di specie. Infatti, qualsiasi esenzione dal pagamento di determinati tributi, la quale consenta a un’impresa che versa in gravi difficoltà finanziarie di continuare a essere presente sul mercato e a partecipare agli scambi all’interno dell’Unione, è necessariamente idonea a falsare le condizioni di concorrenza sul mercato.

89      Da tutte le suesposte considerazioni risulta che il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.

 Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di buon andamento dellamministrazione in relazione alla durata del procedimento, nonché sul principio di tutela del legittimo affidamento

90      La ricorrente sostiene che il procedimento d’indagine avrebbe avuto una durata eccessiva, in contrasto con i principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’amministrazione, e ricorda che il rispetto di un termine ragionevole nello svolgimento di un procedimento amministrativo costituirebbe un principio generale del diritto dell’Unione. Tale principio sarebbe peraltro qualificato come diritto dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

91      Nonostante la mancata previsione di un termine per la conclusione del procedimento, la ricorrente ritiene che tale mancanza di un termine non osti a che il giudice dell’Unione verifichi se la Commissione non abbia osservato un termine ragionevole o abbia agito in modo eccessivamente tardivo. Una fase d’indagine preliminare durata quattro anni sarebbe stata considerata, in particolare, eccessiva.

92      La ricorrente rileva che gli aiuti al funzionamento, come quelli di cui trattasi nel caso di specie, non necessiterebbero di valutazioni complesse, di modo che non sussisterebbe alcuna circostanza che, nella fattispecie, avrebbe potuto giustificare il decorso di un periodo di nove anni per concludere il procedimento d’indagine formale, la cui durata eccessiva sarebbe unicamente frutto di carenze manifestate nella gestione di detto procedimento da parte della Commissione e di una palese violazione del dovere di vigilanza che dovrebbe improntare l’attività di tale istituzione.

93      Pertanto, le fasi d’indagine preliminare e d’indagine formale avrebbero avuto una durata eccessiva che, oltre ad aver contribuito a ingenerare nella ricorrente un legittimo affidamento quanto alla compatibilità delle misure che la riguardavano, violerebbe i principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’amministrazione.

94      Una tale violazione comporterebbe un illecito pregiudizio economico estremamente grave e circostanziato a danno della ricorrente dal momento che, a causa di tale ingiustificato protrarsi del procedimento, l’ammontare delle somme oggetto di recupero risulterebbe, in pratica, raddoppiato in ragione dell’applicazione degli interessi sull’importo dell’aiuto concesso illegittimamente per un periodo decennale corrispondente all’anormale durata del procedimento, il che avrebbe, nel caso di specie, l’effetto di infliggerle una sanzione.

95      Inoltre, l’irragionevole durata del procedimento avrebbe ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento che implicherebbe, anche ipotizzando che la decisione controversa non fosse annullata, il venir meno dell’obbligo di recupero dell’aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile. La Commissione avrebbe anche dovuto, d’ufficio, conformemente alla giurisprudenza, astenersi dall’esigere il recupero dell’aiuto per non violare il principio di tutela del legittimo affidamento.

96      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

97      In via preliminare, nei limiti in cui la ricorrente aggiunge, nella replica, che la Commissione sarebbe incorsa in una violazione del principio di proporzionalità, basta constatare che tale motivo non figura affatto nell’atto introduttivo del ricorso e che, del resto, nessun argomento è sviluppato riguardo all’eventuale violazione del principio di proporzionalità.

98      Il semplice fatto che la ricorrente abbia menzionato, nell’atto introduttivo, che «il recupero non [poteva] tradursi in un provvedimento sproporzionato» o che le «conseguenze [del recupero erano] del tutto sproporzionate», estratti che figurano, peraltro, in citazioni giurisprudenziali, non può essere considerato quale invocazione, da parte della ricorrente, della violazione del principio di proporzionalità.

99      Alla luce della giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 56 e 57, in assenza di argomenti della ricorrente relativi a un’asserita violazione del principio di proporzionalità, si deve accogliere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione al riguardo.

100    Per quanto concerne il motivo di ricorso quale dedotto dalla ricorrente, anzitutto, occorre ricordare che il principio di tutela del legittimo affidamento, principio fondamentale del diritto dell’Unione, consente a qualsiasi operatore economico, in capo al quale un’istituzione abbia fatto sorgere speranze fondate, di fare affidamento su di esse. Tuttavia, quando un operatore economico prudente ed accorto è in condizioni di prevedere l’adozione da parte delle istituzioni di un atto idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui detto provvedimento venga adottato. Il diritto di far valere il legittimo affidamento presuppone la presenza di tre condizioni cumulative. In primo luogo, assicurazioni precise, categoriche e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione. In secondo luogo, tali assicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nella mente del soggetto cui si rivolgono. In terzo luogo, le assicurazioni fornite devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza del 22 aprile 2016, Italia e Eurallumina/Commissione, T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233, punto 178 e giurisprudenza ivi citata).

101    Occorre poi ricordare, per quanto attiene più in particolare all’applicabilità del principio di tutela del legittimo affidamento in materia di aiuti di Stato, che uno Stato membro, le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all’articolo 108 TFUE, può invocare il legittimo affidamento dell’impresa beneficiaria per contestare dinanzi al giudice dell’Unione la validità di una decisione della Commissione che gli ordina di recuperare l’aiuto, ma non per sottrarsi all’obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini della sua esecuzione. Emerge inoltre dalla giurisprudenza che, tenuto conto del ruolo fondamentale svolto dall’obbligo di notifica per consentire l’effettiva esecuzione del controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione, che riveste carattere imperativo, i beneficiari di un aiuto possono nutrire, in linea di principio, un legittimo affidamento sulla regolarità di detto aiuto solo se quest’ultimo è stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 108 TFUE, e un operatore economico diligente deve essere normalmente in grado di assicurarsi che detta procedura sia stata osservata. In particolare, quando un aiuto è posto in esecuzione senza preventiva notifica alla Commissione, di modo che esso è illegittimo ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il beneficiario dell’aiuto non può nutrire in nessun momento un legittimo affidamento sulla regolare concessione di quest’ultimo, a meno che non sussistano circostanze eccezionali (v. sentenza del 22 aprile 2016, Italia e Eurallumina/Commissione, T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233, punto 179 e giurisprudenza ivi citata).

102    Peraltro, come risulta dall’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), «[l]a Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto [dell’Unione]», quale il principio di tutela del legittimo affidamento.

103    Va altresì ricordato che l’osservanza di un termine ragionevole nello svolgimento di un procedimento amministrativo costituisce un principio generale del diritto dell’Unione. Inoltre, il principio fondamentale della certezza del diritto, il quale osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri, porta il giudice ad esaminare se lo svolgimento del procedimento amministrativo riveli l’esistenza di un’azione eccessivamente tardiva da parte di tale istituzione (v. sentenze del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, T‑171/02, EU:T:2005:219, punto 53 e giurisprudenza ivi citata, e del 22 aprile 2016, Italia e Eurallumina/Commissione, T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233, punto 180 e giurisprudenza ivi citata).

104    Occorre aggiungere che la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, quali la complessità dello stesso e il comportamento delle parti (v. sentenze del 25 gennaio 2007, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, C‑403/04 P e C‑405/04 P, EU:C:2007:52, punto 116 e giurisprudenza ivi citata, e del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C‑630/11 P a C‑633/11 P, EU:C:2013:387, punto 82 e giurisprudenza ivi citata).

105    Il ritardo della Commissione nel decidere che un aiuto è illegittimo e che deve essere eliminato e recuperato da uno Stato membro può, in talune circostanze, giustificare per i beneficiari di detto aiuto un legittimo affidamento tale da impedire alla Commissione di intimare al suddetto Stato membro di ordinare la restituzione dell’aiuto in questione. In presenza di aiuti di Stato non notificati, un siffatto ritardo può tuttavia essere imputato alla Commissione solo a partire dal momento in cui essa ha preso conoscenza dell’esistenza degli aiuti incompatibili con il mercato interno (v. sentenza del 22 aprile 2016, Italia e Eurallumina/Commissione, T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233, punto 181 e giurisprudenza ivi citata).

106    Infine, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999, nel caso di presunti aiuti illegittimi, la Commissione non è vincolata al rispetto dei termini applicabili in materia di aiuti notificati.

107    È alla luce delle regole richiamate ai precedenti punti da 100 a 106 che occorre valutare gli argomenti della ricorrente.

108    In primo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione dei principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’amministrazione, si devono effettuare le seguenti constatazioni.

109    È certamente vero che il procedimento amministrativo è durato otto anni e mezzo (dall’ottobre 2011 al marzo 2020), il che potrebbe apparire a priori eccessivo.

110    Tuttavia, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza menzionata al precedente punto 104, la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie.

111    Innanzitutto, in via preliminare, occorre rilevare che sostenere, come fatto dalla ricorrente, che «non vi è (...) alcuna circostanza che (...) possa giustificare il decorso di un periodo di quasi nove anni per la conclusione della fase di indagine formale, la cui durata eccessiva è frutto unicamente di carenze manifestate nella gestione della procedura da parte della Commissione e di una palese violazione del dovere di vigilanza» rappresenta soltanto un’affermazione se non è corroborata da elementi di fatto, che spetta alla ricorrente portare a conoscenza del Tribunale.

112    Pertanto, e benché la ricorrente non precisi affatto e concretamente le circostanze che a suo avviso rivelerebbero, nella presente causa, una violazione dei principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’amministrazione, ad eccezione della sua affermazione secondo la quale il procedimento sarebbe stato troppo lungo, occorre sin d’ora rilevare che gli aiuti di cui trattasi sono caratterizzati da un contesto particolare, in quanto la concessione di questi ultimi al gruppo Tirrenia è stata oggetto di diverse decisioni della Commissione, in particolare della decisione (UE) 2020/1411 della Commissione, del 2 marzo 2020, relativa all’aiuto di Stato n. C 64/99 (ex NN 68/99) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore delle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) (GU 2020, L 332, pag. 1).

113    La decisione controversa nonché la decisione 2020/1411 contengono numerosi punti riguardanti un gran numero di misure attuate dalle autorità italiane. La lunghezza di tali decisioni e la diversità delle misure evidenziano la complessità materiale e giuridica degli aiuti concessi al gruppo Tirrenia dalla Repubblica italiana, complessità riprodotta nella decisione controversa.

114    Inoltre, dallo svolgimento del procedimento d’indagine, come sintetizzato ai punti da 1 a 12 della decisione controversa e richiamato ai precedenti punti da 13 a 21, risulta che la Commissione ha concluso un procedimento relativo a sei diverse misure di aiuto e che, a tal riguardo, non si può constatare un periodo di inattività da parte sua per quanto riguarda l’istruttoria di tale caso, che ha richiesto numerose domande di informazioni e di chiarimenti presentate presso le autorità italiane. La ricorrente non invoca, del resto, alcun periodo di inattività specifico né alcun ritardo che sia imputabile alla Commissione.

115    Peraltro, nel corso del procedimento, la Commissione ha dovuto estendere il procedimento d’indagine a nuove misure ed è stata adottata una nuova decisione che ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni (v. punti 5 e 6 della decisione controversa).

116    Inoltre, la Commissione ha dovuto richiedere una relazione al fine di determinare il valore di mercato degli attivi della ricorrente, relazione che è stata oggetto di una controvalutazione redatta dagli esperti delle autorità italiane (v. punto 8 della decisione controversa).

117    Dal punto 9 della decisione controversa emerge che la Commissione ha chiuso il procedimento d’indagine formale in relazione a talune altre misure adottate dalla Regione autonoma della Sardegna, le quali sono state contestate dinanzi al Tribunale, che ha respinto il ricorso con sentenza del 6 aprile 2017, Regione autonoma della Sardegna/Commissione (T‑219/14, EU:T:2017:266).

118    Infine, a seguito del deposito della relazione menzionata al precedente punto 116 e della controvalutazione effettuata dalle autorità italiane, la Grimaldi Euromed, il 12 febbraio 2016, il 29 maggio, il 18 settembre, il 10 ottobre e il 22 novembre 2018, ha presentato osservazioni alla Commissione e il 17 luglio 2018 si è svolta una riunione tra la Commissione e tale società, su richiesta di quest’ultima. Il 25 gennaio, il 29 marzo e il 31 agosto 2018 la Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive alle autorità italiane, le quali hanno risposto il 26 aprile, il 31 maggio, il 2 novembre e l’11 dicembre 2018. Il 23 e il 24 gennaio 2019 i servizi della Commissione hanno svolto una riunione con le autorità italiane a Roma (Italia), a seguito della quale queste ultime hanno presentato informazioni aggiuntive che erano state richieste dalla Commissione durante detta riunione (punti 10 e 11 della decisione controversa).

119    Dalla cronologia degli eventi non risulta affatto che la Commissione abbia ritardato indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri. In particolare, nessun periodo di inattività della Commissione che possa pregiudicare gli interessi della ricorrente rientra in tale cronologia, cosicché si deve ritenere che lo svolgimento del procedimento amministrativo non abbia rivelato l’esistenza di un’azione eccessivamente tardiva da parte della stessa ai sensi della giurisprudenza.

120    Al contrario, come constatato, in particolare, dalla Commissione, l’informazione relativa agli aiuti per l’ammodernamento della flotta, per i quali avrebbe potuto essere stanziato un importo di EUR 12 051 900, mentre sarebbe stata destinata a detto ammodernamento soltanto una somma di EUR 630 600, le sarebbe stata fornita solo nel novembre 2018. La ricorrente non ha addotto alcun elemento diretto a dimostrare l’inesattezza di tale constatazione. Inoltre, per quanto riguarda i fondi rimanenti, vale a dire la somma di EUR 11 421 300, è solo nel gennaio 2019 che la Commissione sarebbe stata informata del fatto che tale somma non era stata utilizzata per pagare gli ammodernamenti, né rimborsata alla Repubblica italiana, circostanza anch’essa non contestata dalla ricorrente.

121    Orbene, se informazioni siffatte fossero state portate a conoscenza della Commissione anteriormente, quest’ultima avrebbe potuto concludere il procedimento amministrativo entro un termine più breve; pertanto, l’allungamento del termine è imputabile soltanto alle autorità italiane.

122    Tenuto conto di tali scambi di documenti, del contesto in cui tale caso si inserisce tra altri casi simili nonché della complessità del caso di cui trattasi, non si può concludere che la chiusura del procedimento mediante l’adozione della decisione controversa possa essere considerata eccessivamente tardiva, cosicché si deve concludere che la Commissione non ha affatto violato i principi di buon andamento dell’amministrazione e di certezza del diritto.

123    In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, occorre ricordare che, come risulta dal precedente punto 101, quando un aiuto è posto in esecuzione senza preventiva notifica, il beneficiario dell’aiuto non può nutrire in nessun momento un legittimo affidamento sulla regolare concessione di quest’ultimo, salvo circostanze eccezionali.

124    Nel caso di specie, come del resto riconosciuto dalla ricorrente stessa, le misure in questione non sono state notificate alla Commissione, cosicché l’aiuto è stato concesso in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il che basta, di per sé, per escludere l’esistenza di un qualsivoglia legittimo affidamento da parte della ricorrente sulla regolarità degli aiuti di cui trattasi. Tuttavia, è pacifico che la giurisprudenza non esclude la possibilità per i beneficiari di un aiuto illegittimo, in quanto non notificato, di invocare circostanze eccezionali, che abbiano legittimamente potuto ingenerare il loro affidamento sulla regolarità di tale aiuto, per opporsi al suo rimborso (v. sentenza del 9 settembre 2009, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, da T‑30/01 a T‑32/01 e da T‑86/02 a T‑88/02, EU:T:2009:314, punto 282 e giurisprudenza ivi citata).

125    Nel caso di specie, non si può tuttavia ritenere che il mero richiamo della giurisprudenza possa essere interpretato nel senso che la ricorrente invochi circostanze eccezionali proprie della causa sottoposta al Tribunale nella fattispecie. Al riguardo, si deve sottolineare che una parte di tale giurisprudenza non è rilevante, dato che si riferisce vuoi a procedimenti d’indagine preliminare che non sono stati seguiti da un procedimento d’indagine formale, vuoi ad aiuti notificati.

126    Invero, non può spettare al Tribunale ricercare, tra gli elementi di fatto della causa sottopostagli, le circostanze eccezionali che consentano di concludere nel senso dell’esistenza di un legittimo affidamento da parte della ricorrente, che conferisca a quest’ultima la possibilità di ottenere l’irrogazione di una sanzione derivante dalla violazione del principio del termine ragionevole. Infatti, la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento deve essere ricollegata ad argomenti che spetta alla ricorrente sollevare e al Tribunale esaminare al fine di determinare l’eventuale violazione di tale principio (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, T‑171/02, EU:T:2005:219, punto 66).

127    A tal riguardo, la ricorrente sembra avvalersi solo di due circostanze, che occorre esaminare come presunte «circostanze eccezionali».

128    In primo luogo, nei limiti in cui la ricorrente afferma che, in particolare, un aiuto al funzionamento, come quello di cui trattasi nella decisione controversa, il quale sarebbe caratterizzato da una «estrema linearità» e da una «corrispondente semplicità», non potrebbe giustificare un procedimento d’indagine formale così lungo, va innanzitutto constatato che detta misura di aiuto è solo una delle misure esaminate dalla Commissione nella decisione controversa, cosicché essa non è isolata, poiché tale decisione concerne un’ampia varietà di misure di aiuto, come del resto emerge chiaramente dal punto 29 di detta decisione, e tali misure sono illustrate in maniera esaustiva ai punti da 151 a 290 della stessa. In ogni caso, una siffatta circostanza non può essere considerata una «circostanza eccezionale» che consenta di concludere nel senso dell’esistenza di un legittimo affidamento da parte della ricorrente.

129    In secondo luogo, nei limiti in cui la ricorrente fa riferimento alla decisione (UE) 2019/422 della Commissione, del 20 settembre 2018, relativa all’aiuto di [S]tato SA 36112 (2016/C) (ex 2015/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore dell’Autorità portuale di Napoli e di Cantieri del Mediterraneo SpA (GU 2019, L 78, pag. 63), si deve rilevare che la Commissione stessa aveva riconosciuto in detta decisione di non poter chiedere la restituzione dell’aiuto concesso, a causa della durata particolarmente lunga del procedimento, circostanza che la ricorrente peraltro non contesta.

130    Orbene, nel caso di specie la Commissione nega, in maniera circostanziata, che il procedimento sia stato troppo lungo, in quanto la situazione del caso di cui trattasi si distingue dalla situazione all’origine della decisione 2019/422. La Commissione contesta, pertanto, che la restituzione dell’aiuto non si imponga nel caso di specie.

131    Infine, per quanto riguarda la sentenza del 24 novembre 1987, RSV/Commissione (223/85, EU:C:1987:502), invocata dalla ricorrente, è certamente vero che la Corte ha dichiarato che il termine di 26 mesi impiegato dalla Commissione per adottare la sua decisione aveva potuto ingenerare nel ricorrente, beneficiario dell’aiuto, un legittimo affidamento tale da impedire all’istituzione di intimare alle autorità nazionali interessate di ordinare la restituzione di detto aiuto.

132    Tuttavia, le circostanze della causa sfociata nella sentenza del 24 novembre 1987, RSV/Commissione (223/85, EU:C:1987:502), hanno avuto un ruolo decisivo nell’orientamento seguito dalla Corte in tale sentenza, sicché quest’ultima non può necessariamente essere applicata al caso di specie. In particolare, l’aiuto all’origine della causa sfociata nella sentenza del 24 novembre 1987, RSV/Commissione (223/85, EU:C:1987:502), era stato oggetto, ancorché successivamente al suo versamento, di una notifica formale alla Commissione. Peraltro, esso era collegato a costi supplementari inerenti agli aiuti autorizzati dalla Commissione e riguardava un settore che sin dal 1977 aveva beneficiato di aiuti autorizzati dalla Commissione. Infine, l’esame della compatibilità dell’aiuto non richiedeva una ricerca approfondita [v. sentenza del 13 dicembre 2018, Comune di Milano/Commissione, T‑167/13, EU:T:2018:940, punto 158 (non pubblicato) e giurisprudenza ivi citata].

133    Orbene, tali circostanze si distinguono chiaramente dalle circostanze all’origine della presente causa, anche se gli aiuti si inseriscono in un settore che aveva beneficiato, in passato, di aiuti esaminati dalla Commissione. In particolare, nella presente causa gli aiuti controversi non sono mai stati notificati alla Commissione. Di conseguenza, alla luce delle differenze fondamentali tra la fattispecie di cui alla sentenza del 24 novembre 1987, RSV/Commissione (223/85, EU:C:1987:502), e quella oggetto del presente ricorso, la ricorrente non può avvalersi utilmente di detta sentenza [v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2018, Comune di Milano/Commissione, T‑167/13, EU:T:2018:940, punto 159 (non pubblicato)].

134    Peraltro, la ricorrente non sostiene nemmeno che la Commissione le avrebbe fornito garanzie precise tali da darle speranze fondate quanto alla regolarità dell’aiuto (v., in tal senso, sentenze del 31 marzo 1998, Preussag Stahl/Commissione, T‑129/96, EU:T:1998:69, punto 78; del 5 giugno 2001, ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi/Commissione, T‑6/99, EU:T:2001:145, punto 185, e del 14 gennaio 2004, Fleuren Compost/Commissione, T‑109/01, EU:T:2004:4, punto 142).

135    Da tutto quanto precede risulta che il terzo motivo di ricorso deve essere respinto, così come il ricorso nella sua integralità.

 Sulle spese

136    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Tirrenia di navigazione SpA è condannata alle spese.

Svenningsen

Barents

Pynnä

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 maggio 2022.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Lingua processuale: l’italiano.