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Comunicazione sulla GU

 

Ordinanza del Tribunale di primo grado 3 luglio 2003 nella causa T-257/01, Frosch Touristik GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI)1

(Marchio comunitario ( Opposizione ( Composizione amichevole ( Non luogo a provvedere)

    (lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-257/01, Frosch Touristik GmbH, con sede in Monaco (Germania), rappresentata dagli avv.ti G. Zeiner e B. Heaman-Dunn, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI) (agente: sig. G. Schneider), con l'intervento dinanzi al Tribunale di Air Marin Flugreisen GmbH, con sede in Bonn (Germania), rappresentata dall'avv. C. Donle, avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) 31 luglio 2001 (procedimento R 789/1999-2), relativa ad un procedimento d'opposizione tra Frosch Touristik GmbH e Air Marin Flugreisen GmbH, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, e dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 3 luglio 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

2)    La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle dell'Ufficio.

3)    L'interveniente sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 3 del 5.1.02